Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 970/2014 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 205/2013 depositata il 06/05/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Co: NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La soc. RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, segnatamente, per quanto qui maggiormente interessa il proseguo, in ordine alla deduzione di minusvalenze derivanti da cessioni di quote di partecipazione in altre società. Più precisamente, la società contribuente aveva ritenuto deducibili tali minusvalenze in ragione dell’affermato carattere non operativo RAGIONE_SOCIALE società a cui si riferivano, mentre dalle risposte ai questionari inviati dall’Ufficio alla contribuente, tali società apparivano pienamente operative.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente donde ricorre per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad unico motivo, cui replica con tempestivo contro ricorso la parte contribuente che ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni, altresì con costituzione di nuovo difensore.
La controversia giunge in camera di consiglio dopo che era stata chiesta la sospensione del giudizio per istanza di definizione agevolata, successivamente non più coltivata.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione degli articoli 87 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986. In particolare, si lamenta l’errata sussunzione della fattispecie nella disciplina c.d. PEX o ‘partecipation exemption’. La riforma introdotta con il decreto legislativo numero 344 del 2003 ha infatti ritenuto esenti le plusvalenze da cessione in partecipazione e, contestualmente, l’indeducibilità RAGIONE_SOCIALE minusvalenze, ma a condizione trattarsi di partecipazioni qualificate (per tempo, sede ed attività svolta) in
società commerciali. Scopo della norma è quello di rendere fiscalmente indifferenti tanto l’acquisto quanto la vendita RAGIONE_SOCIALE partecipazioni in determinate società, a condizione che si tratti i soggetti pienamente operativi e che ricorrano altre condizioni circa la durata della detenzione, la sede della società, la tipologia sociale.
La sentenza in scrutinio non risulta aver svolto la dovuta indagine sul fatto al fine della corretta sussunzione nella disciplina in oggetto, incorrendo nella violazione di legge lamentata. Segnatamente non ha approfondito il carattere specifico di almeno una RAGIONE_SOCIALE società le cui partecipazioni sono state negoziate, avente ad oggetto attività immobiliare, profilo ove pregnante deve essere l’indagine ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame.
Ed infatti, l’art. 87 del d.P .R. n. 917 del 1986 dispone che l’esenzione prevista dal regime cd. PEX (“Partecipation Exemption”) sia applicata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che siano state oggetto di ininterrotto possesso per un anno, siano state classificate nella categoria RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, concernano una società partecipata con residenza fiscale in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato e si ricolleghino all’esercizio, da parte della medesima società partecipata, di un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’art. 55 T .U.I.R. In particolare, si presume, senza che possa essere fornita prova contraria, che non sussista il requisito della natura commerciale dell’attività imprenditoriale svolta qualora le partecipazioni in esame attengano a società di gestione immobiliare, ovvero a società il valore del patrimonio RAGIONE_SOCIALE quali è costituito, da immobili (cd. immobili patrimoniali) diversi da quelli alla cui produzione e scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa (cd. immobili merce), nonché dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa (cd. immobili strumentali), essendo finalità dell’esenzione quella di
favorire la circolazione, sotto forma di partecipazioni, di complessi immobiliari aventi natura di aziende dotate di capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di un’attività produttiva; tale prevalenza deve essere accertata tenendo conto dei valori correnti e non di quelli contabili di detti immobili e del totale dell’attivo patrimoniale (cfr. Cass. V, n. 12138/2019).
Più in generale, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
La sentenza in scrutinio ha fatto malgoverno di questi principi, donde il ricorso è fondato, la pronuncia dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché ripeta l’accertamento, attenendosi ai criteri indicati da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania -Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/04/2024.