Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8697 -2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7598/19/2018 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, depositata il 6/9/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 13837/2016 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale per mancato pagamento TARSU/TIA 2013 in favore del RAGIONE_SOCIALE di Forio.
Il RAGIONE_SOCIALE Forio e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 4 ter del D.L. n. 248 del 2007 come convertito in legge n. 31 del 2008 per mancata indicazione del responsabile del procedimento, il che determinerebbe la nullità RAGIONE_SOCIALEa cartella.
1.2. La doglianza è infondata, atteso che nella sentenza impugnata è stato evidenziato che nella cartella in esame erano stati «indicati sia il
responsabile del procedimento, dott. NOME COGNOME, sia il responsabile RAGIONE_SOCIALEa emissione e notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella, in persona del sig. NOME COGNOME…», mentre le censure RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, secondo la quale la cartella non reca l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, bensì quello del solo responsabile del procedimento di emissione e notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella sono inammissibili, in primo luogo, per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. avendo omesso di trascrivere in parte qua la cartella impugnata, ed in ogni caso, perché con tale deduzione parte ricorrente intende giungere a una nuova valutazione in fatto, preclusa (a tacer d’altro) dal disposto di cui all’art. 348ter c.p.c., ricorrendo nella specie il caso di «doppia conforme», rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle a base del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
1.3. Il motivo di ricorso è altresì inammissibile anche sotto il profilo che la parte ricorrente, nel caso di specie, con riguardo alla prospettata svista RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale circa la sola indicazione, nella cartella, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione, avrebbe dovuto far valere il lamentato travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova come vizio revocatorio, avendo al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte precisato che «il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – il vizio va fatto valere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.» (Cass., Sez. U. n. 5792 del 2024).
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 15
comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, legge n. 212/2000, lamentando di essere stata condannata a rifondere le spese di lite a favore del RAGIONE_SOCIALE in primo grado, nonostante quest’ultimo avesse depositato tardivamente la prova RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico rispetto alla cartella impugnata, con conseguente stralcio del suddetto documento, il che avrebbe dovuto far ritenere fondata la relativa censura RAGIONE_SOCIALEa contribuente circa l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo.
2.2. La censura è infondata.
2.3. È incontestato che all’esito del giudizio di primo grado la contribuente sia rimasta soccombente a seguito del rigetto del ricorso proposto nei confronti del concessionario e RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore .
2.4. Ciò posto, in tema di condanna alle spese processuali, il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese stesse, cosicché, con riferimento al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, esulando, dunque, da tale sindacato, e rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. nn. 24502 del 2017, 19613 del 2017).
2.5. Nel caso di specie la ricorrente non ha in alcun modo prospettato che i limiti massimi di quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese siano stati superati, il che determina il rigetto RAGIONE_SOCIALEa doglianza circa l’addebito RAGIONE_SOCIALE spese di lite a suo carico nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 e RAGIONE_SOCIALE‘ottavo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, lamentando di essere stata condannata a rifondere le spese di lite di primo e secondo grado anche a
favore del concessionario, nonostante fosse giuridicamente inesistente la costituzione in giudizio del concessionario mediante AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia senza avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.2. La doglianza va parimenti disattesa.
3.3. Va ribadito nella presente sede quanto già affermato da questa Corte (cfr. ord. n. 21370/2023) sulla base di principi di diritto che il Collegio pienamente condivide.
3.4. Riguardo al l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio d i RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di un legale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare, RAGIONE_SOCIALEa sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti RAGIONE_SOCIALE‘obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o, in alternativa, RAGIONE_SOCIALEa facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in sede di convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE, con l’avvalimento di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si osserva che, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ricognizione normativa, l’art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone quanto segue: «L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
3.5. Le disposizioni richiamate dalla norma dianzi riportata sono: A) l’art. 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale «l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le RAGIONE_SOCIALE. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo RAGIONE_SOCIALE o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»; B) il comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio RAGIONE_SOCIALE‘ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»; C) gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: «L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente ed efficienza energetica»;
D) l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui «l’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».
3.6. Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l’art. 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’RAGIONE_SOCIALE, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio».
3.7. Il quadro di riferimento normativo è stato, poi, completato con: il regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal RAGIONE_SOCIALE il 19 maggio 2018 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; – il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la controricorrente, attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; – il regolamentobando RAGIONE_SOCIALEa controricorrente per la costituzione e la gestione RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le
indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016).
3.8. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 30008 del 2019, principio enunciato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363 c.p.c.) hanno chiarito che, con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione sopra richiamata non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale e di A vvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma semplicemente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE due facoltà in ragione RAGIONE_SOCIALEa classificazione RAGIONE_SOCIALE possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa convenzione e tutte le altre.
3.9. È stato specificato che: in caso di sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie entro la prima categoria, dunque, le ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma; in ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di avvocati nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1).
3.10. È stato, così, in modo del tutto condivisibile concluso che in tutti i casi non espressamente riservati all’RAGIONE_SOCIALE erariale su base convenzionale è possibile per l’RAGIONE_SOCIALE avvalersi anche di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, in base al quale: a) se la convenzione riserva all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’RAGIONE_SOCIALE erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del
codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
3.11. Nella Convezione stipulata tra l ‘RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) in data 22 giugno 2016 è previsto, dunque, quanto segue: «L’RAGIONE_SOCIALE assume il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘ente nei seguenti casi azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in RAGIONE_SOCIALE; altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. … L’ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie».
3.12. Nel caso in esame la controversia in oggetto si è svolta innanzi alla Commissione tributaria, in primo grado e in secondo grado, con la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha rilasciato una procura ad un AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.13. Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che nella specie ricorra l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio di RAGIONE_SOCIALE il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad RAGIONE_SOCIALE, ed in tale ipotesi, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo stato, infatti, precisato che un simile evidente automatismo RAGIONE_SOCIALEa sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella RAGIONE_SOCIALEa convenzione o dei regolamenti
interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato RAGIONE_SOCIALE potenziali controparti.
3.14. In altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura ad avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in dipendenza di un atto meramente interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, n. 30008/2019, cit., in senso conforme v. Cass., n. 36498/2021, , Cass., n. 16314/2021, Cass. n. 26531/2020).
Sulla scorta di quanto sin qui indicato, il ricorso va integralmente respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del RAGIONE_SOCIALE, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti, liquidandole, in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in euro 2.410,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed in favore del RAGIONE_SOCIALE, in euro 2.410,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore del RAGIONE_SOCIALE, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da