Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26995 -2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME giusta procura speciale in allegato al controricorso
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 903/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/7/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’ appello avverso la sentenza n. 182/2020 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca, in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti dal Notaio NOME COGNOMEnella sua qualità di responsabile d’imposta) e da RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) avverso avviso di liquidazione contenente la pretesa di maggiore imposta di registro in relazione all’atto di cessione d’azienda stipulato dalla Società in data 6/6/2019, avente ad oggetto complesso aziendale esercente l’attività di cartiera e cartotecnica di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca, cessione posta in essere nell’ambito della procedura concorsuale con atto a rogito del Notaio NOME COGNOME
il Notaio e la Società resistono con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo l’ Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 43, 21, comma 3, e 51, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente annullato l’atto impositivo senza valutare che l’accollo dei debiti TFR costituiva una modalità di pagamento del prezzo e non poteva essere dedotto dalla base
imponibile, avendo le stesse parti contraenti dichiarato ne ll’atto che i debiti del TFR costituivano parte integrante del prezzo;
1.2. con il secondo motivo l ‘Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, circa l’ insussistenza della rettifica del valore del cespite da parte dell’Erario ;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’eccepita carenza di legittimazione e difetto di interesse in capo alla società RAGIONE_SOCIALE essendo stato notificato l’avviso di liquidazione al solo notaio rogante ;
1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale condannato l’Ufficio alle spese del giudizio per entrambi i gradi di giudizio senza disporre invece la compensazione delle spese di lite «in considerazione dell’esito oscillante del giudizio»;
2.1. viene in rilievo, nel caso che occupa, la questione de ll’applicazione dell’imposta di registro mediante determinazione del valore dell’atto di acquisto del complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti;
2.2. il Collegio, in ordine alla determinazione del valore dell’atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti -che l’art. 51, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, pone a base normale della tassazione -, ritiene opportuno rimeditare la questione, di rilievo nomofilattico, dell’inde ducibilità, dal prezzo indicato nel contratto, delle eventuali passività trasferite unitamente al cespite, in quanto operazione prevista dall’art. 51, comma quarto, del d.P.R. citato per la specifica ipotesi in cui l’Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene,
come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 22099/2016, 22223/2011, 12215/2008);
2.3. il Collegio ravvisa, invero, l’esigenza di verificare , relativamente alle passività aziendali, l’applicabilità dell’art. 51, comma 4 , D.P.R. n. 131/1986 anche laddove il valore dichiarato dalle parti non sia oggetto di rettifica, tenuto conto anche del dato letterale della norma, che impone la sua applicazione nel caso in cui il valore dichiarato dalle parti «è controllato» dall’Ufficio e non già solo quando detto valore viene rettificato;
2.4. sussiste, dunque, stante il rilievo nomofilattico della questione, la particolare rilevanza, giustificante la rimessione della causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità