Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29353 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto: Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24535/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO, sono domiciliati per legge.
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 14126/2023 resa dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma in data 12/10/2023, depositata il 28/11/2023 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con atto depositato il 10/01/2023, COGNOME NOME impugnò il decreto RAGIONE_SOCIALEa Commissione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado del 14/11/2022, con cui era stata rigettata la sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento rubricato al n. 6101/20 per aver omesso la dichiarazione sostitutiva di certificazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito con specifica determinazione del reddito complessivo.
Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia non si costituirono.
Con sentenza n. 14126/2023, depositata il 28/11/2023, la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, evidenziando come il ricorrente avesse omesso di indicare specificamente quale fosse il reddito imponibile suo e degli altri familiari risultante dall’ultima dichiarazione e se vi fossero o meno redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato il ricorso, valorizzando la genericità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione da lui resa in merito al reddito proprio e dei propri familiari, senza specificare quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare e se vi fossero eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva. Ad avviso del
ricorrente, i giudici non avevano considerato che l’articolo 79, comma 1, pur richiedendo l’allegazione di apposita dichiarazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante, non imponeva una specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe varie componenti di reddito che avevano condotto alla determinazione del reddito complessivo, né l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa natura del reddito percepito, ma solo la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘istante, sotto la propria responsabilità, del reddito complessivo determinato secondo le modalità indicate dall’articolo 76.
2. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta RAGIONE_SOCIALE‘uno o RAGIONE_SOCIALE‘altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva RAGIONE_SOCIALE‘organo decidente.
Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
Il Presidente NOME COGNOME