Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22465 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12177/2023 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., in qualità di Avvocato, con studio in RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove entrambi elettivamente domiciliati (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura, per la seconda, in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALEle pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 21 novembre 2022, n. 5310/05 /2022, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 20 giugno 2018, n. 12756/30/2018, come corretta con ordinanza
NOME SPESE GIUDIZIALI COMPENSI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 5 settembre 2019, n. 2093/30/2019, e confermata dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 24 gennaio 2020, n. 461/16/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 21 novembre 2022, n. 5310/05/2022, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 20 giugno 2018, n. 12756/30/2018, come corretta con ordinanza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 5 settembre 2019, n. 2093/30/2019, con l’accoglimento de l ricorso proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (all’epoca in bonis ) per l’annullamento di varie cartelle di pagamento per tributi erariali, condanna dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle I di RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE Capitale alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali nella misura di € 10.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ‘ e distrazione a favore dei difensori antistatari RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO da RAGIONE_SOCIALE, per dichiarato anticipo (poi confermata dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 24 gennaio 2020, n. 461/16/2020, con il rigetto del l’appello proposto
dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in liquidazione coatta amministrativa, dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE Capitale e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali), dopo che l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE avevano spontaneamente provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali per la quota di loro competenza, a fronte dell’inadempienza pro parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE Capitale, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’ottemperanza RAGIONE_SOCIALE citata sentenza con riguardo alla condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali per la quota di sua competenza nella misura di € 2.000,00 (con i relativi accessori).
Il giudice dell’ottemperanza ha respinto l’istanza sul presupposto che, in corso di causa, la RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto per tale causale ad NOME COGNOME e NOME COGNOME l a somma di € 2.178,15 .
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., giacché: « La sentenza impugnata ha errato nel ritenere totalmente satisfattivo di quanto stabilito nel
dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza (All. 2, ultima pagina, altresì depositata nel fascicolo di parte del giudizio di ottemperanza All. 15, ultima pag. del doc denominato ‘Sentenza n. 12756 _ 18 CTP’) il conteggio ed il relativo pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 2.178,15 effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE, così come arbitrariamente dettagliato nell’ultimo capoverso RAGIONE_SOCIALE parte in fatto RAGIONE_SOCIALE proprie controdeduzioni (All. 6 pag. 2):
‘Euro 1.814,17 (diritti ed onorari da sentenza)
Euro 272,13 (15% a titolo di rimborso forfettario spese generali)
Euro 83,45 C.P.A. (4% su onorari e competenze)
Euro 8,40 (Spese esenti notifica ricorso)’.
Infatti la voce ‘diritti e onorari di sentenza’ non doveva essere indicata in € 1.814,17 bensì in € 2.000,00 (1/5 di € 10.000,00 liquidati nella sentenza n. 12756/30/18 posta in esecuzione con il giudizio di ottemperanza All. 2), decurtata RAGIONE_SOCIALE spese di n otifica del ricorso introduttivo (€ 8,40) e poi maggiorata RAGIONE_SOCIALE somma di € 174,00 corrisposta per il contributo unificato del ricorso RGR 7295/17 (1/5 di € 870,00) e RAGIONE_SOCIALE somma di € 12,00 sostenuta per il rilascio di una copia autentica RAGIONE_SOCIALE sentenza messa in esecuzione con il ricorso in ottemperanza RGR 4419/20 . (…) La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio con la sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto, ai sensi dell’art. 70 del Dlgs 546/92, accogliere il ricorso in ottemperanza e dichiarare ancora dovuta la somma di € 398,20 da corrispondersi dalla RAGIONE_SOCIALE agli odierni ricorrenti, oltre alle spese del giudizio di ottemperanza parametrate sull’importo di € 2.576,35 richiesto con il ricorso in ottemperanza ».
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Secondo la sentenza impugnata: « Rileva a tal punto il Collegio che la convenuta RAGIONE_SOCIALE ha fornito idonea prova di aver già ottemperato agli obblighi derivanti dalla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del ricordato giudizio di primo grado; e più precisamente di aver emesso in data 6.8.2021 il mandato di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO per il complessivo importi di € 2.178,15 , di cui € 1.814,17 per diritti ed onorari da sentenza , € 272,13 per rimborso forfettario di spese generale , € 83,45 per CPA nella misura del 4% su onorari e competenza, ed infine € 8,40 per spese inerenti alla notifica del ricorso introduttivo ».
2.3 Pertanto, in base al riparto paritario del debito per le spese giudiziali tra i cinque soccombenti nel giudizio di merito, la quota gravante nella misura di 1/5 a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammontava all’importo di € 2.000,00 e non anche all’importo di € 1.814,17, come la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto.
Per cui, l’ottemperanza RAGIONE_SOCIALE soccombente pro quota è stata solo parziale e i difensori antistatari hanno ancora diritto al pagamento di un residuo compenso con i relativi accessori. Ne discende che il thema decidendum non è stato ancora definito. 3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 46, 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 91, 92, 100 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., giacché, « anche qualora la Corte adita nella sentenza impugnata avesse correttamente ritenuto che con il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 2.178,15 la RAGIONE_SOCIALE avesse ‘………..fornito idonea prova di aver già ottemperato agli obblighi derivanti dalla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del ricordato giudizio di primo grado;’
la sentenza sarebbe in ogni caso viziata per aver rigettato il ricorso dei ricorrenti anziché dichiarare la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 546/92, visto che l’esatto adempimento sarebbe in ogni caso intervenuto in pendenza del giudizio di ottemperanza, come dedotto dalla stessa Corte di Giustizia che, sempre nella sentenza impugnata, cita testualmente: ‘…più precisamente di aver emesso in data 6.8.2021 il mandato di pagamento n. 2933 per il complessivo importi di € 2.178,15’ ».
3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo.
3.2 Difatti, in linea di mero principio, la spontanea esecuzione RAGIONE_SOCIALE statuizione di condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali avrebbe comportato la dichiarazione di cessata materia del contendere e non il rigetto del ricorso in ottemperanza.
Ciò non di meno, nel caso di specie, n on c’è stata ottemperanza integrale allo iussum iudicis , per cui non poteva essere dichiarata la cessata materia del contendere. Si tratta, quindi, di una censura il cui presupposto è venuto meno e per la quale, quindi, non c’è più interesse ad una pronuncia.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria
di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 12 giugno