Un'azienda fornitrice di energia ha richiesto il rimborso delle accise versate sul gas naturale destinato alla produzione elettrica, ritenendole indebite in base alle norme europee. I giudici tributari regionali avevano accolto la domanda, considerando tempestiva l'istanza rispetto alla dichiarazione annuale ed escludendo la traslazione del costo sui clienti. L'amministrazione finanziaria ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto le censure erariali: trattandosi di imposte non dovute fin dall'origine, il termine di decadenza biennale decorre dalla data del singolo versamento e non dalla dichiarazione annuale. Inoltre, i giudici devono esaminare i bilanci societari per verificare se l'onere tributario sia confluito nel prezzo finale praticato all'utente. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio.
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