Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14815 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14815 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 02/06/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/02/2025
RICORSO NON DEPOSITATO – COSTITUZIONE AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE CON AVVOCATO LIBERO FORO –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29366/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difesa, in forza di procura speciale e nomina in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede legale in Roma alla INDIRIZZO in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME giusta atto per notar NOME COGNOME del 2 maggio 2022 (rep. 177893 -racc. 11776), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al
Numero registro generale 29366/2022
contro
ricorso, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 980/2025 Numero di raccolta generale 14815/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione di Catania – n. 2598/2022, depositata il 25 marzo 2022 e non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa di 1.006.430,23 € di cui alle sessantacinque intimazioni di pagamento indicate in atti, emesse per vari crediti di natura erariale.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione distaccata di Catania -rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 6549/8/2015 della Commissione provinciale di Catania.
Avverso detta pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso notificato il 25 ottobre 2022 sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione resisteva con controricorso notificato il 2 dicembre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso in oggetto non risulta essere stato depositato, per cui va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, primo comma, c.p.c.
Il controricorso è stata avanzato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il ministero del menzionato avvocato del libero foro. Per tale ragione, esso va dichiarato inammissibile. Numero sezionale 980/2025 Numero di raccolta generale 14815/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
Ed invero, anche da ultimo, questa Corte ha ribadito che:
« il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (in tal senso Cass. 26531/20; Cass. 1806/24)»;
«Anche con specifico riferimento al contenzioso tributario per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, potendo evitare il relativo patrocinio soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell’Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è
richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliersi nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. 29/11/2019, n. 31241)»; Numero sezionale 980/2025 Numero di raccolta generale 14815/2025 Data pubblicazione 02/06/2025
-Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizione interpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193»;
– la base convenzionale (cfr. per quanto di rilievo nella presente controversia il protocollo sopra citato del 5 luglio 2017), richiamata dalla disposizione da ultimo citata, esclude la necessità del ricorso alla difesa erariale proprio per le liti innanzi alle commissioni tributarie, ma non per il giudizio in cassazione, per il quale in via generale esso è espressamente previsto (cfr. § 3.4. del protocollo; analogamente dispone il § 3.4. del successivo protocollo del 24 settembre 2020 e il § 3.3. del protocollo 25 giugno 2024) per il quale come premesso tale patrocinio è previsto salvo il ricorrere delle condizioni pure indicate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera dell’Agenzia)»;
-«Nello stesso senso depone la norma d’interpretazione autentica recata dall’art. 4 nonies del d.l. n. 34/2019»;
«Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto
‘Per la difesa e la rappresentanza in giudizio l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure
Numero sezionale 980/2025
Numero di raccolta generale 14815/2025
l’indisponibilità dell’Avvocatura; solo quando la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro. Data pubblicazione 02/06/2025
Nel caso del contenzioso tributario, la convenzione esime l’Agenzia dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale dunque in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità con conseguente inammissibilità del ricorso’» (così Cass., Sez. T, n. 28199/2024 e, nello stesso senso, Cass., Sez. L, n. 6931/2023).
Nella specie non v’è traccia, né in atti, né nella procura alla lite, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza della relativa delibera e soprattutto della comunicazione di indisponibilità al patrocinio da parte dell’Avvocatura, che legittimerebbero l’agenzia ad avvalersi – nel giudizio di legittimità e in via di eccezione rispetto alla regola dettata “su base convenzionale” – di un difensore diverso dall’Avvocatura dello Stato.
Deve allora concludersi per l’invalidità della procura, con conseguente inammissibilità del controricorso.
Nel delineato epilogo processuale non vi è ragione di liquidare le spese del presente giudizio.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002.
Numero registro generale 29366/2022
Numero sezionale 980/2025
Numero di raccolta generale 14815/2025
Difatti, la pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/20022, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla suddetta norma (cfr. Cass., S.U., 20621/2023, ai cui più ampi contenuti si rimanda). Data pubblicazione 02/06/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso ed inammissibile il controricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME