Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4788 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4788  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12050/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
–
ricorrente
e
contro
ricorrente su
ricorso incidentale-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE)  e  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente
e
ricorrente
incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  CAMPANIA n. 5079/2020 depositata il 26/10/2020,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE  ha  impugnato  l’intimazione  di  pagamento relativa a 52 cartelle e 3 avvisi di addebito.
Il ricorso è stato accolto in ragione della mancata produzione documentale a comprova RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla contribuente  in  ordine  alla  compensazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  di  lite. L’ente di riscossione ha proposto appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale ed, in accoglimento di quello principale, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalla controparte. In ordine all’inammissibilità dell’appello incidentale si legge che «il ricorso ai difensori esterni non è libero…sussiste la condizione che la scelta dell’AVV_NOTAIO debba cadere esclusivamente su quelli che siano stati inseriti nel suddetto apposito elenco….nella sottoscrizione e intestazione dell’atto di appello incidentale l’AVV_NOTAIO non ha ab initio estrinsecato la speciale qualità che non è stata peraltro supportata da prova neppure in corso di giudizio»
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha  proposto  ricorso  per  cassazione  il  concessionario  per  la riscossione.
La contribuente si è costituita con  controricorso e  ha proposto ricorso incidentale.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 16 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 11, comma 2, 12, commi 1 e 8, 15, comma 2sexies, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quella di un AVV_NOTAIO del libero foro discenda dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e Avvocatura o di indisponibilità di quest’ultima, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE postula la sussistenza del presupposto di legge, senza bisogno di allegazione o prova al riguardo; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 182 cod.proc.civ. e 12, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’omessa applicazione della sanatoria del difetto di rappresentanza.
 La  controricorrente,  oltre  a  sostenere  l’infondatezza  del ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese al di sotto dei minimi edittali, chiedendo la cassazione  sul  punto  della  sentenza  impugnata  con  rinvio  a  altro giudice e specificando di aver anticipato le spese.
Il ricorso principale è fondato e merita accoglimento, atteso che le controversie dinanzi alle Commissioni tributarie rientrano tra quelle in cui l’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del punto 3.4.2 del Protocollo stipulato con l’Avvocatura dello Stato, in data 5 luglio 2017, sta in giudizio o avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati. Più precisamente il punto 3.4. del Protocollo, relativo al contenzioso afferente l’attività di riscossione, stabilisce che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi: – azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato; liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria, mentre l’ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie.
Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008), ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Le Sezioni Unite hanno precisato che, quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un AVV_NOTAIO del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura dello Stato o di
indisponibilità  di  questa  ad  assumere  il  patrocinio,  la  costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
A ciò si aggiunga che, in sede di giudizio di merito, il giudice tributario è tenuto, in virtù dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, all’applicazione dell’art. 182 cod.proc.civ.
L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza in ordine all’ammissibilità dell’appello incidentale e conseguentemente la caducazione, in virtù dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, cod.proc.civ., della pronuncia sull’appello principale, concernente la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di primo grado, così come la caducazione della statuizione accessoria sulle spese di lite del giudizio di secondo grado, dipendendo ogni pronuncia sulle spese di lite dalla decisione sul merito della controversia.
5.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e cassa la sentenza  impugnata;  rinvia  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado della Campania,  in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nell’adunanza  camerale  del  16  febbraio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME