Patrocinio a spese dello Stato: la Cassazione attende le Sezioni Unite sui rimedi
Il patrocinio a spese dello Stato rappresenta un pilastro fondamentale per garantire l’accesso alla giustizia a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro capacità economica. Questo principio è cruciale anche in materia tributaria, dove i contribuenti possono trovarsi a fronteggiare l’Amministrazione Finanziaria. Ma cosa accade se la richiesta di ammissione a tale beneficio viene respinta? Con l’ordinanza interlocutoria n. 29166 del 12 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha messo in pausa un caso specifico, in attesa che le Sezioni Unite facciano chiarezza sui rimedi disponibili.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dal ricorso di un contribuente contro un’ordinanza del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Tale provvedimento aveva negato al cittadino l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ritenendo ingiusta la decisione, il contribuente ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, assistito dal proprio legale.
Dall’altra parte, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha resistito al ricorso, difendendo la legittimità del provvedimento impugnato.
La questione sul patrocinio a spese dello Stato rimessa alle Sezioni Unite
Il cuore del problema non risiede tanto nel merito della singola richiesta, quanto in una questione giuridica di portata generale. La Seconda Sezione Civile della Cassazione ha rilevato che, con una precedente ordinanza (la n. 9433/2024), era già stata sollevata una questione di massima di particolare importanza e rimessa alle Sezioni Unite.
La questione è duplice:
1. Esiste un rimedio impugnatorio avverso le decisioni che negano o revocano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria?
2. In caso affermativo, quale procedura e quali termini si applicano? In particolare, il ricorrente deve rispettare il termine di 20 giorni previsto dall’art. 99 del d.P.R. 115/2002 o quello di 30 giorni dell’art. 170 dello stesso decreto?
Questa incertezza normativa rende difficile per i cittadini e per gli stessi avvocati capire come agire in caso di rigetto dell’istanza di gratuito patrocinio, con il rischio di precludere il diritto di difesa.
La decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della pendenza della questione dinanzi alle Sezioni Unite, la Seconda Sezione ha emesso un’ordinanza interlocutoria. Con questo atto, la Corte non ha deciso il caso specifico del contribuente, ma ha scelto di sospendere il procedimento. La causa è stata quindi “rinviata a nuovo ruolo” in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Le motivazioni
La motivazione alla base di questa scelta è di pura logica processuale e di economia dei giudizi. Poiché la soluzione della controversia in esame dipende direttamente dalla risposta che le Sezioni Unite daranno alla questione di principio, decidere ora sarebbe prematuro e potenzialmente contraddittorio. La Corte ha ritenuto indispensabile attendere il verdetto delle Sezioni Unite, che avrà valore di principio di diritto e fornirà una guida chiara per tutti i casi futuri simili a questo.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento, pur non risolvendo la vicenda, ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, conferma l’esistenza di un significativo vuoto normativo o, quantomeno, di un forte contrasto interpretativo sulla tutela del contribuente che si vede negare il gratuito patrocinio. In secondo luogo, la futura decisione delle Sezioni Unite sarà fondamentale: essa stabilirà una volta per tutte se e come sia possibile contestare tali dinieghi, uniformando le procedure su tutto il territorio nazionale. Per ora, i contribuenti e i loro difensori che si trovano in situazioni analoghe dovranno attendere, con la speranza che la pronuncia delle SU rafforzi la tutela del diritto di difesa anche per i meno abbienti nel contenzioso tributario.
Qual è l’oggetto principale della controversia?
L’oggetto è la possibilità per un contribuente di impugnare il provvedimento che nega o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria.
Perché la Corte di Cassazione ha sospeso il giudizio?
La Corte ha sospeso il giudizio perché la risoluzione del caso dipende da una questione di massima importanza già rimessa alle Sezioni Unite, relativa proprio all’esistenza e alle modalità di impugnazione dei dinieghi di gratuito patrocinio fiscale.
Quale questione specifica è stata rimessa alle Sezioni Unite?
La questione è se esista un rimedio impugnatorio contro il diniego di patrocinio a spese dello Stato in ambito tributario e, in caso affermativo, se il termine per l’impugnazione sia di 20 o 30 giorni, secondo quanto previsto dagli articoli 99 e 170 del d.P.R. 115/2002.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29166 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29166 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
Oggetto: patrocinio
a spese dello Stato
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 123/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Milano, INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso l ‘ordinanza n. 1196/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 29.10.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
-con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024 è stata rimessa alle SU la questione di massima di particolare importanza concernente la sussistenza di un rimedio impugnatorio avverso le decisioni di diniego o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria e se, stabilita
eventualmente l’impugnabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 99 ovvero dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente;
-che la soluzione delle questioni di cui sopra sia idonea ad influire sulla definizione della presente controversia.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU sulle questioni sollevate con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione