Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 315 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 315 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15923/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
AVVISO DI INTIMAZIONE
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA – LECCE n. 3217/2016, depositata in data 15/12/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 novembre 2024;
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘l’agente della riscossione’ ) ha emesso nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) tre cartelle di pagamento, in relazione alle quali la contribuente aveva effettuato pagamenti parziali. Non avendo la contribuente completato i pagamenti delle somme portate dalle cartelle di pagamento, l’agente della riscossione le notificò tre intimazioni di pagamento.
Con il ricorso di primo grado, la contribuente propose impugnazione contro le intimazioni di pagamento.
Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, la C.T.P. di Lecce annullò due intimazioni di pagamento, per omessa notifica delle due cartelle di pagamento presupposte. Rigettò il ricorso con riferimento alla terza intimazione di pagamento.
La sentenza fu appellata dall’agente della riscossione e dalla contribuente.
La C.T.R. rigettò l’appello principale dell’agente della riscossione e accolse l’appello incidentale della contribue nte.
Avverso la sentenza d’appello, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. (ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.) ‘ , l’agente della riscossione assume essere circostanza pacifica che la contribuente abbia acquisito conoscenza delle cartelle di pagamento presupposte agli avvisi di intimazione impugnati, in quanto avrebbe eseguito dei pagamenti parziali degli importi da esse portati.
Trattandosi di un caso non di inesistenza, ma di mera nullità delle notificazioni, tale nullità si sarebbe sanata con il parziale e volontario pagamento degli importi da parte della contribuente.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Sotto la denuncia di una violazione di legge, l’agente della riscossione censura, in realtà, la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare un fatto secondario decisivo ai fini del giudizio (il parziale pagamento degli importi indicati nelle cartelle quale fatto che avrebbe radicato in capo alla contribuente la conoscenza delle stesse).
Così riqualificato il motivo, esso pecca di mancanza di specificità, perché la ricorrente non consente al Collegio di individuare l ‘atto processuale in cui il fatto sarebbe stato sottoposto al contraddittorio con la contribuente nel giudizio di merito.
Non basta, peraltro, l’indicazione, pure contenuta nello svolgimento del motivo in esame, dei documenti dai quali emergerebbe il fatto del parziale pagamento dei ruoli, in quanto affinché dei documenti possano essere valutati come prova di un fatto è necessario che vi sia, negli atti processuali , l’allegazione di quel fatto : qualora manchi la prospettazione del fatto al giudice del merito, egli non ha l’obbligo di
valutare quei documenti in relazione a tutti i possibili fatti rilevanti che si fondino su di essi , né quello di rilevare d’ufficio qualsiasi fatto impeditivo, estintivo o modificativo che si possa fondare su quei documenti (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019, Rv. 653996 – 01).
Deve, inoltre, rilevarsi che nel ricorso di primo grado la contribuente non ha affatto ammesso di aver effettuato pagamenti parziali degli importi iscritti a ruolo e che nemmeno nelle controdeduzioni in primo grado presentate dall’agente della riscossione si è fatto riferimento al parziale pagamento dei ruoli come fatto dal quale desumere la conoscenza in capo alla contribuente delle cartelle di pagamento.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Vizio di motivazione -Travisamento della prova -Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)’ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il parziale pagamento eseguito dalla contribuente avrebbe costituito una rinuncia alla prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle.
2.1. Il motivo è inammissibile, per le stesse ragioni evidenziate supra nell ‘esame del primo motivo: il fatto del parziale pagamento dei carichi fiscali non è stato esaminato dal giudice di appello, sicché la sentenza non può considerarsi affetta, in relazione a tale fatto, dal vizio di omessa motivazione . La disposizione sull’onere della prova (art. 2697 c.c.) è stata invocata nella rubrica del motivo in esame senza alcuno sviluppo argomentativo.
In realtà, anche con il secondo motivo l’agente della riscossione deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che avrebbe dovuto dedurre ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ma la deduzione è inammissibile perché non indica in quale atto processuale e in quale grado avrebbe rappresentato tale fatto al giudice per farne derivare la rinuncia, da
parte della contribuente, alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese agli avvisi di intimazione impugnati. 3.Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecento per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre