Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6571 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6571 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15330/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente e controricorrente incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PERUGIA n. 59/2023 depositata il 24/01/2023.
e
sul ricorso iscritto al n. 15633/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PERUGIA n. 50/2023 depositata il 23/01/2023.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto, nel proc. n. 15330/2023, l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e del ricorso incidentale e, nel proc. n. 15633/2023, l’accoglimento del ricorso.
Sentiti l’AVV_NOTAIO. RAGIONE_SOCIALEo Stato NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE e gli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per la società.
FATTI DEL PROCESSO
Con bollette in date 29.12.2017 e 23.1.2018 la RAGIONE_SOCIALE importava olio extravergine d’oliva di origine tunisina, scortato da documentazione RAGIONE_SOCIALE‘Autorità locale, che , introdotto in deposito doganale, veniva successivamente vincolato al regime di traffico di perfezionamento attivo (T.P.A.) in sospensione di dazi sulla base di autorizzazione del l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Perugia che
prevedeva la manipolazione usuale del prodotto e la sua riesportazione, a condizione che il prodotto importato e quello riesportato fosse di qualità extravergine .
In data 25.1.2018 veniva prelevato un campione e, a seguito di controllo e analisi presso il RAGIONE_SOCIALE, l’olio, classificato come extravergine di oliva, risultava non conforme, in quanto dalla valutazione organolettica (c.d. panel test ) il prodotto era da ascrivere come olio d’oliva vergine, piuttosto che come extravergine. Richieste ed effettuate le controanalisi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 par. 2 Reg. CEE 2568/1991, da parte di due laboratori accreditati dal RAGIONE_SOCIALE (laboratorio RAGIONE_SOCIALE di Pescara e laboratorio centrale del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE), veniva confermato, sempre sulla base RAGIONE_SOCIALEa valutazione organolettica, il giudizio di non conformità RAGIONE_SOCIALE‘olio al dichiarato, con classificazione del prodotto come olio di oliva vergine.
Con separatati ricorsi la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato sia il provvedimento di decisione n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Perugia, confermato in via definitiva dalla determina del RAGIONE_SOCIALE, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha proceduto alla riclassificazione qualitativa del prodotto sia il conseguente l’avviso di pagamento prot. n. NUMERO_DOCUMENTO per dazi ed IVA e il conseguente provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Con riguardo all’atto di classificazione doganale la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Perugia ha rigettato il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente e la Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 50/2023, ha respinto l’appello.
Per quel che ancora interessa in questa sede, sulle questioni procedurali oggetto di gravame, la CGT ha osservato che non è prevista la consegna dei verbali relative ai controlli e alle operazioni svolte – atti interni del procedimento amministrativo che la parte
comunque può sempre richiedere – e comunque il procedimento di accertamento doganale si era concluso con la sottoscrizione del c.d. verbale di controversia, ai sensi art. 65 d.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.), consegnato alla parte, con indicazione degli elementi e documenti utilizzati nel giudizio di accertamento con, in allegato, i completi report di analisi; né può essere applicato l’art. 2 par. 2 del Reg. Cee 2568/1991, che dispone che almeno una RAGIONE_SOCIALE due controanalisi, svolte a richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte, ‘deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione RAGIONE_SOCIALE‘olio’, perché il Paese produttore non fa parte RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
6. Quanto alle contestazioni del risultato e l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa classificazione RAGIONE_SOCIALEa merce, ha respinto le critiche a priori sull’attendibilità RAGIONE_SOCIALE‘esame organolettico, valutazione già svolta dal legislatore comunitario nel momento in cui ha inserito tale analisi fra quelle necessarie per la classificazione RAGIONE_SOCIALEa merce. Ha osservato quindi che gli elementi forniti dalla ricorrente non potevano inficiare le risultanze del panel : non le analisi eseguite prima RAGIONE_SOCIALE‘importazione da un laboratorio tunisino, essendo possibile una alterazione o modificazione del prodotto, successivamente all’analisi, nel corso del trasporto o a seguito RAGIONE_SOCIALE operazioni di miscelazione consentite, né quelle eseguite per conto RAGIONE_SOCIALEa parte, che avevano classificato l’olio come extravergine, perché secondo la norma di riferimento (art. 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568 citato) sono ‘le autorità nazionali’ (nel caso, l’RAGIONE_SOCIALE) e non le singole ditte ad individuare i panel di riferimento e ad incaricarli del test , che va svolto secondo la procedura prevista dalla legge, che prevede la possibilità di difesa dalle richieste RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE., considerato che -da un lato -tale possibilità viene riconosciuta al contribuente con lo stesso meccanismo RAGIONE_SOCIALE due controanalisi di prova e -dall’altro lato che le controanalisi vengono svolte con procedura rigidamente
procedimentalizzate, a garanzia del contraddittorio, con la partecipazione del contribuente attraverso suoi esperti e la possibilità di sollevare obiezioni nel corso RAGIONE_SOCIALE‘effettuazione RAGIONE_SOCIALE‘analisi.
Con riferimento al ricorso contro l’avviso di pagamento e l’atto di irrogazione sanzioni, la CTP di Perugia ha accolto parzialmente il ricorso ed ha annullato il provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
La CGT RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 59/2023, ha respinto sia l’appello principale RAGIONE_SOCIALEa contribuente sia quello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Con riferimento all’appello principale, ha escluso l’esimente per il pagamento dei dazi doganali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 119 Reg. UE 952/2013, perché non ricorreva un ‘errore’ RAGIONE_SOCIALE autorità competenti: nella fattispecie il presunto errore non sarebbe stato compiuto né dall’autorità doganale italiana, né da quella tunisina, ma dal laboratorio che aveva effettuato le analisi nel paese di origine mentre il ‘certificato amministrativo di verifica RAGIONE_SOCIALEa qualità emesso dalla Dogana tunisina’, che accompagnava la merce non era stato tradotto in lingua italiana, essendo presente un documento in arabo e parzialmente in francese che non risultava comprensibile e valutabile. Inoltre, non era stato nemmeno accertato che le analisi del prodotto effettuate prima RAGIONE_SOCIALEa partenza non fossero corrette, e quindi che ci fosse stato un errore, dato che le analisi in Italia erano state effettuate a distanza di tempo dall’importazione, dopo che l’olio aveva subito manipolazioni autorizzate in regime di perfezionamento attivo. La Corte ha respinto anche i successivi motivi di appello con cui la società contribuente aveva riproposto le censure relative alla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto di riclassificazione RAGIONE_SOCIALE‘olio.
La Corte ha respinto anche l’appello incidentale con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui erano state annullate le sanzioni, ritenendo che nel
caso in esame la società ricorrente avesse provato di avere fatto quanto era nelle sue possibilità, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento RAGIONE_SOCIALEa importazione la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘olio importato alla categoria dichiarata di olio extra vergine di oliva.
Con ricorso n. 15330/23 RG l’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza n. 59/2023 affidandosi a due motivi, ha resistito con controricorso la società che propone ricorso incidentale fondato su tredici motivi, al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con ricorso n. 15633/23 RG la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza n. 50/2023, affidandosi a sei motivi; ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disporsi, per evidenti ragioni di connessione, la riunione del procedimento n. 15633/23 RG al procedimento n. 15330/23 RG e deve trattarsi, in primo luogo, l’impugnazione contro la sentenza n. 50/2023.
RICORSO n. 15633/23 RG
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 1ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché RAGIONE_SOCIALE‘Allegato XII del Regolamento C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c., laddove, con riferimento al rilievo che le analisi organolettiche di prima istanza svoltesi presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano prive di qualsivoglia verbalizzazione RAGIONE_SOCIALE operazioni di analisi, circostanza denunziata dalla parte all’Amministrazione sin dalla fase dei controlli e RAGIONE_SOCIALE analisi, i Giudici di secondo grado hanno statuito che non sarebbe previsto l’obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal ‘capo panel ‘ durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘analisi organolettica e che sarebbe semmai onere RAGIONE_SOCIALEa parte richiederne copia mediante istanza di
accesso agli atti, facendo valere dinanzi al giudice amministrativo eventuali vizi del relativo diniego.
Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’esistenza di una formale richiesta da parte RAGIONE_SOCIALEa Società all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Perugia di produrre il verbale RAGIONE_SOCIALEa prova organolettica in prima analisi con esito di declassamento RAGIONE_SOCIALE‘olio . I Giudici d’appello hanno tralasciato di considerare l’esistenza di una esplicita richiesta stragiudiziale RAGIONE_SOCIALEa società all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Perugia affinché esso producesse la verbalizzazione completa del panel test effettuato dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, paragrafo 2, del Regolamento C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 9, 20, 22 e RAGIONE_SOCIALE‘allegato B, paragrafo 1.A.a).i) RAGIONE_SOCIALE‘Accordo internazionale del 2015 sull’olio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito RAGIONE_SOCIALEa Decisione U.E. 2016/1892 del RAGIONE_SOCIALE del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria da parte degli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘U.E. del predetto Accordo internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove i Giudici d’appello hanno escluso la necessità, ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità dei test di assaggio commissionati dall’Amministrazione doganale, che almeno una RAGIONE_SOCIALE due controanalisi organolettiche venisse affidata allo « Stato membro di produzione RAGIONE_SOCIALE‘olio » (nel nostro caso, la Tunisia). Si osserva che l’Unione Europea (in rappresentanza di tutti i suoi Stati membri produttori di olio d’oliva) e la Tunisia aderiscono entrambe al RAGIONE_SOCIALE e che la normativa promanante da tale organizzazione internazionale -tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 15/Rev.7 (anche nelle versioni Rev.8 e Rev.9), di tenore pressoché
analogo all’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento C.E. n. 2568/1991 -vincola i suddetti Stati. Questa normativa all’art. 10.4, ultimo paragrafo, dispone: « Quando il panel non confermi la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa categoria di olio di oliva sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sue caratteristiche organolettiche, a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato le Autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano, senza alcun ritardo, altri panel di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere eseguita da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione RAGIONE_SOCIALE‘olio ».
5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, paragrafo 2, del Regolamento C.E. n. 2568/1991, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché l a pronuncia d’appello, in violazione RAGIONE_SOCIALE norme in rubrica, tratta, di fatto, la prova organolettica svolta nel rispetto RAGIONE_SOCIALEo ‘schema procedurale’ delineato dal legislatore comunitario alla stregua di una vera e propria prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passaggi ‘rigidamente procedimentalizzati’ dalla stessa disciplina sovranazionale. Ciò si evince tanto dal punto RAGIONE_SOCIALEa sentenza in cui viene affermato che il contribuente avrebbe potuto sollevare eccezioni durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE controanalisi, come se successivamente tale possibilità fosse preclusa, quanto dall’ulteriore passo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia in cui viene sostenuto che le analisi organolettiche « effettuate ai sensi di legge » dovrebbero « necessariamente prevalere » su quelle commissionate privatamente dal contribuente nel tentativo di offrire la prova contraria. Queste ultime sarebbero irrilevanti, solo perché « effettuate … al di fuori RAGIONE_SOCIALEo schema procedurale individuato dal legislatore comunitario ». Così opinando, il Collegio regionale ha però considerato come facenti piena prova elementi probatori soggetti invece a valutazione, recependoli senza un effettivo apprezzamento critico e senza
prendere in considerazione gli elementi di segno contrario offerti dalla società.
5.1. Per altro verso, i Giudici di appello, nella parte in cui sostengono che anche le analisi effettuate dalle Autorità tunisine sul prodotto prima RAGIONE_SOCIALE‘importazione non potrebbero avere rilevanza, « considerato che è senz’altro possibile una alterazione o modificazione del prodotto, successivamente all’analisi, nel corso del trasporto o a seguito RAGIONE_SOCIALE operazioni di miscelazione », hanno violato pure l’art. 115 c.p.c., dato che tale cenno alla possibile alterazione o modificazione del prodotto si riduce a una mera illazione e si fonda su prove inesistenti.
Con il quinto motivo si deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza perché fornita di motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall’art. 111, commi 6 e 7, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, laddove i Giudici di appello sostengono che la contribuente non avrebbe « prodotto alcuna prova in grado di inficiare il risultato del panel test », dato che quest’ultimo « è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori RAGIONE_SOCIALEo schema procedurale individuato dal legislatore comunitario ». Così esprimendosi, però, il Collegio regionale non ha esposto alcuna effettiva motivazione circa l’asserita insussistenza di prove in grado di inficiare l’esito del panel test. Aggiunge la contribuente che, oltre alle analisi organolettiche svolte privatamente, erano state addotte a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘inattendibilità dei test di assaggio effettuati dall’Amministrazione doganale anche altri elementi, tra i quali le risultanze RAGIONE_SOCIALE analisi chimiche e organolettiche svolte dall’Autorità doganale tunisina al momento RAGIONE_SOCIALE‘esportazione verso l’Italia, la
coerenza tra il costo sostenuto dalla Società per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘olio e il prezzo medio di mercato RAGIONE_SOCIALE‘olio extravergine e, infine, la difformità tra i presunti difetti rilevati nelle due controanalisi. Inoltre, è imperscrutabile la ragione per cui le analisi affidate dall’RAGIONE_SOCIALE dovrebbero « necessariamente prevalere » su quelle scaturite dall’iniziativa del contribuente. Al contrario, è logicamente irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concreta attitudine dimostrativa RAGIONE_SOCIALEa singola prova organolettica, che essa ricada tra quelle rese ‘necessarie’ dalla norma comunitaria in sede di analisi e di eventuale controanalisi oppure che, invece, sia facoltativamente commissionata dal contribuente; oltretutto, come già dedotto con precedente censura, ritenere diversamente equivarrebbe a trattare il procedimento probatorio delineato dalla norma alla stregua di una prova legale, contrariamente al consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa giurisprudenza di legittimità.
7. Con il sesto motivo si deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE prove organolettiche effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE, ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato RAGIONE_SOCIALE‘olio extravergine, del costo sostenuto per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘olio tunisino; ii) la difformità tra i presunti difetti RAGIONE_SOCIALE‘olio rilevati nelle due controanalisi e la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti RAGIONE_SOCIALE analisi condotte privatamente da COGNOME presso laboratori di analisi accreditati, nient’affatto valutati dai Giudici di appello, anche sul falso presupposto giuridico RAGIONE_SOCIALEa presunta irrilevanza di dette analisi ‘private’ nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura dettata dalla legge. La pronuncia d’appello è inficiata dall’omesso esame RAGIONE_SOCIALE circostanze indicate nella rubrica del presente motivo, deponenti per la natura extravergine RAGIONE_SOCIALE‘olio di oliva importato da RAGIONE_SOCIALE e per la
conseguente inattendibilità RAGIONE_SOCIALE risultanze dei panel test svolti in sede di prima analisi e di controanalisi. Particolarmente significativo si palesa, soprattutto, l’omesso esame degli esiti RAGIONE_SOCIALE analisi organolettiche commissionate privatamente dalla contribuente, RAGIONE_SOCIALEa cui esistenza i Giudici di appello danno conto, senza però analizzarne le risultanze, trincerandosi dietro la loro presunta irrilevanza già sotto il profilo giuridico, perché non previste dal regolamento comunitario in tema di panel test.
8. Va premesso che l’art. 2 par. 1 e 2 del Regolamento n. 2568 del 1991 come modificato dal Regolamento esecutivo (UE) n. 1348/2013 prevede che «1. Le caratteristiche degli oli figuranti nell’allegato I sono determinate in base ai seguenti metodi di analisi: (..) i) per la valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche organolettica degli oli d’oliva vergini, il metodo di cui all’allegato XII (..) 2. La verifica RAGIONE_SOCIALE caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte RAGIONE_SOCIALE autorità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri. Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conferma la classificazione. Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sue caratteristiche organolettiche, a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione RAGIONE_SOCIALE‘olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo RAGIONE_SOCIALE controanalisi è a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato» .
8.1. L’art. 1, par. 1, del Reg. citato, nel testo introdotto dal Reg. (CE) n. 1989/2003, stabilisce che « Sono considerati oli di
oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), RAGIONE_SOCIALE‘allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘allegato I del presente regolamento ». Il citato punto 1 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato I descrive esattamente le caratteristiche fisico -chimiche (da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio), nonché quelle organolettiche (mediana del difetto =0, mediana del fruttato >0) che la partita di olio in considerazione deve possedere per essere catalogata come extravergine.
8.2. Il metodo del panel test , utilizzato per la verifica RAGIONE_SOCIALE qualità organolettiche RAGIONE_SOCIALE‘olio, è disciplinato dall’art. 2, par. 2, del Regolamento (e dall’Allegato XII), ed è stato introdotto nella vigente conformazione (ossia, con la costituzione di un panel di assaggiatori, competendo tale valutazione, in precedenza, ad un solo analista, almeno in prima battuta) dal Reg. (CE) n. 796/2002. Ciò perché, come si evince dal quinto considerando, « In base alle esperienze maturate, il RAGIONE_SOCIALE oleicolo internazionale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendibile e semplice di quello attualmente previsto dall’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91. È opportuno quindi sostituire il metodo previsto all’allegato XII con il nuovo metodo per la valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini ». Inoltre (sesto considerando) « Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario prevedere una procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la categoria dichiarata e quella attribuita dal panel riconosciuto che esegue la valutazione ».
8.3. Dal sistema sommariamente delineato emerge che il combinato disposto del punto 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALE‘Allegato al Regolamento (CEE) n. 136/1966, nonché degli artt. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2568/1991 e successive mod., nonché
RAGIONE_SOCIALE‘Allegato XII a quest’ultimo, delinea normativamente le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘olio di oliva extravergine, stabilendo che esso deve rispondere a determinati requisiti fisico -chimici ed organolettici, ossia, quanto a questi ultimi, a specifiche caratteristiche apprezzabili dall’uomo per via sensoriale e, perciò, non oggettivamente certificabili. In altre parole, affinché in ambito UE una partita di olio d’oliva possa fregiarsi RAGIONE_SOCIALEa qualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i parametri fisico -chimici di cui all’Allegato I, punto 1, del Regolamento in discorso, ma che essa superi anche l’analisi organolettica di cui all’Allegato XII RAGIONE_SOCIALEo stesso. L’esito negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come « non conforme alla categoria dichiarata ». Quanto precede, peraltro, è del tutto in linea con la nozione commerciale di olio di oliva extravergine, attualmente tratteggiata dalla norma COI/T.15/NC n. 3/Rev. 12, emessa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.O.I.), organizzazione intergovernativa nata sotto il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘O.N.U. nel 1959, i cui membri -tra cui la UE e la stessa Tunisia -sono i Paesi produttori di olio di oliva su scala mondiale. Non è affatto casuale che proprio al fine di rendere più efficaci e attendibili le valutazioni sensoriali in discorso, l’art. 2, par. 2, cit. è stato modificato dal Reg. (CE) n. 796/2002, che al quinto considerando fa esplicito riferimento al « nuovo metodo per la valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini » elaborato proprio dal RAGIONE_SOCIALE. In definitiva, la congiunta valutazione chimica ed organolettica RAGIONE_SOCIALE‘olio, ai fini che interessano, è indefettibile non solo nell’ottica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo. (Cass. n. 13081 del 2020). Pertanto, non può prescindersi, nella definizione RAGIONE_SOCIALE‘olio di oliva extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviamente demandata al fattore umano.
8.4. Questa normativa non solo regolamenta la valutazione organolettica secondo un preciso e rigido schema procedimentale ma fissa anche le regole relative alla valutazione del suo risultato:
come si ricava dal paragrafo 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, la valutazione organolettica deve avvenire tramite i metodi previsti dall’Allegato XII;
gli esiti RAGIONE_SOCIALEa valutazione non lasciano spazio per diversi e ulteriori accertamenti: a) in caso di conferma o, per così dire, di esito positivo del panel test la norma pone una presunzione di conformità (« le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conferma la classificazione») che non prevede prova contraria, perché «l’accertamento RAGIONE_SOCIALE caratteristiche degli oli di cui all’allegato deve avvenire tramite i metodi previsti », con esito, in questo caso, favorevole all’importatore; in caso di esito negativo resta la possibilità RAGIONE_SOCIALE controanalisi, prevedendosi che « le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata». Il che significa, però, che in caso di esito negativo, anche di uno solo dei test di controanalisi, nessuna altra prova può essere fornita per dimostrare la conformità, ponendosi al di fuori RAGIONE_SOCIALEo schema di prova tipizzato, secondo cui solo ‘le due controanalisi’ effettuate, su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato, da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità nazionale o dai suoi rappresentanti, non altre, possono accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate.
Tanto premesso, il primo motivo pare inammissibile e comunque infondato.
9.1. La CGT sulla questione sollevata ha motivato osservando che la normativa non prevede l’obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal ‘capo panel ‘ nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE analisi organolettiche, costituente atto interno, che tutti i report RAGIONE_SOCIALE
analisi erano stati consegnati alla parte in sede di sottoscrizione del verbale di controversia doganale e che la Società avrebbe comunque potuto richiedere copia del verbale di analisi mediante istanza di accesso agli atti, impugnando l’eventuale diniego dinanzi al Giudice amministrativo per farne valere eventuali profili di illegittimità.
9.2. La ricorrente, argomentando la censura, osserva che in realtà aveva inteso dolersi « non (soltanto) RAGIONE_SOCIALEa mancata consegna del verbale di analisi, bensì RAGIONE_SOCIALEa stessa inesistenza -o, comunque, RAGIONE_SOCIALEa non provata esistenza -del verbale medesimo, dato che quest’ultimo non era stato neppure prodotto in giudizio da controparte, cui spettava l’ onere di dimostrare al Giudice tributario la puntuale e corretta verbalizzazione RAGIONE_SOCIALEa prova organolettica da parte del capo panel» , aggiungendo che la mancanza del verbale determinerebbe invalidità del test ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 1ter .5, del D.L. n. 83/2012. In questo modo, però, la doglianza, da un lato, devia dal paradigma RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge ponendo un problema di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda data dal giudice di merito che non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 34762 del 2024; Cass. n. 2373 del 2008); dall’altro, pone una questione che ha carattere di novità, non risultando che fosse stata eccepita, tra i motivi del ricorso introduttivo, l’invalidità del test per inesistenza del verbale.
9.3. In ogni caso, la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘invalidità del test di prima istanza, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘ostensione del verbale RAGIONE_SOCIALE operazioni, appare infondato. Sul piano RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria, il punto 7.1. RAGIONE_SOCIALE‘Allegato XII al Reg. CE n. 2568/91 prevede che il capo panel « Redige un rendiconto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni previste » senza prescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna RAGIONE_SOCIALEo stesso alla parte, rimanendo i risultati del
rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 241/90.
9.4. Nel diritto interno, l’art. 43, comma 1 ter.5 del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (nella versione vigente ratione temporis , come modificato dall’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge del 30/10/2014 n. 161), dispone che: « Ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALE prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione RAGIONE_SOCIALE partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile RAGIONE_SOCIALEa preparazione e RAGIONE_SOCIALEa codificazione dei campioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato XII in materia di valutazione organolettica RAGIONE_SOCIALE‘olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 RAGIONE_SOCIALEa Commissione, RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1 -ter.2; f) nominativi RAGIONE_SOCIALE persone che partecipano all’accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1 -ter.3; h) orario di inizio e di chiusura RAGIONE_SOCIALEa procedura di prova ». Ma tale disposizione si applica con riferimento alle analisi organolettiche effettuate sugli « oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura “Italia” o “italiano”, o che comunque evocano un’origine italiana …» La norma è, dunque, come da titolazione, volta a tutelare specificamente il RAGIONE_SOCIALE. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 1 -quater, poi, «[…]per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento RAGIONE_SOCIALEa materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale ».
9.5. Posto quanto sopra, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che l’obbligo di consegnare il rendiconto non fosse previsto
dal Reg. CE n. 2568 del 1991 né tantomeno sanzionata la mancata consegna RAGIONE_SOCIALEo stesso, fatta salva la facoltà RAGIONE_SOCIALEa parte di richiederne copia al RAGIONE_SOCIALE di analisi (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/90). In ogni caso, l’asserita invalidità del test di prima istanza sarebbe irrilevante perché non vi è stata conferma RAGIONE_SOCIALEa classificazione neppure da parte di una RAGIONE_SOCIALE due controanalisi, cosicché comunque « le caratteristiche organolettiche RAGIONE_SOCIALE‘olio non possono considerarsi conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata».
Il secondo motivo è inammissibile.
10.1. Ricorre una c.d. ‘doppia conforme’ – che preclude l’impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., salva la dimostrazione che le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo e di secondo grado sono tra loro diverse (cfr., tra le ultime, Cass. n. 32019 del 2024) – e, comunque, la circostanza dedotta (secondo cui vi era stata formale richiesta all’Amministrazione del verbale relativo al primo test) non ha carattere di ‘fatto storico decisivo’ (come richiesto in relazione alla censura ex n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 c.p.c., per tutte, Cass. n. 17005 del 2024); come risulta dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa CGT sulla questione, la decisione si regge su una pluralità di argomenti che non hanno omesso l’esame RAGIONE_SOCIALEa circostanza evidenziata, in riferimento alla quale si è segnalato che il rimedio era costituito dal ricorso al giudice amministrativo in caso di diniego del rilascio di copia.
Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato.
11.1. Della questione questa Corte si è già occupata, rigettandola con una duplice motivazione: in primo luogo, si è osservato che quando prevede che RAGIONE_SOCIALE due controanalisi «almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione RAGIONE_SOCIALE‘olio» la normativa si riferisce agli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione e tale non è, nel caso di specie, il Paese
produttore (la Tunisia), nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale non può valere una normativa interna RAGIONE_SOCIALE‘Unione (Cass. n. 18748 del 2020; Cass. n. 13081 del 2020; Cass. n. 24994 del 2023); inoltre, anche nella prospettiva indicata dalla ricorrente, « l’esito non potrebbe comunque essere favorevole alla società, in quanto lo stesso art. 2, par. 2, cit., prevede che “Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata”» (Cass. n. 18748 del 2020). Pertanto, la conferma del degradamento proveniente anche da un solo laboratorio non avrebbe comunque consentito il ribaltamento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento doganale.
11.2. La questione è riproposta sotto un diverso profilo che non supera la seconda ratio innanzi evidenziata ed è, comunque, infondato perché la norma invocata («….. di cui almeno una deve essere eseguita da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione RAGIONE_SOCIALE‘olio ») non prevede che uno dei due panel sia ‘RAGIONE_SOCIALEo’ Stato di produzione RAGIONE_SOCIALE‘olia ma richiede che sia riconosciuto ‘dallo’ Stato produttore: la partecipazione tanto RAGIONE_SOCIALE‘Italia quanto RAGIONE_SOCIALEa Tunisia al C.O.I. vincola entrambe al riconoscimento dei panel di altro Stato membro accreditati dal RAGIONE_SOCIALE.O.I.
Il quarto motivo, il quinto e il sesto motivo possono essere trattati unitariamente perché gravitano tutti intorno al medesimo tema, quello del ruolo del giudice rispetto alla valutazione organolettica e RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALE‘operatore. Essi sono per un verso inammissibili e per altro verso infondati.
12.1. I motivi sono inammissibili in primo luogo perché non colgono il senso del decisum che è conforme al quadro normativo regolamentare sopra esposto.
12.1.1. La CGT ha trattato la valutazione organolettica svolta proprio alla stregua di una prova tipizzata, svolgendo il controllo che la normativa le consente: cioè ha valutato, in concreto, il procedimento espletato alla luce RAGIONE_SOCIALE eccezioni sollevate dal
ricorrente e ha concluso per la correttezza del procedimento, così recependo il suo risultato, anche all’esito RAGIONE_SOCIALE due controanalisi, che aveva confermato la non conformità al dichiarato. Correttamente ha escluso la valenza di prova a contrario RAGIONE_SOCIALE certificazioni relative alle analisi commissionate dalla parte contribuente (per quanto svolte da laboratori ‘pubblici’), atteso che l’esatta corrispondenza RAGIONE_SOCIALEa qualità del prodotto importato e di quello riesportato può essere certificata, in forza RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria, solo da laboratori siti negli Stati membri (v. nello stesso senso, Cass., n. 18748 del 2020) incaricati dalle ‘Autorità nazionali’ in base alla procedura, nel contraddittorio con la parte interessata, puntualmente disciplinata dall’art. 2, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 2568/1991 e dall’Allegato XII, che prevede, al suo interno, qualora il panel di prima istanza non confermi la categoria dichiarata, l’incarico da parte RAGIONE_SOCIALE autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato, di altri panel riconosciuti per l’effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, la possibilità da parte RAGIONE_SOCIALE‘operatore, sempre all’interno RAGIONE_SOCIALEa procedura tipizzata, di sindacare le modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prova medesima.
12.1.2. Altrettanto dicasi per gli ulteriori argomenti di prova proposti, che non sono idonei a dimostrare la conformità del prodotto alla categoria dichiarata, atteso che « Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conferma la classificazione» ovvero, in caso di mancata conferma, « Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata».
12.1.3. Il quarto motivo, poi, è inammissibile laddove si censura la decisione con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.
perché « In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione » (Cass. n. 1229/2019).
12.1.4. Il sesto motivo è inammissibile perché ricorre una ‘ doppia conforme ‘ e perché le circostanze in fatto evidenziate non costituiscono fatti storici decisivi. L a censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia) (Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017); non possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022).
12.2. Il quinto motivo è pure infondato perché il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione RAGIONE_SOCIALE parti,
risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito (Cass. n. 12131 del 2023).
RICORSO n. 15330/23 RG
13. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto, ai sensi del punto 3 comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cpc, per essere la Corte incorsa in contrasto con gli artt. 188 e 191 CDU» in quanto erroneamente la CGT aveva riferito l’importazione al deposito doganale in sospensione d’imposta mentre era al momento successivo del vincolo al regime di perfezionamento attivo che doveva essere riferito e verificato il rispetto degli obblighi e RAGIONE_SOCIALE condizioni previsti per lo specifico regime e doveva essere verificata la qualità RAGIONE_SOCIALEa merce dalla dogana italiana; era a quel momento, quindi, che andava verificata la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘esimente ai fini RAGIONE_SOCIALE sanzioni secondo la disciplina di cui all’art. 303 del TULD e dal d.lgs. n. 471/1997 e dall’art. 10 l. n. 212/2000.
14. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., « violazione degli articoli 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568/91, 119, 120,124 del codice doganale RAGIONE_SOCIALE‘unione 303 TULD 6 DLGS 472.97 E 10 L 212.00 e 2697 del codice civile», perché erroneamente la CGT aveva riconosciuto la buona fede sulla base del risultato RAGIONE_SOCIALE analisi effettuate presso il paese di esportazione: il regolamento n. 2568/91 impone allo Stato membro RAGIONE_SOCIALE‘unione europea di verificare la qualità RAGIONE_SOCIALE‘olio in entrata mediante un panel di assaggiatori, sicché nessun effetto dispiega la certificazione RAGIONE_SOCIALEo Stato d’origine, ma incombe sull’operatore economico l’onere di dimostrare i presupposti RAGIONE_SOCIALEa propria buona fede, cioè di un errore attivo che nemmeno usando la diligenza
esattissima richiesta a un soggetto professionale e imprenditoriale sarebbe stato riconoscibile.
Il primo motivo è ammissibile, non difettando di chiarezza e specificità come eccepito invece dalla società, ed è pure fondato; il secondo resta assorbito.
15.1. Va premesso che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 par.1 lett. c) del reg. n. 952/2013/UE (CDU) sorge una obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di « una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtu’ RAGIONE_SOCIALE‘uso finale RAGIONE_SOCIALE merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota ridotta di dazio all’importazione». Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 par. 2, lett. b), il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è quello in cui: « è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo RAGIONE_SOCIALE merci al regime in questione ..». Secondo l’art. 79 par. 4, « Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo RAGIONE_SOCIALE merci a un regime doganale o per la dichiarazione in dogana RAGIONE_SOCIALE merci vincolate a tale regime doganale o per la concessione, a causa RAGIONE_SOCIALE‘uso finale RAGIONE_SOCIALE merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota di dazio all’importazione ridotta. Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1, lettera c), e i dati richiesti ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo RAGIONE_SOCIALE merci a tale regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione in dogana e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa loro erroneità» .
