Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11570 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32275-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso l ‘ordinan za del Presidente RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 1197/2020, depositata il 29/10/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata il Presidente RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia respingeva il ricorso interposto da COGNOME NOME avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso il 9 settembre 2020 dalla Commissione presso la C.T.R. Lombardia.
L’ordinanza ribadiva la non conformità alla normativa vigente RAGIONE_SOCIALE certificazione dei limiti di reddito, per la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE copia di un documento di identità personale, necessario in caso di spedizione RAGIONE_SOCIALE‘attestazione, e nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva.
Contro il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla scorta di un unico motivo.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DI DIRITTO
Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.
L’ordinanza presidenziale – a suo dire – avrebbe omesso di annullare il decreto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ‘ex art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ed ex art. 113 c.p.c. per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente RAGIONE_SOCIALE certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza’ nonché ‘per la ritenuta irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘autentica da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, soggetto terzo e non legittimato a tale autentica’ , posto che l’autentica RAGIONE_SOCIALE firma sull’istanza non potrebbe che essere effettuata dall’avvocato.
Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata (cfr. tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024).
L’art. 78 del D.P.R. n. 115 del 2002 recita testualmente: ‘ 1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ‘. L’avverbio ‘ ovvero’ dà contezza del fatto che la procedura di ammissione può essere intrapresa o attraverso una consegna diretta all’incaricato RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ed allora sarà sufficiente l’autenticazione del difensore, oppure ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 cit., mediante spedizione RAGIONE_SOCIALE‘attestazione. In tal senso, l’art. 38 del D.P.R. n. 445 al 3° comma statuisce: ‘
E’ dunque del tutto evidente che l’ordinanza impugnata, nel richiamare i suddetti principi, ha giudicato secundum legem , non incorrendo in alcuna violazione o falsa applicazione di norme.
D’altronde, l’art. 46 RAGIONE_SOCIALEo stesso Testo Unico in materia di documentazione amministrativa si limita ad elencare una serie di atti fra cui, al punto
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione (Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il COGNOME è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito.
Condanna la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 500 (cinquecento).
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la parte ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe