Una società manifatturiera ha versato le imposte sui consumi elettrici per gli anni 2010 e 2011. Successivamente, l'azienda ha presentato all'Agenzia delle Dogane un'istanza per ottenere il rimborso addizionali accise energia elettrica, ritenendo il tributo provinciale contrario alla normativa dell'Unione Europea. Di fronte al silenzio-rifiuto dell'amministrazione, l'impresa ha promosso un ricorso tributario. La Corte di Cassazione ha definitivamente respinto le pretese della società consumatrice. I giudici supremi hanno chiarito che il cliente finale non può chiedere le somme direttamente al Fisco, perché solo il fornitore di energia è il debitore d'imposta verso l'Erario. Il cliente finale deve agire civilmente contro il fornitore, a meno che non provi la totale impossibilità o l'estrema difficoltà di rivalersi su quest'ultimo per cause legate alla situazione soggettiva del fornitore stesso.
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