Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per imposte non versate, sostenendo di non aver mai ricevuto il precedente atto impositivo. Il cittadino lamentava l'irregolarità della notifica avviso di accertamento perché consegnato a un soggetto estraneo e a un indirizzo asseritamente errato, senza successiva raccomandata informativa. I giudici di merito hanno respinto l'impugnazione accertando la regolarità della consegna postale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorrente non ha trascritto la relata di notifica nel ricorso, violando il principio di autosufficienza. Inoltre, la verifica fattuale sulla consegna spetta solo ai giudici di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità. Il contribuente è stato condannato al pagamento di diecimila euro di spese processuali in favore dell'ente impositore.
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