L'Amministrazione Finanziaria ha notificato una cartella di pagamento a un'ex socia per debiti IVA di una società estinta. Il Fisco richiedeva oltre un milione e mezzo di euro, ma la socia aveva riscosso soltanto circa cinquantanovemila euro al termine della liquidazione. I giudici d'appello avevano annullato la pretesa fiscale ritenendo inammissibile la riapertura della liquidazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, confermando un principio fondamentale in materia di Responsabilità soci dopo cancellazione. La legge stabilisce che i soci rispondono dei debiti tributari non pagati esclusivamente nei limiti di quanto effettivamente riscosso con il bilancio finale di liquidazione. La sentenza di secondo grado è stata annullata per difetto di motivazione, poiché il giudice d'appello ha ignorato la somma concretamente incassata dalla socia, senza ricalcolare la pretesa fiscale entro tale limite.
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