L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che annullava l'accertamento fiscale emesso nei confronti del socio di una società a base ristretta. La decisione impugnata si basava sull'annullamento dell'atto impositivo della società, senza però verificare se tale annullamento fosse definitivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, in caso di pendenza separata dei giudizi sul reddito della società e su quello del socio, si impone la sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Il processo del socio deve essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza riguardante la società, che costituisce l'antecedente logico-giuridico necessario. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale.
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