Una società ha stipulato contratti di "stock lending" (prestito di titoli) e ha dedotto fiscalmente le commissioni pagate. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la *deducibilità fiscale stock lending*, equiparando l'operazione all'usufrutto di azioni, rendendo i costi non deducibili. La società ha impugnato gli avvisi di accertamento, contestando anche il raddoppio dei termini e l'accertamento induttivo. La Corte di Cassazione ha confermato che le operazioni di *stock lending* con dividendi esenti e commissioni deducibili sono assimilabili all'usufrutto di azioni, rendendo le commissioni non deducibili. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso per altri oneri finanziari, rinviando la questione alla Commissione tributaria regionale.
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