Una società concessionaria di autostrade ha contestato l'obbligo di pagare la TOSAP per l'occupazione dello spazio aereo da parte dei suoi viadotti, sostenendo di dover beneficiare dell'esenzione prevista per lo Stato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la tassa è dovuta. La Corte ha chiarito che il concessionario, agendo in piena autonomia economica e gestionale, non può essere assimilato allo Stato e pertanto non gode della relativa esenzione. Inoltre, è stato precisato che una precedente sentenza favorevole su un'annualità diversa non vincola la decisione su nuove controversie, poiché l'interpretazione delle norme giuridiche è compito del giudice e non è soggetta a giudicato esterno.
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