Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
OGGETTO: Ires 2018 – Atto di recupero Credito d’imposta -Investimenti per ricerca e sviluppo – Parere del RAGIONE_SOCIALE Omessa previa revoca – Mancato contraddittorio preventivo -Travisamento della prova -Sanzioni – Credito inesistente o non spettante – Sanzioni.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 172, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna il 27.1.2023, e pubblicata il 21.2.2024;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, avente sede in Ravenna, riportava nella dichiarazione dei redditi un credito d’imposta che, indicato nell’anno di competenza, portava in compensazione in relazione all’anno 2018, invocando di avere diritto ai benefici di cui alla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015, art. 1, commi da 98 a 108) in conseguenza dell’investimento in ‘ricerca e sviluppo’ ai sensi dell’art. 3 del Dl n. 145 del 2013 come conv., e succ. modd. (cfr. art. 1, legge 296 del 2006).
L’RAGIONE_SOCIALE richiedeva documentazione, che la società produceva, e poi ne domandava di ulteriore con accesso presso la sede. Quindi l’Ente impositore riteneva che l’agevolazione fiscale non fosse riconoscibile perché l’attività svolta dalla società non possedeva i requisiti richiesti dalla legge, in primo luogo la novità, ed il beneficio non poteva pertanto essere fruito. L’Ente impositore notificava in conseguenza il 3.3.2020 alla società l’atto di recupero di credito d’imposta n. THQCRIE00012.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, anche in materia di sanzioni. La CTP reputava infondate le contestazioni mosse dalla contribuente e rigettava integralmente il suo ricorso.
La società spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, rinnovando le proprie critiche. Il giudice dell’appello confermava la decisione di primo grado.
Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro motivi di
ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso. La società ha pure depositato memoria.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, ed ha domandato rigettarsi il ricorso della contribuente, ove ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso proposto dalla società, altrimenti rimettersi alla pubblica udienza in considerazione della novità e rilevanza della questione proposta.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché il giudice dell’appello non ha espressamente pronunciato, salvo riportarsi a quanto deciso dal giudice di primo grado, in materia di invalidità dell’atto di recupero a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 octies del Dl n. 34 del 2019, come conv., per non avere la Corte tributaria regionale rilevato l’invalidità dell’atto di recupero in conseguenza dell’omessa istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica la nullità della pronuncia, in conseguenza della violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte tributaria regionale omesso di pronunciare in modo non apparente ed avere in tal modo erroneamente confermato la misura RAGIONE_SOCIALE sanzioni nel 100%, applicabile solo qualora ricorra un’ipotesi di credito inesistente,
mentre dovevano applicarsi, se del caso, le sanzioni al 30%, vertendosi in ipotesi di credito non spettante.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia ancora la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perché il giudice dell’appello è incorso nel travisamento della prova, non avendo tenuto conto dei numerosi elementi indiziari assicurati dalla contribuente, inclusa la certificazione di regolarità contabile.
Rileva il Collegio che il primo motivo di impugnazione proposto dalla contribuente pone la questione della invocata invalidità dell’atto di recupero adottato dall’Amministrazione finanziaria, a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del RAGIONE_SOCIALE.
Trattasi di questione in ordine alla quale non si sono rinvenuti precedenti nelle pronunce di questa Corte regolatrice, e che riveste interesse nomofilattico.
6.1. Accogliendosi la sollecitazione del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, pertanto, appare opportuno rimettere la trattazione e definizione della causa ad una prossima pubblica udienza.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
in ordine al ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rilevata la rilevanza nomofilattica della questione indicata in motivazione, dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, perché possa essere trattato in una prossima pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 6.11.2025
Il Presidente NOME COGNOME