Patrocinio a spese dello Stato: la Cassazione in attesa delle Sezioni Unite
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma cosa accade quando viene negata la possibilità di difendersi con il patrocinio a spese dello Stato in una controversia fiscale? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in commento, mette in pausa un procedimento proprio per attendere una risposta a questa domanda cruciale, la cui soluzione è stata affidata alle Sezioni Unite.
Il caso: un’associazione contro il diniego del gratuito patrocinio
Una associazione culturale si era rivolta alla giustizia tributaria, ma la sua istanza per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta. L’associazione ha quindi deciso di impugnare tale diniego davanti alla Corte di Cassazione, contestando la decisione del Presidente della Commissione Tributaria Regionale.
Tuttavia, il percorso processuale si è subito arenato di fronte a un dubbio di fondamentale importanza, già sollevato in un altro procedimento e ora pendente di fronte alle Sezioni Unite della Cassazione.
La questione rimessa alle Sezioni Unite sul patrocinio a spese dello Stato
Il cuore del problema, che ha portato alla sospensione del giudizio, riguarda l’esistenza stessa di un sistema di impugnazione contro i provvedimenti che negano o revocano l’ammissione al gratuito patrocinio nel settore tributario. La questione è stata suddivisa in due punti principali.
Esiste un rimedio impugnatorio?
La prima domanda che le Sezioni Unite dovranno chiarire è se, nel sistema attuale, sia previsto un meccanismo per contestare una decisione di diniego del patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria. Si tratta di una questione di non poco conto, perché incide direttamente sulla effettività del diritto di difesa per i soggetti non abbienti.
Quali sono i termini per l’impugnazione?
Qualora le Sezioni Unite stabilissero che un rimedio esiste, dovrebbero anche specificare i termini perentori per presentare l’impugnazione. La legge di riferimento (art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002) prevede termini diversi (20 o 30 giorni), e stabilire quale sia quello corretto è essenziale per non incorrere in decadenze.
Le motivazioni dell’ordinanza
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con un approccio prudente e garantista, ha riconosciuto che la soluzione delle questioni rimesse alle Sezioni Unite è pregiudiziale per il caso in esame. In altre parole, è impossibile decidere sull’ammissibilità del ricorso presentato dall’associazione senza prima sapere se, in linea di principio, tale ricorso è consentito dalla legge e se è stato presentato nei termini corretti. Proseguire con il giudizio sarebbe stato inutile e potenzialmente contraddittorio rispetto alla futura pronuncia delle Sezioni Unite. Per questo, la Corte ha disposto il “rinvio a nuovo ruolo”, una sospensione tecnica in attesa che il quadro normativo e giurisprudenziale venga chiarito.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
L’ordinanza interlocutoria evidenzia un’area di incertezza nel diritto processuale tributario con impatti significativi per i cittadini e gli enti con limitate risorse economiche. La futura decisione delle Sezioni Unite sarà dirimente: non solo stabilirà le sorti del ricorso dell’associazione culturale, ma creerà un precedente vincolante per tutti i casi simili, definendo una volta per tutte i contorni del diritto alla difesa tramite il patrocinio a spese dello Stato nel contenzioso con il Fisco. Fino ad allora, i casi pendenti su questo specifico punto rimarranno, come questo, in attesa.
Perché la Corte di Cassazione ha sospeso la decisione sul ricorso?
La Corte ha sospeso la decisione perché l’ammissibilità stessa del ricorso dipende da una questione legale fondamentale che è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite.
Qual è la questione di massima importanza che le Sezioni Unite dovranno risolvere?
Le Sezioni Unite devono stabilire se sia possibile impugnare un provvedimento di diniego o revoca del patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria e, in caso affermativo, quale sia il termine corretto per farlo (20 o 30 giorni).
Cosa succede ora al ricorso presentato dall’associazione?
Il ricorso è temporaneamente sospeso (“rinviato a nuovo ruolo”) e sarà riesaminato solo dopo che le Sezioni Unite avranno emesso la loro pronuncia sul principio di diritto generale.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29164 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29164 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
Oggetto: patrocinio a spese dello Stato
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30716/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Milano, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso l ‘ordinanza n. 1142/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 19.10.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
-con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024 è stata rimessa alle SU la questione di massima di particolare importanza concernente la sussistenza di un rimedio impugnatorio avverso le decisioni di diniego o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria e se, stabilita l’impugnabilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 99 ovvero
dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente ;
-che la soluzione delle questioni di cui sopra sia idonea ad incidere sull’ammissibilità del presente ricorso e che occorra quindi attendere la pronuncia delle SU;
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU sulle questioni sollevate con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione