Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7088 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7088 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31587/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 570/2020, depositata il 24/2/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME impugnò l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2003, con il quale era
stato accertato un maggior reddito complessivo pari a € 269.933,00, in relazione a disponibilità finanziarie detenute in località qualificate come ‘paradisi fiscali’.
2. La CTP di Modena rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata dalla CTR dell’Emilia -Romagna. Ritennero, in particolare, i giudici di secondo grado, da un lato che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, indipendentemente dalla (non necessaria) riproduzione del contenuto RAGIONE_SOCIALE segnalazioni degli intermediari e dalla (parimenti non necessaria) allegazione dell’autorizzazione alle indagini finanziarie (pacificamente esistente); dall’altro, che non si era verificata la decadenza ex art. 43 d.p.r. n. 600/1973, dovendosi applicare il raddoppio dei termini di cui all’art. 12, comma 2 -bis , d.l. n. 78/2009, come introdotto dal d.l. n. 194/2009 (disposizione, quest’ultima, applicabile retroattivamente, in quanto avente contenuto esclusivamente procedimentale).
Il NOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso deduce la ‘violazione di legge per errata interpretazione dell’art. 12 del D.l. 78/2009’, dal momento che ‘sia la presunzione di evasione che il meccanismo del raddoppio dei termini, costituendo norme sostanziali, non possono essere applicate retroattivamente’ (pag. 24 del ricorso per cassazione).
Il motivo è infondato, atteso che confonde il regime (di irretroattività) di cui al comma 2 dell’art. 12 con quello (di retroattività) di cui al comma 2 -bis , con ciò discostandosi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘la presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (in vigore dal 1° luglio 2009), per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato, ha natura sostanziale, sia perché le presunzioni sono regolate nel codice civile sia per non pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione, e conseguentemente non ha efficacia retroattiva, mentre hanno natura procedimentale -e soggiacciono, dunque, al principio tempus regit actum – le previsioni di cui ai commi 2bis e 2ter dello stesso art. 12 (alla cui stregua sono raddoppiati, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per l’omessa denuncia RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie detenute all’estero), le quali, pertanto, si applicano anche in relazione ai periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore del suddetto d.l. ed indipendentemente dalla suddetta presunzione legale’ (Cass., n. 33084/2025; v. anche Cass., n. 34129/2025).
2. Con il secondo motivo è dedotta la ‘violazione di legge per errata interpretazione dell’art. 43 del d.p.r. 600/1973’, per avere la CTR erroneamente affermato che ‘la disciplina di contrasto ai paradisi fiscali ha inciso esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova, non sugli obblighi dichiarativi’, in contrasto ‘con i principi di diritto espressi al motivo di ricorso n. 1), con i quali è stato dimostrato che la novella apportata dal legislatore del 2009 con l’art. 12 del d.l. n. 78 ha natura sostanziale ed incide sul regime probatorio, nonché sulle modalità di determinazione del reddito imponibile’ (pag. 25 del ricorso per cassazione).
Il motivo (che ancora una volta sovrappone il profilo della decadenza dall’accertamento ex art. 43 d.p.r. n. 600/1973 a quello della modalità con cui lo stesso venga condotto dall’Amministrazione) è infondato, dal momento che – per riprendere le parole della motivazione di una recentissima pronuncia di questa Corte (Cass., n. 134/2026) -‘il raddoppio dei termini si applica anche ai periodi d’imposta precedenti
all’entrata in vigore della norma, purché i termini ordinari non fossero già scaduti, «quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, cit.» (Cass. 15210/2024 cit.). La ratio di tale disciplina è quella di fornire strumenti più efficaci per contrastare l’allocazione di disponibilità finanziarie in “paradisi fiscali”, sia che l’accertamento si fondi sulla presunzione legale, sia che si avvalga, secondo le regole ordinarie, di presunzioni semplici (Cass. 12/12/2024, n. 32131); pertanto, l’inapplicabilità retroattiva della presunzione legale non preclude di per sé l’operatività del raddoppio dei termini’. La stessa pronuncia ha altresì affermato che, ‘ove non sia applicabile ratione temporis la presunzione legale relativa di evasione, posta dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, stante la sua natura sostanziale e non procedimentale, l’Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice’.
