Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34582 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38548/2019 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA,
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 4157/2019 depositata il 27/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
In data 28/05/2015 l’ufficio notificava ai coniugi COGNOME e COGNOME un avviso di accertamento con il quale imputava a ciascuno di essi, in qualità di comproprietari, la metà dell’asserito plusvalore derivante dalla vendita di un terreno edificabile posto in Acireale (CT), fraz. San Giovanni Bosco, in favore dell’avente causa RAGIONE_SOCIALE per il prezzo complessivo di Euro 390.000.
La sig.ra COGNOME NOME impugnava l’atto impositivo contestando la stessa esistenza della plusvalenza e rilevando che i due coniugi avevano già proceduto alla rivalutazione del terreno mediante apposita perizia di stima, a sensi e per gli effetti della l. n. 448/2001, provvedendo a versare l’imposta sostitutiva dovuta, mediante pagamento eseguito per intero dal solo coniuge COGNOME NOME.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania respingeva il ricorso con la sentenza n. 8947/2018, ritenendo che il pagamento dell’imposta sostitutiva sul valore del terreno rivalutato fosse efficace unicamente in capo al solvens .
Successivamente, anche la CTR della Sicilia -Sez. Catania, con la sentenza n. 4157/2019, rigettava l’appello proposto dalla medesima contribuente.
Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione la sig.ra COGNOME con ricorso ritualmente notificato.
La sola Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
E’stata quindi fissata udienza camerale per il 16/10/2024.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dalla contribuente si fonda su due motivi:
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 5 e 7 l. 28/12/2001, n. 448 e artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 241/1997 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver negato l’applicazione delle norme relative alla rivalutazione del terreno edificabile effettuata dai coniugi comproprietari COGNOME e COGNOME, pur a fronte di pagamento effettuato materialmente solo da quest’ultimo, ma per il complessivo importo dovuto da entrambi, dovendo perciò tale pagamento ritenersi efficace anche per la moglie comproprietaria;
II) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5), in relazione agli artt. 5 e 7 l. 448/2001, artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 241/1997, art. 43 d.p.r. n. 600/1973 e art. 10 della l. n. 212/2000per non aver considerato la perizia di stima allegata al ricorso, la quale avrebbe dimostrato l’inesistenza della plusvalenza contestata alla ricorrente.
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Unico punto controverso della vicenda de qua è rappresentato dall’efficacia liberatoria o meno del pagamento compiuto dal sig. COGNOME dell’intera imposta sostitutiva dovuta ex l. 448/2001 dai coniugi comproprietari, sul valore rivalutato del terreno edificabile oggetto della compravendita contestata da cui, nella tesi dell’amministrazione, sarebbe derivata la plusvalenza recuperata a tassazione.
Non è contestata invece la misura del pagamento eseguito dal coniuge della ricorrente, che rappresenta l’intero dovuto complessivamente da entrambi i due comproprietari.
La questione, in diritto, è già stata affrontata da questa S.C. con la sentenza n. 10695/2018, con la quale si è affermato che in tema di imposta sostitutiva da plusvalenza derivante dalla compravendita di terreni, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001 il procedimento di rivalutazione degli stessi si perfeziona con il versamento dell’intera imposta da parte dei titolari del diritto di proprietà, che, sebbene debba effettuarsi secondo le modalità contemplate dagli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 241 del 1997, consente il pagamento cumulativo da parte di uno dei comproprietari, in quanto l’unica condizione posta dal detto art. 7 è l’integrale versamento di un importo corrispondente al valore di perizia.
I coniugi comproprietari hanno quindi operato correttamente la rivalutazione dell’area oggetto di compravendita ed hanno pagato integralmente l’imposta sostitutiva dovuta, non rilevando che materialmente il flusso di denaro provenga da entrambi o, piuttosto, come in questo caso, da uno di essi che ha però pagato l’intero.
Del resto, ove volesse guardarsi al fenomeno in termini civilistici, il pagamento eseguito dal coniuge della ricorrente rappresenterebbe -pro quota -l’adempimento del terzo che ex art. 1180 c.c. ha effetto liberatorio per il debitore e che il creditore potrebbe rifiutare solo in presenza di un legittimo interesse ad una prestazione personale. Ma tale interesse non può dirsi sussistere laddove la prestazione corrisponda ad un’obbligazione pecuniaria, il cui oggetto è rappresentato da una certa somma di denaro, bene fungibile per eccellenza. Dall’altro lato, l’amministrazione detto pagamento ha comunque ricevuto, tenendo un comportamento che l’accipiens non può fondatamente rimettere in discussione trattenendosi, contemporaneamente, quanto erogato dal
comproprietario e, in violazione del principio di buona fede, pretendendo allo stesso tempo dall’altro comproprietario una maggiore imposta come se l’adempimento sostitutivo non fosse avvenuto.
In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia -Catania (nel frattempo divenuta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione