Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1102 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1102 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 19/01/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2216/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE N. 54313/1993 TRIBUNALE DI ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
Ud.04/12/202 5 CC
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE n. 923/2023 depositata il 08/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.In data 22 dicembre 2021 il RAGIONE_SOCIALE n. 54313/1993 (dichiarato il DATA_NASCITA) alienava il compendio immobiliare sito in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO al prezzo di € 154.000,00.
In data 11 marzo 2022, il Curatore versava al Comune di RAGIONE_SOCIALE l’intera somma di € 154.000,00 quale ICI/IMU dovuta (nel limite del ricavato della vendita) per il periodo compreso tra il 10.11.1993 ed il 22.12.2021.
Con avviso di accertamento prot. n. 8523/2022, notificato in data 21.04.2022, la RAGIONE_SOCIALE intimava alla procedura concorsuale il pagamento della somma di € 647.950,21, pari all’intera imposta maturata dal RAGIONE_SOCIALE nell’intero periodo, per € 801.950,21, detratto l’importo versato di € 154.000,00 già incassato.
All’esito della impugnazione dell’atto impositivo, con sentenza n. 545/2022, depositata in data 23.12.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, respingeva il ricorso introduttivo.
Sull’appello della curatela, la Corte distrettuale, con sentenza n. 923/2023 accoglieva parzialmente il gravame sulla scorta delle seguenti motivazioni: Il citato articolo 10, comma 6, testualmente recita, per quello che qui rileva che … ‘ detti soggetti (curatore fallimentare e commissario) sono, altresì tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata
dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili’. E’ evidente che il trasferimento dell’immobile costituisce un elemento costituivo della pretesa fiscale. L’obbligo di pagamento dell’imposta, pur legato alla durata del possesso, sorge solo al momento del suo trasferimento da parte degli organi della procedura fallimentare.>
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo un unico motivo, illustrato nelle memorie depositate in prossimità del ricorso.
Replica con controricorso la concessionaria.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce che, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2 e 10, comma 6, d.lgs. 504/1992, 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019, nonché degli artt. 3 legge 212/2000 e dell’art. 11 disp. preliminari cod. civ., la decisione d’appello ha erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina di cui alla legge n. 297/2006che ha novellato l’art. 10 rubricato – ancorchè la procedura concorsuale sia stata aperta in data 10.11.1993, in epoca antecedente all’entrata in vigore (primo gennaio 2007) della summenzionata legge, circostanza che avrebbe dovuto indurre la Corte distrettuale all’applicazione della normativa previgente alla novella del 2006, a mente della quale l’imposta dovuta andava versata nei limiti del ricavato dalla vendita , o comunque rideterminata distinguendo il periodo intercorso tra il 10.11.1993 ed il 31.12.2006 (data di interata in vigore della novella prevista dall’art. 1, comma 173, lett. c) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), ed il periodo trascorso tra il 01.01.2007 ed il 22.12.2021 (data del trasferimento dell’immobile di INDIRIZZO).
Si assume che l’interpretazione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, secondo cui il trasferimento dell’immobile costituisce l’elemento costituivo della pretesa fiscale in quanto solo in detto momento sorge l’obbligo impositivo non considera che, in tema di ICI/IMU, l’elemento costitutivo della pretesa fiscale è rappresentato dal possesso del fabbricato, mentre il trasferimento del bene rileva esclusivamente ai fini del pagamento che -nelle specifiche ipotesi di RAGIONE_SOCIALE e liquidazione coatta amministrativa -può risultare differito.
2.Il ricorso non ha pregio.
La questione che si sottopone all’esame della Corte riguarda l’applicabilità dell’art. 1, comma 173, legge n. 296/2006 anche con riferimento al possesso degli immobili da parte del RAGIONE_SOCIALE dichiarato in epoca antecedente al primo gennaio 2007 ovvero solo per il periodo successivo all’entrata in vigore di detta legge.
L’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, legge regolatrice dell’ICI, nel testo previgente, stabiliva che ‘per gli immobili compresi nel RAGIONE_SOCIALE o nella procedura coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento della imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.’. Da tale disposizione, si evince che il curatore è tenuto al pagamento della imposta solo dopo la vendita del bene, con la conseguenza che il Comune, prima di tale atto, non è tenuto richiedere il pagamento al curatore né ad insinuarsi nel RAGIONE_SOCIALE.
