Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4814 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4814  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata  al  controricorso,  dall’AVV_NOTAIO,  che  ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – avverso
la sentenza n. 8152, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 3.4.2019, e pubblicata il 4.11.2019;
ascoltata, in camera  di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Irpef 2004 -Intimazione di pagamento e cartella esattoriale – Costituzione in  giudizio  dell’RAGIONE_SOCIALE  –  Con Avvocato del libero Foro -Ammissibilità.
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME l’intimazione di pagamento n. 100 2017 9008629137 000, avente ad oggetto Irpef ed altro in relazione all’anno 2004.
 Il  contribuente  impugnava l’ingiunzione  di  pagamento,  e  le cartelle esattoriali presupposte, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale  di  Salerno  contestando,  in  primo  luogo,  il  difetto  di notificazione  RAGIONE_SOCIALE  cartelle  e  la  prescrizione/decadenza  dei  pretesi crediti tributari. La CTP riteneva fondate le difese del contribuente, ed accoglieva il suo ricorso.
 Avverso  la  decisione  sfavorevole  conseguita  dal  giudice  di primo  grado  spiegava  appello  l’RAGIONE_SOCIALE, innanzi  alla  Commissione  Tributaria  Regionale  della  Campania, sezione staccata di Salerno. La CTR riteneva invalida la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo Avvocato del libero foro, e dichiarava inammissibile il suo ricorso.
 Ha  proposto  ricorso  per  cassazione,  avverso  la  decisione sfavorevole  assunta  dal  giudice  del  gravame,  l’Incaricato  per  la RAGIONE_SOCIALE,  affidandosi  a  tre  motivi  di  impugnazione.  Resiste mediante  controricorso  il  contribuente,  che  ha  anche  riproposto tutte le sue censure.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 11, secondo comma, 12, primo comma e 15, comma 2 sexies , del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 1, ottavo comma, del Dl. n. 193 del 2016, come conv., nonché dell’art. 4 novies del Dl. n. 34 del 2019, come conv., perché per effetto dell’ultima norma citata, di interpretazione autentica, come interpretata pure dalla giurisprudenza di
legittimità, l’RAGIONE_SOCIALE può costituirsi con il patrocinio di Avvocati del libero foro.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, ancora introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura in subordine la nullità della sentenza della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e degli artt. 11 e 12, decimo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992 perché, pur avendo ritenuto l’invalidità della costituzione in grado di appello, avrebbe dovuto comunque riconoscerle il termine per la regolarizzazione dell’incarico al difensore.
Con il suo terzo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell’art.  360,  primo  comma,  n.  4,  cod.  proc.  civ.,  l’RAGIONE_SOCIALE  critica  la  nullità  della  decisione  adottata  dal giudice del gravame per aver pronunciato con motivazione meramente  apparente  sulle  contestazioni  proposte  in  grado  di appello.
Con  il primo  strumento  di  impugnazione  la ricorrente contesta  che  è  consentito  all’RAGIONE_SOCIALE costituirsi in giudizio con il patrocinio di Avvocati del libero foro.
4.1. Invero la questione, evidenziatasi a seguito della successione ex  lege dell’RAGIONE_SOCIALE  ad  RAGIONE_SOCIALE  quale  Agente  per  RAGIONE_SOCIALE,  è  risultata  controversa  nella  giurisprudenza,  anche  di legittimità.
Come segnalato dalla ricorrente, peraltro, sono intervenute a dirimere i contrasti insorti le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, ed hanno statuito che ‘ ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale : a) dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del
1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità’, Cass. SU, 19.11.2019, n. 30008 (evidenza aggiunta, conf., da ultima, Cass. sez. V, 28.8.2024, n. 23304, con segnalazione di ulteriori precedenti conformi).
4.1.1. Peraltro le Sezioni Unite non hanno mancato di chiarire e ribadire che ‘l’esigenza di razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE risorse pubbliche e, segnatamente, RAGIONE_SOCIALE modalità dell’avvalimento dell’RAGIONE_SOCIALE erariale è poi riconosciuta, con ogni evidenza, dalla norma di interpretazione autentica del giugno 2019, che, della complessa fattispecie, si preoccupa di sottolineare almeno un aspetto: e cioè che nessuna delibera specifica e motivata (da sottoporre poi agli organi di vigilanza, di cui al quarto comma dell’art. 43 r.d. 1611/33) è richiesta all’RAGIONE_SOCIALE per avvalersi degli avvocati del libero foro, al di fuori dei casi riservati all’RAGIONE_SOCIALE erariale su base convenzionale o perfino pure in quelli, ove essa non sia
disponibile  ad  assumere  il  patrocinio  …  se  …  la  convenzione  non riserva all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa e rappresentanza in giudizio,  non  è  richiesta  l’adozione  di  apposita  delibera  od  alcuna altra  formalità  per  ricorrere  al  patrocinio  a  mezzo  di  avvocati  del libero  foro  (da  scegliere  in  applicazione  dei  criteri  generali  di  cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici)’ ( ibidem ).
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto, assorbito il secondo, proposto in forma subordinata.
Pure assorbito rimane il terzo motivo di ricorso, avendo la CTR proposto mere osservazioni sul merito del giudizio, avendo ritenuto l’inammissibilità  del  ricorso  per  il  vizio  della  procura  difensiva, come pure rimangono assorbite le questioni processuali e di merito riproposte dal contribuente nel suo controricorso.
 Deve  pertanto  essere  accolto  il  primo  motivo  di  ricorso proposto  dall’Incaricato  per  l’esazione,  assorbiti  gli  ulteriori,  e  la sentenza  impugnata  deve  essere  cassata  in  relazione  al  motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della  Campania,  sezione  staccata  di  Salerno,  perché  proceda  a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE ,  assorbiti  gli  ulteriori,  cassa  la  decisione  impugnata  in relazione  al  motivo  accolto  e  rinvia  innanzi  alla  Corte  di  giustizia tributaria  di  secondo  grado  della  Campania,  sezione  staccata  di Salerno  perché,  in  diversa  composizione  e  nel  rispetto  dei  principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19.2.2025.