Un ex dirigente aziendale ha richiesto all'Amministrazione Finanziaria il rimborso delle ritenute fiscali operate sulla liquidazione del proprio fondo pensione aziendale. Il contribuente invocava l'aliquota agevolata del 12,50% sui presunti rendimenti finanziari maturati, anziché l'aliquota ordinaria di tassazione separata applicata alla liquidazione del rapporto. La Corte di Cassazione ha definitivamente respinto la richiesta del dirigente, dando piena ragione all'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno stabilito che l'aliquota agevolata si applica esclusivamente ai rendimenti netti generati dall'effettivo investimento delle risorse sui mercati finanziari. Nel caso esaminato, il fondo aziendale costituiva una mera posta contabile interna a bilancio, con prestazioni predeterminate contrattualmente. L'assenza di investimenti reali esclude qualsiasi rendimento di mercato e impone la piena tassazione previdenziale ordinaria.
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