Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14815 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14815 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 02/06/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 11/02/2025
RICORSO NON DEPOSITATO – COSTITUZIONE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE CON AVV_NOTAIO –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29366/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difesa, in forza di procura speciale e nomina in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Roma alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, giusta atto per AVV_NOTAIO del 2 maggio 2022 (rep. 177893 -racc. 11776), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 980/2025 Numero di raccolta generale 14815/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia – Sezione di Catania – n. 2598/2022, depositata il 25 marzo 2022 e non notificata.
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa di 1.006.430,23 € di cui alle sessantacinque intimazioni di pagamento indicate in atti, emesse per vari crediti di natura erariale.
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia -Sezione distaccata di Catania -rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 6549/8/2015 RAGIONE_SOCIALE Commissione provinciale di Catania.
Avverso detta pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso notificato il 25 ottobre 2022 sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 2 dicembre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso in oggetto non risulta essere stato depositato, per cui va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, primo comma, c.p.c.
Il controricorso è stata avanzato dall’RAGIONE_SOCIALE con il ministero del menzionato avvocato del libero foro. Per tale ragione, esso va dichiarato inammissibile. Numero sezionale 980/2025 Numero di raccolta generale 14815/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
Ed invero, anche da ultimo, questa Corte ha ribadito che:
« […] il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio RAGIONE_SOCIALE prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (in tal senso Cass. 26531/20; Cass. 1806/24)»;
«Anche con specifico riferimento al contenzioso tributario per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, potendo evitare il relativo patrocinio soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell’Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è
richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliersi nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. 29/11/2019, n. 31241)»; Numero sezionale 980/2025 Numero di raccolta generale 14815/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
-Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizione interpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193»;
-[…] la base convenzionale (cfr. per quanto di rilievo nella presente controversia il protocollo sopra citato del 5 luglio 2017), richiamata dalla disposizione da ultimo citata, esclude la necessità del ricorso alla difesa erariale proprio per le liti innanzi alle commissioni tributarie, ma non per il giudizio in cassazione, per il quale in via generale esso è espressamente previsto (cfr. § 3.4. del protocollo; analogamente dispone il § 3.4. del successivo protocollo del 24 settembre 2020 e il § 3.3. del protocollo 25 giugno 2024) per il quale come premesso tale patrocinio è previsto salvo il ricorrere RAGIONE_SOCIALE condizioni pure indicate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera dell’RAGIONE_SOCIALE)»;
-«Nello stesso senso depone la norma d’interpretazione autentica recata dall’art. 4 nonies del d.l. n. 34/2019»;
«Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto
‘Per la difesa e la rappresentanza in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure
Numero sezionale 980/2025
Numero di raccolta generale 14815/2025
l’indisponibilità dell’Avvocatura; solo quando la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro. Data pubblicazione 02/06/2025
Nel caso del contenzioso tributario, la convenzione esime l’RAGIONE_SOCIALE dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale dunque in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità con conseguente inammissibilità del ricorso’» (così Cass., Sez. T, n. 28199/2024 e, nello stesso senso, Cass., Sez. L, n. 6931/2023).
Nella specie non v’è traccia, né in atti, né nella procura alla lite, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE relativa delibera e soprattutto RAGIONE_SOCIALE comunicazione di indisponibilità al patrocinio da parte dell’Avvocatura, che legittimerebbero l’agenzia ad avvalersi – nel giudizio di legittimità e in via di eccezione rispetto alla regola dettata “su base convenzionale” – di un difensore diverso dall’Avvocatura dello Stato.
Deve allora concludersi per l’invalidità RAGIONE_SOCIALE procura, con conseguente inammissibilità del controricorso.
Nel delineato epilogo processuale non vi è ragione di liquidare le spese del presente giudizio.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 980/2025
Numero di raccolta generale 14815/2025
Difatti, la pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito RAGIONE_SOCIALE iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/20022, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla suddetta norma (cfr. Cass., S.U., 20621/2023, ai cui più ampi contenuti si rimanda). Data pubblicazione 02/06/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso ed inammissibile il controricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME