Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1050 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1050 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6728-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-nrcottelì te-
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata- avverso la sentenza n. 52/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DELL’ABRUZZO, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
Premesso che:
la contribuente ha depositato memoria;
considerato che:
con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta “omessa, insuffici o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia dedot in memoria illustrativa di 10 grado e in costituzione di 2° grado”.
con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione de artt. 39 e 44 del d.lgs.507/1993, degli artt. 46, comma 2, lett. b) e d.P.R. 495/92 e dell’art.2 del d.lgs.285/1992. Deduce che nel cas mancherebbe una sottrazione della superficie alla quale si riferisce la pret impositiva, all’uso pubblico; che la tassazione dei passi carrabili è subord
all’utilizzazione effettiva e che quest’ultima necessiterebbe di essere manifesta dal cartello stradale segnaletico” di divieto di sosta, nel c specie mancante; che il passo carrabile deve consentire l’accesso ad un’are laterale idonea allo stazionamento dei veicoli laddove, nel caso di spe l’accesso sarebbe impedito dalla ricordata “scalinata”; che i passi carr devono essere individuati da appositi segnali il cui rilascio è subordinat presentk di parcheggi laddove nel caso di specie “l’acceso in contestazione n ha né il necessario segnale, né un’area di riferimento che garantisca suffici condizioni di sicurezza e tento meno un idoneo parcheggio ma soltanto una ripida gradinata”;
il primo motivo di ricorso è inammissibile perché veicola una censura difetto motivazionale non più ammissibile in relazione al testo vigente del 360, comma 1, n. 5 c.p.c..
Inoltre, nel corpo del motivo, viene dedotto che la CTR “non ha tenuto con di quanto ampiamente dedotto nella comparsa di costituzione e risposta a punto a) “stato dei luoghi”, ossia del fatto che il Comune, allorché “negl 70 aveva provveduto ad asfaltare la strada pubblica e a realizzare marciapiede … era incorso in un errore di progettazione” “rendendo impossib la normale prosecuzione del marciapiede che per forza di cose si interrompe contro la proprietà della COGNOME non avendo spazio per la sua prosecuzione, per cui, il Comune di Vasto, considerato ormai lo stato dei luoghi, in autono e senza alcuna richiesta o adesione, ha dovuto troncare il marciapiede con uno scivolo … E’ evidente quindi che nessuna rilevanza può avere lo smusso del marciapiede mai richiesto e non realizzato dalla ricorrente…”.
4.2. Sotto questo profilo di omesso esame di fatti, la censura è inammissib per la preclusione da doppia conforme (art. 348 ter, c.p.c.), avendo i co dei gradi di merito deciso in base alle “stesse ragioni” e precisamente avend accertato che lo spazio oggetto della pretesa impositiva dava accesso al proprietà della ricorrente.
4.3. Aggiungasi che l’assunto sotteso al motivo secondo cui l’impost presuppone una attività modificativa dello spazio pubblico, posta in essere parte del privato, è infondato. Ai sensi degli artt.38 e 39 del d.lgs. 5 infatti, il presupposto dell’imposta è costituito dall’occupazione intesa
dato statico ossia come mera relazione materiale con lo spazio pubblico, come utilizzo da cui derivi al soggetto privato una particolare indipendentemente dalla realizzazione di una siffatta attività modifica
Possono dar luogo a tassazione occupazioni in assenza assoluta di modificazioni dello spazio pubblico -basti pensare a titolo esemplificativo occupazione con mobili di una strada- e situazioni in cui l’uso speciale ric una modificazione senza tuttavia che questa debba necessariamente essere (stata) posta in essere posta in essere dall’utilizzatore;
5.2. La prima censura è infondata dato che per i passi carrabili la sottraz del suolo all’uso pubblico è in re ipsa essendo legata al passaggio marciapiede e sull’area antistante, da e verso la proprietà privata al lato strada, con immancabile, inevitabile limitazione, nel momento del passaggio dell’uso normale di quello spazio pubblico da parte della generalità dei citta 5.3. La seconda censura è infondata facendo riferimento a requisiti richie perché un passo carrabile sia conforme alle norme del codice della strada e de relativo regolamento. Detti requisiti non interferiscono con i presupp applicativi della normativa fiscale TOSAP.
5.4. La terza censura per cui, nel caso di specie, la modificazione del s pubblico non consentirebbe l’accesso veicolare a causa della presenza della scalinata, è inammissibile. La CTR ha accertato trattarsi di “una modificazio del piano stradale e del marciapiede, rappresentata dall’interruzione d marciapiede stesso e di uno “smusso” che collega il piano stradale ad un pian posto a livello superiore di proprietà, che permette l’accesso ai v all’interno della proprietà”. Ha poi precisato che la “scalinata” che secon COGNOME impediva di poter ritenere che lo spazio oggetto della prete impositiva desse accesso alla proprietà “non era stata effettuata sulla part superficie che collega la proprietà alla via pubblica, che era rimasta inalte ma all’interno della proprietà della sig.ra COGNOME“. E’ inammissibile, in q sede di legittimità, la censura che si riduca ad prospettazione di una real fatto diversa da quella accertata dalla CTR.
5.5. Per la quarta censura valgono le considerazioni e le conclusioni già svo e già raggiunte riguardo alla seconda e alla terza;
il ricorso deve essere rigettato;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 2 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2022, svolta con modalità da remoto.