Il comma 6 di questa norma non fa alcun riferimento al metodo di determinazione della base imponibile, mentre indica (in deroga alla disciplina generale, per le ragioni facilmente intuibili legate alla procedura
fallimentare) il termine entro il quale va fatta la dichiarazione ed il termine entro il quale va effettuato il pagamento dell’imposta (tre mesi dall’incasso del prezzo ricavato dalla vendita). La norma, inoltre, indica la fonte dalla quale attingere -in prededuzione – per effettuare il pagamento.
Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, affermando il principio (Cass. 6 agosto 2019, n. 20953; Cass. 1 settembre 2004, n. 17636; n. 20575 del 2005: n. 24670/2007; n. 9384/2010), che questo Collegio condivide, secondo il quale il termine per il versamento dell’ICI, previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 10, comma 6, anche ante riforma, decorre dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato. Il ‘prelievo’ dell’ICI dal ricavato del prezzo di vendita presuppone la ‘prelevabilità’, la quale non può darsi prima del decreto di trasferimento del bene in forza del R.D. 16 marzo 1942, n.267, art. 108, e dell’art. 586 c.p.c., comma 1, i quali prevedono che nel periodo che va dal versamento del prezzo al decreto di trasferimento il giudice può sospendere la vendita: in definitiva, il termine ‘incasso’ equivale alla ‘prelevabilità’.
La ratio della norma era duplice, in quanto si voleva da un lato, consentire al curatore fallimentare di differire il pagamento dell’imposta maturatasi a carico della procedura fallimentare sino ai tre mesi successivi al momento in cui è possibile prelevarne il complessivo ammontare dal ricavato della vendita immobiliare (e,) dall’altro, attribuire al Comune, in sede riscossiva, la possibilità di un effettivo soddisfacimento (in prededuzione) della pretesa tributaria, in relazione al ricavato della vendita dell’immobile in quanto posseduto dal RAGIONE_SOCIALE (Sez.5, Sentenza n. 15478 del 30 giugno 2010).
Dal testo della norma si ricava che l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (quindi non vi
è alcun mutamento nella obbligazione tributaria, nemmeno nell’ammontare, in dipendenza dello stato di RAGIONE_SOCIALE); sul presupposto che il fine della procedura fallimentare è la liquidazione dei beni del fallito per il soddisfacimento dei creditori, e l’ulteriore, che costituisce la ‘ ratio’ della disciplina speciale, che il soggetto attivo di imposta debba essere soddisfatto in prededuzione rispetto agli altri creditori sul ricavato della vendita del bene soggetto ad imposizione fiscale (Cass. 30/06/2010, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Questa Corte ha chiarito che l’ art. 10 d.lgs. n. 504/1992 riguarda non la struttura del tributo, ma quel profilo del procedimento di attuazione della norma impositiva, che è dato dalla dichiarazione e dal versamento, e il suo comma 6, ora art. 1, comma 167, senza occuparsi degli elementi dell’Ici, detta un regime specifico per la dichiarazione e per il versamento con riguardo ai beni immobili compresi nel RAGIONE_SOCIALE (Cass. Civ. 28 novembre 2007, n. 24670; Cass. civ., Sez. V, Sent., 24/10/2005, n. 20575).
Si tratta di disposizione normativa che regola(va) le modalità di riscossione dell’imposta comunale e che deroga(va) al regime impositivo generale, e, come tale di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica ed estensiva, (Cass.ord.19681 del 11/07/2023; Cass. n 19681/2023) essendo, a tal fine, sufficiente che, come nel caso in esame, la norma detti un regime speciale che esenta il contribuente dal pagamento di interessi e sanzioni o prevede tempi e modi di pagamento differenti da quelli ordinari, elementi questi che evidenziano la natura ‘eccezionale’ della norma.
La legge 27 dicembre 2006, n.296, art. 1, comma 173, lett. c), ha così sostituito il testo originario del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 6: .
L’art. 1 della legge 296/2006 ha riscritto il comma 6 dell’art. 10 cit., stabilendo che Curatore e Commissario liquidatore rimuovendo il previgente “aggancio” in via di prededuzione al ricavato della vendita del cespite gravato dall’imposta comunale.
La disposizione de qua è stata, poi, integralmente richiamata dall’art. 9, co, 7 del d.lgs. n. 23/2011, con l’istituzione dell’imposta municipale propria, a decorrere dal 2012, e da ultimo riproposta dall’art.1, co.768, legge n. 160/2019, a decorrere dal 2020 ‘… Per gli immobili compresi nel RAGIONE_SOCIALE o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili ….’.
L’imposta, dunque, deve essere pagata utilizzando le risorse della procedura, trattandosi di un debito in prededuzione, da pagare secondo le ordinarie regole dell’art. 111-bis l.fall., per cui se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti allora “possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto”; se invece è possibile che l’attivo non sia sufficiente nemmeno al pagamento dei debiti prededucibili, allora il pagamento deve essere effettuato in sede di riparto, rispettando l’ordine dei privilegi.
Nel caso che qui interessa, il diritto del Comune di riscuotere il credito tributario è sorto alla scadenza del trimestre dalla data del decreto di trasferimento che, nella specie, è stato emesso in epoca successiva (anno 2021) all’entrata in vigore della legge n. 296/2006, a nulla rilevando la circostanza che la sentenza dichiarativa del RAGIONE_SOCIALE risalga all’anno 1993 e che, nel periodo 1993-2006, la RAGIONE_SOCIALE fosse erroneamente convinta di dover rispondere di detto debito esclusivamente con l’immobile su cui gravava l’imposta comunale, trascurando di considerare la circostanza che, trattandosi di costi di gestione, l’imposta avrebbe comunque dovuto seguire le regole della procedura fallimentare ex art. 111 legge fall. previgente.
In questi termini e con specifico riferimento all’ICI si veda anche Cass. civ. sez. 5-6 n. 5035 del 28/03/2012, secondo la quale in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell’ipotesi in cui l’immobile sia compreso nel RAGIONE_SOCIALE, gli oneri fiscali, ai sensi dell’art. 111 legge fall., rientrano, come debiti prededucibili, in quanto sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali (Cass. 5053/2012; Cass. n. 21126 del 4 luglio 2022).
Cass. n. 18882 del 10 giugno 2022, ha affermato che l’IMU maturata dopo la dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una ‘uscita di carattere specifico’ , che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca. Rileva la Corte, che l’art. 111 -bis, comma 2, L. fall. non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione ‘dell’intero’ ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca (perché, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione dell’art. 111, comma 1, nn. 1 e 2, L. fall.), ma
prevede, significativamente, l’esclusione (solo) ‘per la parte destinata ai creditori garantiti’ , ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre l’art. 111 -ter, comma 3, L. fall..
Tale norma regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l’imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle ‘entrate’) delle ‘uscite di carattere specifico’ -ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene – oltre che di una quota proporzionale delle uscite ‘ di carattere generale’ della procedura, in quanto sostenute nell’interesse di tutti i creditori.
In altri termini, la ‘parte’ destinata in via esclusiva ai ‘creditori garantiti’ -e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado superiore -è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc.) i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene , nonché una quota parte delle spese generali della procedura.
Che questa sia la corretta interpretazione ‘di sistema’ è del resto testimoniato anche da quanto esplicitato nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche), il cui art. 222, comma 2, nel ripetere le disposizioni dell’attuale art. 111 -bis, comma 2, L. fall., aggiunge ‘salvo il disposto dell’articolo 223’ (corrispondente al vigente art. 111-ter L. fall.), rendendo indiscutibile che i creditori ipotecari e pignoratizi sono gravati da tutte le spese prededucibili specifiche, oltre che da un’aliquota di quelle generali.
Alla luce di tali premesse, risulta pertanto evidente che tra le ‘ uscite di carattere specifico’, contemplate dall’art. 111 -ter, comma 3, legge fall., rientrano anche le imposte prededucibili che gravano sul bene immobile, come nel caso di specie l’IMU, in quanto spesa a carico della procedura discendente in via esclusiva dall’acquisizione del bene medesimo all’attivo.
Pertanto, la tesi della curatela secondo la quale, nel regime antecedente al primo gennaio 2007, la pretesa del Comune era intrinsecamente modulata sulla misura del ricavato della vendita dello specifico immobile, con una fisiologica limitazione del rischio di incapienza della massa, mentre per il periodo successivo al 01.01.2007, il Curatore è, in linea astratta, tenuto a versare l’intero tributo maturato nel corso della procedura, secondo una logica che si presta a rifluire sul regime di prededuzione e sulla graduazione dei crediti, si scontra sia con il disposto dell’art. 111 legge fall., come formulato anche prima della riforma d.lgs. n. 169/2007, sia con i principi di diritto affermati da questa Corte.
Cass.n.20953/2019 ha chiarito, difatti, che il versamento dell’ICI deve essere effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE fino al decreto di trasferimento, entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo versato dall’aggiudicatario è prelevabile, cioè dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile (v. anche Cass. n. 6331/2021), in guisa che non può affermarsi – come assume la ricorrente -che l’obbligazione tributaria fosse originariamente limitata dal citato art. 10, comma 6, al solo ‘prelievo dal prezzo ricavato dalla vendita’ del solo immobile gravato dall’imposta, per poi essere trasformato dall’art. 1, comma 173, cit. in un debito integrale, in quanto già questa Corte aveva chiarito, nel previgente regime che l’imposta era dovuta nel suo ammontare complessivo e, del resto, non poteva essere altrimenti, pena l’illegittimità costituzionale della norma.
La previgente disposizione, difatti, non prevede(va) che il ricavato della vendita dell’immobile oggetto di tassazione rappresent i un limite opponibile al soddisfacimento integrale del credito fiscale, garantendo detta previsione, attraverso la regolazione delle modalità di riscossione degli oneri fiscali, un prelievo in prededuzione del relativo costo di gestione, senza tuttavia escludere il diritto di agire sul resto dell’attivo secondo i criteri dell’art. 111 legge fall.
Così ricostruita la disciplina del prelievo dell’ICI -IMU, alla stregua del combinato disposto dell’art. 111 l.f. e art. 1 legge n. 296/2006, non si pone una questione di illegittima retroattività di detta ultima disposizione rispetto al RAGIONE_SOCIALE dichiarato in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto il presupposto dell’applicabilità della norma summenzionata rinviene nel decreto di trasferimento ( rectius , nel decorso dei 90 giorni dal predetto decreto) adottato, nel caso de quo, successivamente al primo gennaio 2007.
Infine, l’ordinanza di questa Corte n. 6133/2021 richiamata dalla RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il versamento dell’ICI presuppone il completamento del periodo di assoggettamento del RAGIONE_SOCIALE all’imposta, in relazione all’immobile, perche’ tale periodo si conclude solo con il decreto di trasferimento della proprieta’ del bene all’aggiudicatario non ha statuito sulla questione sub iudice, precisando solo che il “prelievo” dell’ICI dal ricavato del prezzo di vendita presuppone la “prelevabilita'”, la quale non puo’ darsi prima del decreto di trasferimento del bene in forza del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 108, e dell’articolo 586 c.p.c., comma 1.
In definitiva, la sentenza impugnata appare effettivamente equivoca nell’individuare un ‘elemento costitutivo’ dell’imposizione Ici -Imu nella vendita fallimentare, quest’ultima essendo, piuttosto, un evento incidente
sul solo differimento dell’esazione, non anche sul perfezionamento della fattispecie impositiva (sempre ancorato, pur in costanza di RAGIONE_SOCIALE, al possesso dell’immobile); tuttavia la decisione della Corte regionale è comunque conforme a diritto là dove, nell’escludere che il tributo dovuto dalla curatela sia limitato al ‘tetto’ di quanto ricavato dalla vendita, finisce con l’applicare correttamente alla fattispecie i poc’anzi richiamati principi generali e di sistema, come recepiti pure dalla fonte normativa vigente al momento del trasferimento, che tale tetto aveva anche testualmente eliminato.
Segue il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione il 4 dicembre 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME