La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di Ottemperanza rimborso fiscale per un contribuente che aveva diritto al 90% dell'IRPEF versata in eccesso, a seguito di benefici per eventi calamitosi. L'Agenzia delle Entrate aveva rimborsato solo la metà, invocando una norma (art. 16-octies d.l. n. 91/2017) che limita i rimborsi in base alle risorse disponibili. La Corte ha stabilito che tale norma non estingue il diritto sostanziale al rimborso integrale, ma disciplina le modalità di attuazione. Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivare procedure speciali, come l'emissione di un ordine di pagamento in conto sospeso, per garantire la piena esecuzione del giudicato.
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