Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5138 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5138 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
Oggetto: patrocinio
a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1355/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Milano, INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso l ‘ordinanza n. 1141/2020 del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, pubblicata in data 23.11.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con ordinanza n. 1142/2020, il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia ha respinto l’opposizione del l’ RAGIONE_SOCIALE ricorrente avverso il diniego di ammissione adottato dalla Commissione per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato
istituita presso la suddetta CTR, rilevando che la richiesta era stata proposta dall’AVV_NOTAIO, che non era il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘associazione al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione.
Per la cassazione di questa ordinanza l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo; il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 29697/2024 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe SU riguardo al mezzo esperibile avverso il provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio in materia tributaria.
Con pronuncia n. 20929/2025 le Su hanno affermato che in tema di giudizio tributario, l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del T.U. spese, dev’essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 e non già col ricorso di cui all’artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest’ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna RAGIONE_SOCIALEe disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato T.U..
Ne consegue l’ammissibilità del presente ricorso, proposto avverso il provvedimento che ha definito l’opposizione, non essendo l’ originario decreto direttamente ricorribile in cassazione.
Sebbene l’opposizione non sia stata proposta al giudice civile, come statuito dalle SU, il difetto di giurisdizione del giudice tributario non può essere rilevato d’ufficio oltre il grado di merito, in mancanza di specifica censura, sicché la questione è preclusa.
L’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘originaria opposizione, con conseguente definitività del decreto di diniego, in quanto proposta dal difensore e non dalla parte è infondata, poiché era stata l’ RAGIONE_SOCIALE ad introdurre il procedimento dinanzi al Presidente
RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria, come si evince dal provvedimento impugnato , non direttamente l’AVV_NOTAIO.
L’unico motivo di doglianza la violazione degli artt. 79 DPR n. 115/2002, 112 e 113 c.p.c. rilevando che l’istanza era stata presentata dall’amministrato re in carica e non dall’AVV_NOTAIO e doveva essere valutata nel merito ed accolta.
Il ricorso è fondato.
La Commissione per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo stato presso la CTR RAGIONE_SOCIALEa Lombardia aveva respinto l ‘istanza di ammissione rilevando che la sentenza per la cui impugnazione era stata proposta la richiesta di ammissione era stata emessa nei confronti del COGNOME e non RAGIONE_SOCIALE‘associazione.
Proposta opposizione RAGIONE_SOCIALE‘associazione , il Presidente RAGIONE_SOCIALEa CTR ha confermato il provvedimento con diversa motivazione, osservando che la richiesta era stata presentata dall’AVV_NOTAIO non più presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta.
Dagli atti allegati emerge che la richiesta del 16.12.2020 era stata sottoscritta da NOME COGNOME, nominato Presidente con verbale assembleare del 30.9.2019, e non dall’AVV_NOTAIO che ha sottoscritto l’atto nella veste di difensore e che ha certificato la sottoscrizione.
L’istanza è stata erroneamente respinta sull’ipotizzata carenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto qualificatosi come legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e che era invece tale in virtù di nomina anteriore alla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza .
Il ricorso è accolto.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione
Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, in data 13.1.2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME