Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18198 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28894/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-SEZ.DIST. LATINA n. 1385/2018 depositata il 01/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza epigrafata, in punto di fatto, si apprende quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate di Frosinone aveva emesso, nei confronti del Comune di Villa Santo Stefano , l’avviso di accertamento -ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 633/1972 -per l’omessa fatturazione di operazioni imponibili intercorse con la società RAGIONE_SOCIALE da cui era scaturita una maggiore IVA dovuta pari ad euro 10.523,00 (oltre sanzioni ed interessi), per l’anno d’imposta 2011.
L’Ufficio, conformemente alle risultanze di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, aveva ritenuto che le somme versate dal gestore del servizio idrico al Comune, a titolo di rimborso delle ‘passività pregresse’ (‘rate di ammortamento dei mutui accesi dall’ente locale per la realizzazione degli investimenti nel settore idrico’), costituissero prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA (artt. 3 e 4 del DPR 633/1972); viceversa, la società RAGIONE_SOCIALE ed il Comune le avevano ritenute quali operazioni non soggette all’IVA.
La CTP di Frosinone, adita impugnatoriamente dal Comune, con la sentenza n. 414/04/16, depositata il 23 maggio 2016, accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio, con la sentenza epigrafata, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione.
on convince la ricostruzione della assunzione dell’onere di pagare le rate di ammortamento dei mutui accesi dall’ente locale, per la realizzazione degli investimenti nel settore idrico, in termini di corrispettività .
Nel caso di specie, la concessione d’uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali al gestore del servizio idrico integrato è imposta dal primo comma dell’art. 153 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Gli enti locali non possono sottrarsi a tale obbligo .
Appare evidente che il fenomeno del trasferimento delle infrastrutture e la gestione del servizio idrico integrato trovi la propria fonte in una norma di legge e non nella volontà delle parti.
Né dalla lettura della Convenzione e del relativo Disciplinare tecnico un autonomo spazio di intervento della volontà delle parti che non fosse indirizzato a disciplinare meri profili di attuazione del programma normativo.
Il legislatore, infatti, con la previsione della gratuità della concessione d’uso delle infrastrutture idriche ha escluso a priori che il fenomeno potesse essere inquadrato in termini di corrispettività delle prestazioni.
Il titolo dell’assunzione del pagamento delle passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, è costituito dalla legge e non certo dalla volontà delle parti .
Il secondo profilo che interessa è il caso di specie è costituito dalla natura della prestazione che -ad avviso dell’Agenzia -dovrebbe essere soggetta ad imposizione.
L’Ufficio, in proposito, ha affermato che anche una prestazione di fonte legale sarebbe comunque rilevante ai fini fiscali.
Nondimeno trascura la circostanza che ai sensi del comma 3, lett. a), dell’art. 2 del DPR n. 633 del 1972, ‘non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno ad oggetto denaro o crediti in denaro’.
Ne consegue che anche sotto tale profilo l’avviso di accertamento resta ingiustificato.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un articolato motivo, cui resiste il Comune con controricorso, ulteriormente insistito con memoria telematica addì 27 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione/falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633,
in combinato disposto con l’art. 153, commi 1 e 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.’.
Come da sintesi anteposta al ricorso, con detto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di legge rubricate, avendo il giudice dell’appello ingiustamente negato la ricorrenza dei presupposti, soggettivi e oggettivi, di assoggettamento a IVA della prestazione di servizi poste in essere da un Comune, tramite la concessione, in favore del concessionario del servizio idrico integrato, della strumentale infrastruttura idrica’.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Questa Suprema Corte (Cass. n. 39055 del 2021) ha già avuto modo di affermare il condivisibile principio, che mette conto di essere ribadito, a termini del quale, ‘in tema di IVA, l’accollo (interno) delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato in forza della convenzione di gestione stipulata ex artt. 11 della l. n. 36 del 1994 e 12 della l. reg. Lazio n. 6 del 1996 (vigenti ‘ratione temporis’), ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell’esercizio di un’attività imprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad imposta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972′.
Ritiene peraltro il Collegio – rilevato essere la stessa citata ordinanza, in motivazione, dopo un’ampia analisi della disciplina legislativa nazionale e ragionale, a far concreto riferimento alla convenzione (par. 2.4, p. 10) – che il principio di cui innanzi debba essere specificato nel senso che, ai fini della determinazione della natura di corrispettivo dell’accollo delle passività pregresse, deve aversi riguardo ad una complessiva
ricostruzione, in concreto, degli assetti finanziari discendenti dalla convenzione, onde verificare se gli oneri finanziari addossati al concessionario già tengano conto, o meno, di siffatte passività : ciò perché un’autonoma considerazione delle passività pregresse in termini di corrispettivo presuppone, di converso, che le stesse non siano già considerate, espressamente o meno (ancorché pur sempre in ragione di atti, precontrattuali o più latamente prodromici, obiettivamente verificabili), nella dinamica della determinazione convenzionale degli oneri finanziari addossati al concessionario; invero, in tanto le passività pregresse sono suscettibili di essere inquadrate come corrispettivo in quanto la tariffa concessoria di per sé non tenga già conto del vantaggio che il corrispettivo per le passività pregresse, perciò tassabile, è inteso a remunerare.
Le superiori considerazioni comportano che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio per nuovo esame, eventualmente esteso alle questioni rimaste assorbite (cfr. paragrafi II e III del controricorso in riferimento all’eccepita inapplicabilità delle sanzioni ex 10 St. contr. ed all’eccepita nullità della delega in bianco), ed altresì per la definitiva regolazione tra le parti delle spese (comprese quelle del presente grado di legittimità).
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 10 aprile 2025.