Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4814 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
COGNOME Claudio COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – avverso
la sentenza n. 8152, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 3.4.2019, e pubblicata il 4.11.2019;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Irpef 2004 -Intimazione di pagamento e cartella esattoriale – Costituzione in giudizio dell’ADER – Con Avvocato del libero Foro -Ammissibilità.
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a COGNOME NOME l’intimazione di pagamento n. 100 2017 9008629137 000, avente ad oggetto Irpef ed altro in relazione all’anno 2004.
Il contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento, e le cartelle esattoriali presupposte, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno contestando, in primo luogo, il difetto di notificazione delle cartelle e la prescrizione/decadenza dei pretesi crediti tributari. La CTP riteneva fondate le difese del contribuente, ed accoglieva il suo ricorso.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado spiegava appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. La CTR riteneva invalida la costituzione dell’ADER a mezzo Avvocato del libero foro, e dichiarava inammissibile il suo ricorso.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice del gravame, l’Incaricato per la riscossione, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente, che ha anche riproposto tutte le sue censure.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate Riscossione contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 11, secondo comma, 12, primo comma e 15, comma 2 sexies , del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 1, ottavo comma, del Dl. n. 193 del 2016, come conv., nonché dell’art. 4 novies del Dl. n. 34 del 2019, come conv., perché per effetto dell’ultima norma citata, di interpretazione autentica, come interpretata pure dalla giurisprudenza di
legittimità, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può costituirsi con il patrocinio di Avvocati del libero foro.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, ancora introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura in subordine la nullità della sentenza della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e degli artt. 11 e 12, decimo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992 perché, pur avendo ritenuto l’invalidità della costituzione in grado di appello, avrebbe dovuto comunque riconoscerle il termine per la regolarizzazione dell’incarico al difensore.
Con il suo terzo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate Riscossione critica la nullità della decisione adottata dal giudice del gravame per aver pronunciato con motivazione meramente apparente sulle contestazioni proposte in grado di appello.
Con il primo strumento di impugnazione la ricorrente contesta che è consentito all’Agenzia delle Entrate Riscossione costituirsi in giudizio con il patrocinio di Avvocati del libero foro.
4.1. Invero la questione, evidenziatasi a seguito della successione ex lege dell’ADER ad Equitalia quale Agente per la riscossione, è risultata controversa nella giurisprudenza, anche di legittimità.
Come segnalato dalla ricorrente, peraltro, sono intervenute a dirimere i contrasti insorti le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, ed hanno statuito che ‘ ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale : a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del
1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità’, Cass. SU, 19.11.2019, n. 30008 (evidenza aggiunta, conf., da ultima, Cass. sez. V, 28.8.2024, n. 23304, con segnalazione di ulteriori precedenti conformi).
4.1.1. Peraltro le Sezioni Unite non hanno mancato di chiarire e ribadire che ‘l’esigenza di razionalizzazione delle risorse pubbliche e, segnatamente, delle modalità dell’avvalimento dell’Avvocatura erariale è poi riconosciuta, con ogni evidenza, dalla norma di interpretazione autentica del giugno 2019, che, della complessa fattispecie, si preoccupa di sottolineare almeno un aspetto: e cioè che nessuna delibera specifica e motivata (da sottoporre poi agli organi di vigilanza, di cui al quarto comma dell’art. 43 r.d. 1611/33) è richiesta all’Agenzia per avvalersi degli avvocati del libero foro, al di fuori dei casi riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale o perfino pure in quelli, ove essa non sia
disponibile ad assumere il patrocinio … se … la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici)’ ( ibidem ).
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto, assorbito il secondo, proposto in forma subordinata.
Pure assorbito rimane il terzo motivo di ricorso, avendo la CTR proposto mere osservazioni sul merito del giudizio, avendo ritenuto l’inammissibilità del ricorso per il vizio della procura difensiva, come pure rimangono assorbite le questioni processuali e di merito riproposte dal contribuente nel suo controricorso.
Deve pertanto essere accolto il primo motivo di ricorso proposto dall’Incaricato per l’esazione, assorbiti gli ulteriori, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’ Agenzia delle entrate , assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19.2.2025.