Una società ha contestato un avviso di accertamento fiscale basato sul metodo induttivo, che le imputava maggiori ricavi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4690/2024, ha stabilito un principio fondamentale: nell'ambito di un accertamento induttivo, l'Amministrazione Finanziaria non può limitarsi a determinare i maggiori ricavi, ma deve anche riconoscere, seppur in via presuntiva o forfettaria, i costi correlati a tali ricavi. Questo per rispettare il principio costituzionale della capacità contributiva, secondo cui la tassazione deve colpire il reddito netto e non il profitto lordo. La Corte ha quindi cassato la sentenza precedente, rinviando il caso per una nuova determinazione del reddito imponibile che tenga conto anche dei costi non documentati.
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