Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28894/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-SEZ.DIST. LATINA n. 1385/2018 depositata il 01/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza epigrafata, in punto di fatto, si apprende quanto segue:
RAGIONE_SOCIALE Frosinone aveva emesso, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di Villa Santo Stefano , l’avviso di accertamento -ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 633/1972 -per l’omessa fatturazione di operazioni imponibili intercorse con la società RAGIONE_SOCIALE da cui era scaturita una maggiore IVA dovuta pari ad euro 10.523,00 (oltre sanzioni ed interessi), per l’anno d’imposta 2011.
L’Ufficio, conformemente alle risultanze di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, aveva ritenuto che le somme versate dal gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE ‘passività pregresse’ (‘rate di ammortamento dei mutui accesi dall’ente locale per la realizzazione degli investimenti nel settore RAGIONE_SOCIALE‘), costituissero prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA (artt. 3 e 4 del DPR 633/1972); viceversa, la società RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE le avevano ritenute quali operazioni non soggette all’IVA.
La CTP di Frosinone, adita impugnatoriamente dal RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 414/04/16, depositata il 23 maggio 2016, accoglieva il ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio, con la sentenza epigrafata, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione.
[N]on convince la ricostruzione […] della assunzione dell’onere di pagare le rate di ammortamento dei mutui accesi dall’ente locale, per la realizzazione degli investimenti nel settore RAGIONE_SOCIALE, in termini di corrispettività […].
Nel caso di specie, la concessione d’uso RAGIONE_SOCIALE infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali al gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è imposta dal primo comma dell’art. 153 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Gli enti locali non possono sottrarsi a tale obbligo […].
Appare evidente che il fenomeno del trasferimento RAGIONE_SOCIALE infrastrutture e la gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE trovi la propria fonte in una norma di legge e non nella volontà RAGIONE_SOCIALE parti.
Né dalla lettura della Convenzione e del relativo Disciplinare tecnico [si ricava …] un autonomo spazio di intervento della volontà RAGIONE_SOCIALE parti che non fosse indirizzato a disciplinare meri profili di attuazione del programma normativo.
Il legislatore, infatti, con la previsione della gratuità della concessione d’uso RAGIONE_SOCIALE infrastrutture idriche ha escluso a priori che il fenomeno potesse essere inquadrato in termini di corrispettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni.
Il titolo dell’assunzione del pagamento RAGIONE_SOCIALE passività relative al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, è costituito dalla legge e non certo dalla volontà RAGIONE_SOCIALE parti […].
Il secondo profilo che interessa è il caso di specie è costituito dalla natura della prestazione che -ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE -dovrebbe essere soggetta ad imposizione.
L’Ufficio, in proposito, ha affermato che anche una prestazione di fonte legale sarebbe comunque rilevante ai fini fiscali.
Nondimeno […] trascura la circostanza che ai sensi del comma 3, lett. a), dell’art. 2 del DPR n. 633 del 1972, ‘non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno ad oggetto denaro o crediti in denaro’.
Ne consegue che anche sotto tale profilo l’avviso di accertamento resta ingiustificato.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un articolato motivo, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, ulteriormente insistito con memoria telematica addì 27 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione/falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633,
in combinato disposto con l’art. 153, commi 1 e 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.’.
Come da sintesi anteposta al ricorso, con detto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge rubricate, avendo il giudice dell’appello ingiustamente negato la ricorrenza dei presupposti, soggettivi e oggettivi, di assoggettamento a[d] IVA della prestazione di servizi poste in essere da un RAGIONE_SOCIALE, tramite la concessione, in favore del concessionario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della strumentale infrastruttura idrica’.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Questa Suprema Corte (Cass. n. 39055 del 2021) ha già avuto modo di affermare il condivisibile principio, che mette conto di essere ribadito, a termini del quale, ‘in tema di IVA, l’accollo (interno) RAGIONE_SOCIALE passività pregresse per l’ammortamento dei mutui accesi dal RAGIONE_SOCIALE per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore RAGIONE_SOCIALE in forza della convenzione di gestione stipulata ex artt. 11 della l. n. 36 del 1994 e 12 della l. reg. Lazio n. 6 del 1996 (vigenti ‘ratione temporis’), ha natura di corrispettivo per la prestazione di un RAGIONE_SOCIALE reso nell’esercizio di un’attività imprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad imposta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972′.
Ritiene peraltro il Collegio – rilevato essere la stessa citata ordinanza, in motivazione, dopo un’ampia analisi della disciplina legislativa nazionale e ragionale, a far concreto riferimento alla convenzione (par. 2.4, p. 10) – che il principio di cui innanzi debba essere specificato nel senso che, ai fini della determinazione della natura di corrispettivo dell’accollo RAGIONE_SOCIALE passività pregresse, deve aversi riguardo ad una complessiva
ricostruzione, in concreto, degli assetti finanziari discendenti dalla convenzione, onde verificare se gli oneri finanziari addossati al concessionario già tengano conto, o meno, di siffatte passività : ciò perché un’autonoma considerazione RAGIONE_SOCIALE passività pregresse in termini di corrispettivo presuppone, di converso, che le stesse non siano già considerate, espressamente o meno (ancorché pur sempre in ragione di atti, precontrattuali o più latamente prodromici, obiettivamente verificabili), nella dinamica della determinazione convenzionale degli oneri finanziari addossati al concessionario; invero, in tanto le passività pregresse sono suscettibili di essere inquadrate come corrispettivo in quanto la tariffa concessoria di per sé non tenga già conto del vantaggio che il corrispettivo per le passività pregresse, perciò tassabile, è inteso a remunerare.
Le superiori considerazioni comportano che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio per nuovo esame, eventualmente esteso alle questioni rimaste assorbite (cfr. paragrafi II e III del controricorso in riferimento all’eccepita inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni ex 10 St. contr. ed all’eccepita nullità della delega in bianco), ed altresì per la definitiva regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese (comprese quelle del presente grado di legittimità).
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 10 aprile 2025.