Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 995 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
Oggetto: Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato – Giudice tributario
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 36888/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE.
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del 13/11/2019 del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria provinciale di Genova; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
8/1/2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con ordinanza del 13/11/2019, il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Genova dispose la trasmissione alla
Commissione per il gratuito patrocinio, in diversa composizione, RAGIONE_SOCIALE‘istanza, avanzata da COGNOME NOME, avente ad oggetto la revoca del provvedimento di diniego all’ammissione al gratuito patrocinio del 9/10/2019 dalla medesima Commissione pronunciata, affermando che le Commissioni in questione non fossero organi giurisdizionali, ma amministrativi, e che, pertanto, le relative deliberazioni non fossero impugnabili in via giurisdizionale, ma fossero revocabili d’ufficio o su istanza di parte dal medesimo organo e non dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale.
Contro la predetta ordinanza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Presidente RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. errato nell’affermare la non impugnabilità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, essendo questo impugnabile a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 ed essendo il provvedimento da questi emesso ricorribile per cassazione.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 131 cod. proc. civ., 22, cpv. d.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, 7 legge 27 luglio 2002, n. 212 e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché il provvedimento emesso era totalmente privo di motivazione.
Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio
avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta RAGIONE_SOCIALE‘uno o RAGIONE_SOCIALE‘altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva RAGIONE_SOCIALE‘organo decidente. Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/1/2025.