Al cospetto di un obbligo dichiarativo sussistente dal 1990, quindi, l’Amministrazione ha legittimamente fruito del raddoppio dei termini per l’accertamento, operando la ripresa a tassazione sulla scorta di presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti, con motivate argomentazioni, dai giudici di merito.
3. Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 3 della 241/1990 e 7 della l. n. 212/2000, per non avere l’Amministrazione finanziaria dato conto, nell’avviso di accertamento, del contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALE segnalazioni poste a fondamento dello stesso, incorrendo in una carenza motivazionale non emendabile con la successiva produzione RAGIONE_SOCIALE stesse.
Il motivo (ove non inammissibile) è infondato.
La CTR, aderendo a quanto statuito dai giudici di primo grado, ha rilevato che il contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALE segnalazioni ‘è stato riportato negli atti impugnati e corrisponde ai dati indicati nella tabella esposta dall’Ufficio negli atti’ (pag. 6 della sentenza in questa sede impugnata). Ha osservato, inoltre, che le segnalazioni non sono atti riferibili all’amministrazione finanziaria ma fonti documentali RAGIONE_SOCIALE quali può essere richiesta l’esibizione in giudizio, ma che non devono necessariamente confluire nella motivazione dell’atto accertativo: ‘la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE segnalazioni in questione, quindi, non priva di motivazione l’atto impugnato (anche perché non vi è nessuna motivazione per relationem ), ma riguarda l’aspetto probatorio, che deve essere fornit in sede processuale ed è ciò che l’Ufficio ha indicato gli elementi di prova in Suo possesso ed ha provveduto alla produzione degli stessi in giudizio, tra cui l’autorizzazione in questione, dalla quale si evince quanto già illustrato nella motivazione dell’atto impugnato, ovvero l’autorizzazione a richiedere alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna dati, notizie, e documenti relativi alle operazioni del contribuente nel periodo dal 1/1/2003 al 31/12/2005′ ( ibidem ). A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a riproporre le censure già avanzate in secondo grado, riportando la tabella contenente l’elenco RAGIONE_SOCIALE segnalazioni (inserita nell’avviso di accertamento), di cui lamenta la sinteticità, e soggiungendo -in maniera del tutto generica -che ‘il Giudice ha ritenuto sufficiente quanto indicato nella motivazione dell’atto impositivo, dalla cui disamina per contro risulta palese l’assoluta insufficienza degli elementi riprodotti’ (pag. 27 del ricorso per cassazione).
Il motivo presenta profili di inammissibilità per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non riproducendo, nel suo complesso, il contenuto dell’avviso di accertamento, di modo che non dato apprezzare, nella sua integralità, l’apparato argomentativo dello stesso. Ad ogni modo, si deve ribadire che, ‘in tema di accertamento tributario per relationem , nella disciplina
anteriore all’art. 7 della l. n. 212 del 2000 la legittimità dell’avviso postula la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente dell’atto richiamato, purché il suo contenuto serva ad integrare la motivazione dell’atto impositivo, con esclusione quindi dei casi in cui essa sia già sufficiente e il richiamo ad altri atti abbia pertanto solo valore narrativo o il contenuto di ulteriori atti sia già riportato nell’atto noto. Ai fini dell’annullamento il contribuente deve quindi provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l’atto impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo, e che quest’ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza (fattispecie in tema di avviso di rettifica per omessa fatturazione di ricavi che rinviava ad un p.v.c. redatto dalla G.d.F. nei confronti di soggetto terzo non allegato al predetto avviso)’ (Cass., n. 2614/2016; si veda anche Cass., n. 24417/2018, alla cui stregua, ‘i n tema di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità “integrativa” RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano l’emanazione dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva’).
4. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/1/2026.
La Presidente NOME COGNOME