15.2. In questo caso, l’obbligazione doganale azionata deriva dall’inosservanza di una condizione prevista per l’applicazione del regime doganale speciale del perfezionamento attivo, essendosi accertato che la merce importata non era conforme ai parametri previsti per la classificazione come olio extravergine d’oliva, che rientrava tra « le condizioni stabilite per il vincolo RAGIONE_SOCIALE merci » al regime del perfezionamento attivo.
15.3. Va altresì rammentato che l’ordinamento comunitario in materia doganale, pur armonizzato sul piano sostanziale, non lo è, al contrario, riguardo a quello sanzionatorio, demandato alla legislazione dei singoli Stati membri, comunque tenuti – in linea generale, allorquando manchi una disciplina comune – al rispetto dei principi comunitari di legalità, tassatività, proporzionalità ed effettività. Ciò valeva sotto la vigenza del CDC (reg. n. 2913/1992), che non conteneva alcuna regolamentazione relativa al piano sanzionatorio (Cass. n. 16625 del 2020; per la giurisprudenza unionale, si vedano, in particolare, Corte Giust. 8.5.2008, cause C-95/07 e C-96/07, RAGIONE_SOCIALE; C.G. 12.7.2012, causa C-284/11, RAGIONE_SOCIALE; C.G. 19.7.2012, causa C-263/11, RAGIONE_SOCIALE, C.G. 20.6.2013, causa C-259/12, Rodopi -M91; C.G. 17.7.2014, causa C- 272/13, RAGIONE_SOCIALE) ma continua a valere sotto la vigenza del CDU (reg. n. 952/2013), con la conseguenza che occorre riferirsi alla disciplina sanzionatoria dettata dagli artt. 302 ss. d.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.), nonché dal d.lgs. n. 472/1997 e dall’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) (v. Cass. n. 16665 del 2020).
15.4. Per l’inquadramento normativo del tema relativo alle sanzioni non può che farsi riferimento agli artt. 5, 6 e 10 del d.lgs. n. 472/1997, corpus normativo – quest’ultimo – che, come è noto, è ispirato ai principi sanzionatori di matrice penalistica, già codificati nella legge n. 689/1981. Segnatamente, per quanto qui interessa, l’art. 5 introduce il principio di colpevolezza, sicché
ciascuno risponde RAGIONE_SOCIALEa propria azione o omissione, cosciente e volontaria, a titolo di dolo o colpa grave, che sussiste « quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e RAGIONE_SOCIALEa portata RAGIONE_SOCIALEa norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari »; l’art. 6, poi, prevede quale causa di non punibilità l’errore sul fatto, quando la violazione ne sia conseguenza, sempre che l’errore non derivi da colpa. Occorre che « l’azione o l’omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di prova RAGIONE_SOCIALE‘assenza di colpa, in virtù RAGIONE_SOCIALEa presunzione posta dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 » (Cass. n. 14030 del 2012; Cass. n. 13068 del 2011; Cass. n. 22329 del 2018).
15.5. Tanto premesso, la questione posta con il primo motivo, laddove distingue tra deposito doganale e sottoposizione al vincolo del perfezionamento attivo, quale primo momento in cui si può parlare di ‘importazione’ RAGIONE_SOCIALEa merce con verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’applicazione del regime speciale, è fondata dovendosi aver riguardo al regime del perfezionamento attivo a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione doganale, che costituisce il presupposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate ex art. 303 e segg. TULD. I Giudici d’appello, invece, si sono limitati a valutare le circostanze esistenti al momento RAGIONE_SOCIALEa introduzione RAGIONE_SOCIALEa merce in Italia, osservando che la società ricorrente aveva « provato di avere fatto quanto era in lei, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento RAGIONE_SOCIALEa importazione la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘olio importato alla categoria dichiarata: olio extra vergine di oliva» ; non solo « le analisi chimico-fisiche effettuate nel paese di produzione (come
peraltro quelle poi effettuate in Italia) evidenziavano parametri propri di tale categoria ma anche il Panel Test eseguito nel paese di produzione presso un laboratorio accreditato RAGIONE_SOCIALE (organismo di cui fa parte anche la Tunisia) aveva evidenziato caratteristiche organolettiche proprie RAGIONE_SOCIALE‘olio extravergine» . Da ciò la CGT ha concluso che la società avesse « ragionevoli motivi per ritenere la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘olio importato a quello dichiarato, tanto più che il prezzo pagato sembra rientrare in quelli praticati sul mercato per olio extravergine di oliva» .
15.6. La Corte non ha correttamente impostato la questione, laddove ha escluso la colpa RAGIONE_SOCIALE‘importatore dichiarante per il solo fatto che si era affidato alla documentazione formata nel Paese di origine, confermata dalle analisi commissionate dallo stesso importatore prima del trasporto in Italia, perché secondo la normativa unionale sopra riportata il dichiarante è tenuto al « rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni stabilite per il vincolo RAGIONE_SOCIALE merci» (v. art. 79 cit.), il che implica una responsabilità assai più estesa e una valutazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esonero dalla colpa, non limitata alla considerazione dei fatti precedenti all’introduzione RAGIONE_SOCIALEa merce in Italia perché ad essi sono seguite sino al l’apertura del regime di perfezionamento una serie di operazioni (trasporto, conservazione e miscelazione) nella diretta responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia Tributaria che, pur tuttavia, non ne trae le conseguenze logiche e giuridiche corrette -laddove osserva che le difettosità rilevata a distanza di tempo dalle analisi compiute in Tunisia, la cui erroneità non era stata contestata dall’RAGIONE_SOCIALE né comunque accertata, poteva esser derivata da fatti successivi.
Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nulli tà RAGIONE_SOCIALEa sentenza perché inficiata dalla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1 -bis , del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto i Giudici di appello non hanno
disposto la sospensione del presente giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione con sentenza passata in giudicato RAGIONE_SOCIALEa controversia pregiudicante, sorta dall’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione prot. n. 16984/RU.
17. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. – « oppure, laddove si ravvisasse una pur sintetica pronuncia, perché fornita di motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall’art. 111, commi 6 e 7, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione» -, in ordine alle censure, dedotte con il secondo e il terzo motivo di appello, con le quali la contribuente si doleva RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del presupposto atto di declassamento RAGIONE_SOCIALE‘olio per inosservanza RAGIONE_SOCIALEa procedura prevista dalla legge per l’analisi organolettica (c.d. panel test ) e RAGIONE_SOCIALE‘inattendibilità in concreto RAGIONE_SOCIALEa medesima prova organolettica. Invero, laddove si dovesse ritenere infondato il primo motivo e non necessaria la sospensione del giudizio, la sentenza sarebbe nulla per omessa pronuncia sulle doglianze con le quali la contribuente lamentava l’illegittimità del presupposto atto di riclassificazione RAGIONE_SOCIALE‘olio di oliva per violazione RAGIONE_SOCIALEa procedura prevista dalla legge per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘analisi organolettica e l’inattendibilità in concreto RAGIONE_SOCIALEa medesima analisi.
18. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché RAGIONE_SOCIALE‘Allegato XII del Regolamento C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c., laddove la CGT ha statuito che il Regolamento C.E. n. 2568/1991 non prevedrebbe l’obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal ‘capo panel ‘ durante lo
svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘analisi organolettica e che sarebbe semmai onere RAGIONE_SOCIALEa parte richiederne copia mediante istanza di accesso agli atti.
19. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’esistenza di una formale richiesta da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Perugia di produrre il verbale RAGIONE_SOCIALEa prova organolettica in prima analisi con esito di declassamento RAGIONE_SOCIALE‘olio .
20. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, paragrafo 2, del Regolamento C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 19, 20, 22 e RAGIONE_SOCIALE‘allegato B, paragrafo I.A.a).i) RAGIONE_SOCIALE‘Accordo internazionale del 2015 sull’olio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito RAGIONE_SOCIALEa Decisione U.E. 2016/1892 del RAGIONE_SOCIALE del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria da parte degli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘U.E. del predetto Accordo internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, perché la CGT ha escluso la necessità, ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità dei test di assaggio commissionati dall’Amministrazione doganale, che almeno una RAGIONE_SOCIALE due controanalisi organolettiche venga affidata allo « Stato membro di produzione RAGIONE_SOCIALE‘olio », perché sia l’Unione Europea (in rappresentanza di tutti i suoi Stati membri produttori di olio d’oliva) sia la Tunisia aderiscono entrambe al RAGIONE_SOCIALE e che la normativa promanante da tale organizzazione internazionale -tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 15/Rev.7 (anche nelle versioni Rev.8 e Rev.9), di tenore pressoché analogo all’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento C.E. n. 2568/1991 -vincola i suddetti Stati.
21. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, paragrafo 2, del Regolamento C.E. n. 2568/1991, in combinato
disposto con l’art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CGT ha trattato, di fatto, la prova organolettica svolta nel rispetto RAGIONE_SOCIALEo ‘schema procedurale’ delineato dal legislatore comunitario alla stregua di una prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passaggi ‘rigidamente procedimentalizzati’ dalla stessa disciplina sovranazionale, recependo i suoi risultati senza un effettivo apprezzamento critico e senza prendere in considerazione gli elementi di segno contrario offerti dalla società.
22. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza perché fornita di motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall’art. 111, commi 6 e 7, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, laddove i Giudici di appello, motivando per relationem con riferimento alla pronuncia resa nel giudizio sull’atto di declassamento, hanno affermato che la contribuente non avrebbe « prodotto alcuna prova in grado di inficiare il risultato del panel test », dato che quest’ultimo « è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori RAGIONE_SOCIALEo schema procedurale individuato dal legislatore comunitario ». Così esprimendosi, però, il Collegio regionale non ha esposto alcuna effettiva motivazione circa l’asserita insussistenza di prove in grado di inficiare l’esito del panel test.
23. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE prove organolettiche effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE, ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato RAGIONE_SOCIALE‘olio extravergine, del costo sostenuto per
l’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘olio tunisino; ii) la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti RAGIONE_SOCIALE analisi condotte privatamente da COGNOME presso laboratori di analisi accreditati, nient’affatto valutati dai Giudici di appello, anche sul falso presupposto giuridico RAGIONE_SOCIALEa presunta irrilevanza di dette analisi ‘private’ nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura dettata dalla legge. (
24. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’a rt. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza perché inficiata dalla violazione degli artt. 115, 116 e 122 c.p.c., essendosi i Giudici di appello sostanzialmente rifiutati di prendere in considerazione le certificazioni rilasciate dalle Autorità -anche doganali -tunisine e attestanti la qualità extravergine RAGIONE_SOCIALE‘olio di oliva importato da RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che tale documentazione sarebbe stata prodotta in giudizio senza la traduzione in lingua italiana e non risulterebbe quindi « comprensibile e valutabile », siccome redatta « in arabo e parzialmente in francese », così violando le norme processuali censite in rubrica e il principio secondo cui « deve recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta ».
25. Con il decimo motivo si deduce, in reazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal fatto che gli esiti del panel test svolto dal RAGIONE_SOCIALE risultano accompagnati da certificazioni, vidimate e timbrate dall’Autorità doganale tunisina (‘ douane tunisienne ‘), in cui viene attestata la natura ‘ extra vierge ‘ RAGIONE_SOCIALE‘olio d’oliva importato da RAGIONE_SOCIALE.
26. Con l’undicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119 e 120 del Regolamento U.E. n. 952/2013 , per aver negato la ricorrenza di un errore ‘ attivo ‘ da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità competenti ‘, che può essere ‘ qualsiasi autorità ‘ -quindi, addirittura autorità diverse da quella doganale -« la quale,
nell’ambito RAGIONE_SOCIALE sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganali ed è quindi idonea a suscitare il legittimo affidamento del debitore » e, quindi, anche il laboratorio ufficiale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Tunisia, accreditato presso il RAGIONE_SOCIALE (di cui fa parte anche tale Paese).
27. Con il dodicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza perché fornita di motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall’art. 111, commi 6 e 7, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, laddove la CGT ha sostenuto, s empre con riferimento ai presupposti per l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 119 del Regolamento U.E. n. 952/2013, che « non risulterebbe accertato » che le analisi organolettiche effettuate sull’olio di oliva prima RAGIONE_SOCIALEa partenza dalla Tunisia « non fossero corrette » e, quindi, « che ci sia stato un errore [RAGIONE_SOCIALE‘Autorità tunisina] , dato che le analisi in Italia sono state effettuate a distanza di tempo dall’importazione, dopo che l’olio aveva subito manipolazioni autorizzate in regime di perfezionamento attivo », senza indicare gli elementi di prova da cui ha tratto il proprio convincimento circa l’asserita anteriorità RAGIONE_SOCIALE ‘manipolazioni’ rispetto al campionamento e circa l’idoneità RAGIONE_SOCIALE stesse a determinare persino una modifica RAGIONE_SOCIALEa qualità complessiva RAGIONE_SOCIALE‘olio.
