Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34136 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
OGGETTO: Ires 2019 – Atto di recupero Credito d’imposta -Investimenti per ricerca e sviluppo -Omessa previa revoca -Omissione del contraddittorio preventivo -Omessa acquisizione del parere preventivo del RAGIONE_SOCIALE.
ORDINANZA INTERLOCUTARIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso
la sentenza n. 173, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna il 27.1.2023, e pubblicata il 21.2.2024;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, avente sede in Ravenna, riportava nella dichiarazione dei redditi un credito d’imposta che, indicato nell’anno di competenza, portava in compensazione in relazione all’anno 2019, invocando di avere diritto ai benefici di cui alla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015, art. 1, commi da 98 a 108) in conseguenza dell’investimento in ‘ricerca e sviluppo’ ai sensi dell’art. 3 del Dl n. 145 del 2013 come conv., e succ. modd. (cfr. art. 1, legge 296 del 2006).
L’RAGIONE_SOCIALE richiedeva documentazione, che la società produceva, e poi ne domandava di ulteriore con accesso presso la sede. Quindi l’Ente impositore riteneva che l’agevolazione fiscale non fosse riconoscibile perché l’attività svolta dalla società non possedeva i requisiti richiesti dalla legge, in primo luogo la novità, ed il beneficio non poteva pertanto essere fruito. L’Ente impositore notificava in conseguenza il 3.3.2020 alla società l’atto di recupero di credito d’imposta n. THQCRIE00013.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, anche in materia di sanzioni. La CTP reputava in RAGIONE_SOCIALE infondate le contestazioni mosse dalla contribuente e le rigettava, ma riteneva di dover ridurre le sanzioni, dal 100% al 30%, ritenendo il credito invocato dovesse qualificarsi come non spettante, ma non come inesistente.
La società spiegava appello, avverso la parte della decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, rinnovando le proprie critiche, mentre l’Ente impositore proponeva appello incidentale
censurando la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Il giudice dell’appello rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale, e confermava quindi integralmente la decisione di primo grado.
Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha proposto ricorso principale per cassazione l’Amministrazione finanziaria (notifica 16.9.2024) affidandosi ad un motivo di ricorso, e la contribuente ha reagito mediante controricorso. La società ha proposto anche ricorso incidentale (notifica 19.9.2024), affidandosi a quattro motivi di ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso incidentale. La contribuente ha pure depositato memoria.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, nella persona del AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, ed ha domandato accogliersi il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e rigettarsi il ricorso della contribuente, ove ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla società, altrimenti rimettersi alla pubblica udienza in considerazione della novità e rilevanza della questione proposta.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, per avere la Corte tributaria regionale erroneamente ritenuto che ricorresse un’ipotesi di credito non spettante, dovendo perciò applicarsi sanzioni ridotte (30%), anziché un credito inesistente, cui devono applicarsi sanzioni minime del 100%, perché il credito invocato dalla contribuente difettava di elementi costitutivi, e tanto non era suscettibile di essere rilevato mediante controlli automatizzati.
Con il primo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società censura la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art.
112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice del gravame pronunciato ‘sull’eccezione di nullità dell’atto di recupero per omessa verifica della rettifica del credito di imposta ed emendabilità della dichiarazione anche in fase contenziosa’ (ric. inc., p. 20).
Mediante il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società critica la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché il giudice dell’appello non ha espressamente pronunciato, salvo riportarsi a quanto deciso dal giudice di primo grado, in materia di invalidità dell’atto di recupero a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 octies del Dl n. 34 del 2019, come conv., per non avere la Corte tributaria regionale rilevato l’invalidità dell’atto di recupero in conseguenza dell’omessa istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta ancora la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perché il giudice dell’appello è incorso nel travisamento della prova, non avendo tenuto conto dei numerosi elementi indiziari assicurati dalla contribuente, inclusa le certificazione di regolarità contabile.
Rileva il Collegio che il secondo motivo di impugnazione incidentale proposto dalla contribuente pone la questione della invocata invalidità dell’atto di recupero adottato dall’Amministrazione finanziaria, a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del RAGIONE_SOCIALE.
Trattasi di questione in ordine alla quale non si sono rinvenuti precedenti nelle pronunce di questa Corte regolatrice, e che riveste interesse nomofilattico.
6.1. Accogliendosi la sollecitazione del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, pertanto, appare opportuno rimettere la trattazione e definizione della causa ad una prossima pubblica udienza.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
in ordine al ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , ed al ricorso incidentale introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rilevata la rilevanza nomofilattica della questione indicata in motivazione, dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, perché possa essere trattato in una prossima pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 6.11.2025
Il Presidente
NOME Giudicepietro