Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11369 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30786-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso l ‘ordinan za del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, depositata il 22/10/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia rigettava il ricorso interposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato patrocinio, emesso il 9 dicembre 2019 dalla Commissione presso la C.T.R. Lombardia.
L’ordinanza, in particolare, evidenziava che la Commissione per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato presso la C.T .R. Lombardia si era ritenuta incompetente a conoscere RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto in realtà essa conteneva una richiesta di revisione di un precedente provvedimento di rigetto del beneficio, emanato dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale avverso il diniego di ammissione adottato dalla apposita Commissione costituita presso tale organo di giustizia tributaria di prima istanza, soggetto ad impugnazione soltanto innanzi la Corte di Cassazione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la sua censura, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale si sarebbe dichiarato incompetente a decidere sull’opposizione, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘erroneo presupposto che la stessa concernesse un provvedimento del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione avverso il diniego di ammissione pronunciato dalla Commissione presso il medesimo giudice, mentre l’opposizione aveva ad oggetto un provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Tributaria Regionale.
La censura è inammissibile perché (come rilevato correttamente nel controricorso: cfr. pag. 5) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 75, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 2002, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è valida per ogni stato e grado del procedimento. Ne consegue che, una volta presentata istanza alla Commissione per il patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale, ed ottenuto un provvedimento di diniego da parte stessa, l’unica procedura esperibile era quella RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Detto rimedio – peraltro – avrebbe dovuto essere proposto innanzi il giudice ordinario, alla luce del principio di diritto affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’opposizione al provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato reso dal giudice amministrativo (applicabile anche all’ipotesi di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza pronunciato dal giudice tributario), secondo cui il provvedimento di diniego ‘… è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione del compenso RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi, al di fuori RAGIONE_SOCIALEe materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20501 del 17/07/2023, Rv. 668222; per l’estensione del principio anche al diniego reso dal giudice tributario, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del 01/02/2023, Rv. 666844 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16757 del 13/06/2023, non massimata).
Non è quindi possibile oggi, dopo aver esperito inutilmente l’iter previsto dalla norma per il giudizio dinanzi al giudice di prima istanza, ripeterlo innanzi quello di secondo grado (nella specie, davanti la CTR). Corretta, dunque, è la decisione assunta dal Presidente di quest’ultima, che ha rigettato il reclamo ritenendo corretta la dichiarazione di incompetenza resa dalla Commissione ivi costituita, a fronte di precedente istanza, presentata alla C.T.P. e da quest’ultima delibata nei modi di legge.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Va altresì pronunciata la condanna del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il COGNOME è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito.
Condanna inoltre la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 500,00 (cinquecento).
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024, nella camera di consiglio