28. Con il tredicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c,, nullità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i Giudici regionali affermato che l’olio acquistato da COGNOME, che al momento RAGIONE_SOCIALE‘esportazione dalla Tunisia avrebbe potuto essere effettivamente extravergine (con conseguente insussistenza di un ‘errore’ esimente RAGIONE_SOCIALEa
autorità tunisina), potrebbe aver perso detta qualità e acquistato le deteriori caratteristiche del semplice olio ‘vergine’ a seguito RAGIONE_SOCIALE miscelazioni con olio comunitario cui la Società era autorizzata; miscelazioni che, sempre secondo il Collegio di appello, sarebbero avvenute prima che l’olio venisse campionato ed esaminato dall’RAGIONE_SOCIALE doganale di Perugia, così giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti, atteso che la stessa Amministrazione doganale resistente non ha mai fornito in giudizio alcun riscontro del fatto che le presunte miscelazioni sono avvenute prima del campionamento RAGIONE_SOCIALE‘olio da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Perugia; tanto meno l’Amministrazione ha chiarito come e perché dette miscelazioni (autorizzate fino all’aggiunta massima di un 3% di olio extravergine di origine comunitaria) potessero comportare il declassamento a ‘vergine’ RAGIONE_SOCIALE‘intero quantitativo risultante dalla miscelazione.
Il primo e secondo motivo del ricorso incidentale risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse una volta disposta riunione tra i due giudizi.
I motivi dal terzo all’ottavo riproducono i medesimi motivi di cui al ricorso contro la sentenza n. 50/2023 e, per essi, vale la medesima motivazione sopra esposta a cui si rimanda (parr. 8 -12).
I motivi dal nono al tredicesimo possono essere esaminati congiuntamente e sono, per un verso inammissibili, e, per altro verso, infondati.
31.1. Va premesso che anche in tema di perfezionamento attivo l’esimente RAGIONE_SOCIALEa buona fede può astrattamente configurarsi, affermandosi che « In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede RAGIONE_SOCIALE‘importatore, richiesto dall’art. 220, comma secondo, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 12 N. 9383/17 R.G. (cosiddetto Codice doganale comunitario), ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione RAGIONE_SOCIALEa contabilizzazione ‘a posteriori’, non ha valenza
esimente ‘in re ipsa’, ma solo in quanto sia riconducibile ad una RAGIONE_SOCIALE situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile a comportamento attivo RAGIONE_SOCIALE autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte RAGIONE_SOCIALEo stesso operatore » (Cass. n. 33314 del 2019; v. anche Cass. n. 5518 del 2013 e, soprattutto, Cass. n. 4918 del 2013, sempre in tema di perfezionamento attivo).
31.1.1. L’art. 220 del CDC trova la disposizione corrispondente nell’art. 119 del CDU (v. Tavola di corrispondenza allegata al CDU e quella allegata al Reg. 450/2008), secondo cui « 1. In casi diversi da quelli di cui all’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 120 si procede al rimborso o allo sgravio RAGIONE_SOCIALE‘importo del dazio all’importazione o all’esportazione se, per un errore RAGIONE_SOCIALE autorità competenti, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all’importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e b) il debitore ha agito in buona fede»; s econdo lo stesso art. 119 par. 3, poi, « Quando il trattamento preferenziale RAGIONE_SOCIALE merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale RAGIONE_SOCIALE‘Unione, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto
ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale».
31.2. La CGT ha osservato quanto segue: « la Corte ritiene che non sia dimostrato un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità doganale straniera e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 119 reg. cee a paesi non membri. Peraltro non è nemmeno accertato che le analisi del prodotto effettuate prima RAGIONE_SOCIALEa partenza non fossero corrette, e quindi che ci sia stato un errore, dato che le analisi in Italia sono state effettuate distanza di tempo dall’importazione, dopo che l’olio aveva subito manipolazioni autorizzate in regime di perfezionamento attivo» .
31.2.1. A fronte di questa motivazione sono inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza, le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che insiste per la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa documentazione proveniente dalla Tunisia, attestante la qualità di olio extravergine d’oliva oggetto di importazione, lamentando che la CGT avrebbe rifiutato di esaminare la conforme certificazione RAGIONE_SOCIALE‘Autorità tunisina e avrebbe ritenuto provate le manipolazioni del prodotto, prima del campionamento, che avevano alterato natura e qualità RAGIONE_SOCIALE‘olio.
31.2.2. I Giudici d’appello, più che rifiutarsi di esaminare la certificazione RAGIONE_SOCIALE‘Autorità doganale straniera, ne hanno ritenuto l’irrilevanza: anche ragionando sul presupposto che la certificazione RAGIONE_SOCIALE‘Autorità tunisina asseveri che la merce esportata era olio extravergine d’oliva, correttamente hanno osservato che non erano comunque dimostrati i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘esimente. Atteso che quella certificazione si è comunque rivelata inesatta, sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazioni organolettiche svolte dai competenti organi RAGIONE_SOCIALEo Stato
importatore per come stabilito dalla normativa comunitaria (reg. Cee n. 2568/91), era onere RAGIONE_SOCIALE‘importatore, da un lato, provare l”errore attivo’ RAGIONE_SOCIALE‘Autorità extra UE (cioè che « le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale») -rimasto del tutto indimostrato, non essendosi neppure accertato che le analisi svolte in Tunisia non fossero corrette e, dall’altro, dimostrare di aver agito « per la durata RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali in questione…con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale». Prive di rilievo, in questo senso, sono anche le questioni sulla prova circa le manipolazioni del prodotto prima del test , perché era comunque onere RAGIONE_SOCIALE‘importatore, per andare esente da responsabilità, dimostrare di aver agito con diligenza durante tutta la durata RAGIONE_SOCIALE operazioni.
32. Conclusivamente, si deve accogliere il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, assorbito il secondo, e si devono rigettare i ricorsi RAGIONE_SOCIALEa società, cassando di conseguenza la sentenza n. 59/2023 con rinvio al giudice del merito.
p.q.m.
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, accoglie il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, assorbito il secondo, rigetta i ricorsi RAGIONE_SOCIALEa società, cassa di conseguenza la sentenza n. 59/2023 con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE quale ricorrente principale e ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 20/11/2024.