Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2614 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2614 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24535/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, difesi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO ROMA n. 14126/2023 depositata il 28/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato nell’ambito di un procedimento tributario. La Commissione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato presso la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma rigettava l’istanza con decreto n. 434 del 2022. NOME COGNOME impugnava il decreto dinanzi
alla stessa Corte di giustizia tributaria. I RAGIONE_SOCIALE non si costituivano in giudizio. La Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 14126/2023, ha rigettato il ricorso. Ricorre in cassazione NOME COGNOME con un motivo di ricorso. Resistono il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
– Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 76 e 79 co. 1 d.p.r. 115/2002. Si sostiene che la sentenza abbia errato nel ritenere generica la dichiarazione resa, poiché l’attestazione di trovarsi al di sotto RAGIONE_SOCIALEa soglia di reddito prevista dalla legge, unitamente ai dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare, soddisfaceva pienamente il requisito RAGIONE_SOCIALEa «specifica determinazione del reddito» e consentiva agli uffici ogni controllo necessario. La norma, si afferma, non imporrebbe di dettagliare le singole componenti reddituali.
– In conformità a Cass. SU 20929/2025, nel frattempo intervenuta, si dichiara, decidendo sul ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice tributario e si cassa il provvedimento impugnato.
Infatti, in tema di giudizio tributario, l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del T.U. spese, dev’essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 e non già col ricorso di cui all’artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest’ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario.
– La Corte cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del giudizio di legittimità , stante l’asosluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione, risolta dalle Sezioni Unite in pedendenza del ricorso.
-Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME