Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24209 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28304/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, dai quali è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2802/2017 depositata il 26 giugno 2017, notificata il 22 settembre 2017
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO generale dello Stato NOME COGNOME e per la controricorrente le avvocate NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente per delega dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale rettificava ai fini dell’IRES e dell’IVA il reddito complessivo netto e il volume d’affari conseguiti nel 2010 dalla predetta società, contestando la mancata dichiarazione di una plusvalenza di 12.106.506,44 euro da essa asseritamente realizzata in quell’anno mediante la cessione di beni immateriali.
Nella parte motiva dell’atto l’ufficio accertatore così giustificava l’avanzata pretesa tributaria:
-la RAGIONE_SOCIALE era stata costituita nel 1998 allo scopo di elaborare una nuova tecnologia di impermeabilizzazione RAGIONE_SOCIALE calzature e di altri capi di abbigliamento sportivi, denominata e brevettata come invenzione e omonimo marchio;
-il ritrovato consisteva in una membrana a tre strati (cd. ) applicabile mediante pressione sul tessuto da impermeabilizzare, ottenuta con l’impiego di un macchinario pure ideato e brevettato dalla società;
-fin dall’anno della sua costituzione la RAGIONE_SOCIALE si era esclusivamente dedicata allo sviluppo tecnologico della predetta membrana impermeabilizzante, senza svolgere attività produttiva, se non a scopo meramente sperimentale e dimostrativo, con l’intento di attirare l’attenzione di grandi produttori di
abbigliamento sportivo potenzialmente interessati ad acquisire i brevetti;
-i suoi propositi ebbero finalmente a concretizzarsi nel 2010, allorchè i beni immateriali in questione furono acquisiti dal RAGIONE_SOCIALE;
-l’operazione di cessione era stata così congegnata:
(a)il 1° settembre 2010 la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito un proprio ramo d’azienda, per un valore di perizia di 13.500.000 euro, in una società veicolo di nuova costituzione ( «RAGIONE_SOCIALE.» ), la RAGIONE_SOCIALE, ricevendo in cambio la partecipazione totalitaria al capitale della predetta società;
(b)tale conferimento era avvenuto in regime di neutralità RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 176, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR);
(c)in pari data, la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto la propria partecipazione nella società veicolo alla RAGIONE_SOCIALE , società americana facente parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per un corrispettivo di 13 milioni di euro;
-la plusvalenza così realizzata dalla cedente era stata assoggettata al regime della «participation exemption» ( ‘pex’ ) previsto dall’art. 87, comma 1, del D.P.R. citato, e conseguentemente tassata soltanto nella misura del 5%;
-sennonchè, tale trattamento RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi applicabile rispetto alla sola plusvalenza derivante dal conferimento del ramo produttivo dell’azienda realmente effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della neocostituita RAGIONE_SOCIALE, da commisurare al valore degli stabilimenti e dei macchinari con i quali la conferente aveva in precedenza svolto la propria limitata attività di produzione a scopo puramente dimostrativo;
-nel suddetto conferimento risultavano, infatti, solo in apparenza ricompresi i beni immateriali, tant’è vero che, nello stesso giorno in cui la RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE la propria partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima aveva, a sua volta, ceduto alla controllante società americana i brevetti e i marchi in discorso per il prezzo di 13 milioni di euro, continuando successivamente a svolgere una modesta attività produttiva su licenza della cessionaria, dietro corresponsione di «royalties» ;
-dalla successione cronologica dei riferiti accadimenti era lecito dedurre che i beni immateriali avessero costituito oggetto di una separata, autonoma, cessione intercorsa direttamente fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE , attuata tramite l’interposizione fittizia della società veicolo e occultata mediante il compimento di operazioni non generatrici di plusvalenze imponibili; -di qui la ripresa a tassazione, ai fini dell’IRES, della plusvalenza realizzata dalla RAGIONE_SOCIALE, da determinare in base al valore normale dei beni ceduti, calcolato ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché, ai fini dell’IVA, del corrispettivo da essa conseguito.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 2802/2017 del 26 giugno 2017 respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento dell’adottata pronuncia il collegio regionale osservava quanto segue: – dagli atti di causa era emerso che la RAGIONE_SOCIALE «costituiva una realtà produttiva e commerciale allo stesso tempo, vitale ed operante quanto meno a far data dal 2005, atteso che il primo capannone in dotazione alla compagine aziendale ove svolgere la produzione era già funzionante nel 2004, che essa aveva clienti di rilevanza nazionale, quali il RAGIONE_SOCIALE a cui forniva i guanti ignifughi inRAGIONE_SOCIALEranti la tecnologia applicativa Out Dry, ed internazionale, quali l’esercito polacco e la
catena di negozi RAGIONE_SOCIALE, e che il complessivo numero di dipendenti, nonché il fatturato prodotto sino al 2010, connotavano l’esistenza di una realtà produttiva di indubbio rilievo, non limitata ad una mera attività di implementazione, ma volta a sfruttare sui propri prodotti da mettere in commercio a favore dei clienti la nuova tecnologia applicativa realizzata» ; – pertanto, «del tutto correttamente i Giudici di prime cure a (veva) no sostenuto che la RAGIONE_SOCIALE costituisse una effettiva realtà produttiva quanto meno sino al 2010» ; – appariva «artificios (o)… l’intento dell’Ufficio di scindere l’operazione conclusa dalla società appellata con la RAGIONE_SOCIALE in due distinti atti, quali il conferimento del ramo d’azienda a favore della conferitaria RAGIONE_SOCIALE e il distinto conferimento de (i) ben (i) immaterial (i) -vale a dire dei brevetti-, che sarebbero stati ceduti alla società americana RAGIONE_SOCIALE, facente parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a propria volta controllante la conferitaria RAGIONE_SOCIALE» , essendosi, «al contrario, … trattato di un’operazione unitaria, che a (veva) dotato la conferitaria RAGIONE_SOCIALE degli apparati produttivi necessari a sfruttare la tecnologia applicativa Out Dry acquisita e del necessario brevetto» ; -conseguentemente, l’avviso di accertamento doveva ritenersi
illegittimamente emesso.
Avverso tale sentenza, notificata il 22 settembre 2017, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un RAGIONE_SOCIALE motivo.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza.
Nel termine stabilito dal comma 1 dell’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
Entro il successivo termine di cui al comma 2 dello stesso articolo le parti hanno depositato sintetiche memorie illustrative, insistendo
nelle rispettive richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 9, comma 2, 86 e 87, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per non aver osservato le norme sul riparto dell’onere della prova e sulle presunzioni.
1.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR lombarda, risultava acquisito al processo , laddove .
1.3 In particolare, si rimprovera al collegio di secondo grado di aver omesso di valutare le seguenti circostanze di fatto, che, se considerate , avrebbero sicuramente portato a una diversa soluzione della controversia:
(a)secondo quanto dichiarato dai suoi stessi fondatori, la RAGIONE_SOCIALE aveva sempre perseguito, fin dall’atto della sua costituzione, il solo scopo di realizzare una tecnologia innovativa nell’impermeabilizzazione dei tessuti sportivi, nella prospettiva di cederne lo sfruttamento economico a grandi produttori operanti nel settore;
(b)nel corso degli anni la società aveva svolto attività di produzione e di vendita della membrana impermeabilizzante a scopo esclusivamente sperimentale e dimostrativo, realizzando volumi d’affari irrisori, tant’è che tutti gli esercizi commerciali si erano
chiusi in perdita, tranne quello in cui era avvenuta la cessione;
(c)nella perizia di stima redatta ai fini del conferimento del ramo era stato attribuito ai beni immateriali il valore di 13.000.000 euro e alla parte produttiva un valore d’azienda alla «RAGIONE_SOCIALE.» addirittura pari a zero;
(d)lo stesso giorno in cui la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE la propria partecipazione totalitaria nella RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima aveva a sua volta trasferito alla controllante americana i beni immateriali solo apparentemente ricompresi nel ramo d’azienda conferitole.
1.4 Il mancato apprezzamento critico RAGIONE_SOCIALE surriferite emergenze processuali, comportante una valutazione incompleta e atomistica degli elementi indiziari allegati dall’Ufficio a supporto della pretesa impositiva, avrebbe erroneamente indotto la Commissione regionale a ritenere sussistenti i presupposti per l’accesso della contribuente al regime RAGIONE_SOCIALE della cd. «pex» .
Il ricorso è inammissibile.
2.1 L’RAGIONE_SOCIALE censura l’impugnata sentenza per aver a torto affermato che:
(1)il ramo d’azienda conferito dalla RAGIONE_SOCIALE nella neocostituita RAGIONE_SOCIALE comprendeva anche i beni immateriali (brevetti e marchi) di cui la prima era titolare;
(2)la società conferente aveva svolto, quantomeno dal 2010, un’effettiva attività di produzione e di vendita della membrana impermeabilizzante da essa inventata.
2.2 La contraria tesi difensiva sostenuta sul punto dall’Amministrazione Finanziaria nei gradi di merito, ribadita in questa sede, è stata vagliata dalla CTR lombarda, la quale ha ritenuto di disattenderla all’esito di una complessiva disamina RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, di cui si è dato conto nella superiore parte narrativa.
2.3 Segnatamente, il collegio di secondo grado ha accertato che:
la RAGIONE_SOCIALE «costituiva una realtà produttiva e commerciale allo stesso tempo, vitale ed operante quanto meno a far data dal 2005» , avendo servito clienti di rilevanza nazionale (RAGIONE_SOCIALE) e internazionale (esercito polacco e catena di negozi RAGIONE_SOCIALE);
il fatturato da essa prodotto fino al 2010 «connotava l’esistenza di una realtà produttiva di indubbio rilievo» .
2.4 Da tali premesse fattuali ha tratto le seguenti conclusioni:
(a)la società non si era «limitata ad una mera attività di implementazione», avendo anche perseguito lo scopo di sfruttare economicamente «la nuova tecnologia applicativa realizzata» ;
(b)il conferimento di ramo d’azienda da essa effettuato in favore della RAGIONE_SOCIALE aveva costituito «un’operazione unitaria» , mediante la quale si era inteso «dota (re) la conferitaria… degli apparati produttivi necessari a sfruttare la tecnologia applicativa Out Dry acquisita e del necessario brevetto» .
2.5 Con l’esperito gravame di legittimità la ricorrente tenta di rimettere in discussione l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice regionale, imputandogli di non aver correttamente valutato il compendio istruttorio e di aver omesso di esaminare taluni elementi fattuali acquisiti al processo.
2.6 Dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto evocate in rubrica, la censura finisce, quindi, per risolversi, in sostanza, nella richiesta di una rilettura del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità.
2.7 D’altro canto, quand’anche si volesse ritenere che le circostanze indicate nel sottoparagrafo 1.3 integrino fatti decisivi per il giudizio, dibattuti fra le parti e non esaminati dall’impugnata sentenza, il motivo non potrebbe comunque trovare ingresso, previa sua eventuale riconduzione al corretto paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.; e ciò in quanto, a fronte del
duplice conforme pronunciamento dei giudici di merito, osterebbe alla scrutinabilità di una censura così riqualificata il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348 -ter c.p.c., applicabile «ratione temporis» alla presente controversia.
2.8 Per le ragioni illustrate, il ricorso va, quindi, definito con una declaratoria di inammissibilità.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’RAGIONE_SOCIALE la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche ( arg. ex art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 20.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione