Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/03/2025
Registro Invim Agevolazioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15254/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (03231410048), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALEEMAIL;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (NUMERO_TELEFONO), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1033/5/19, depositata il 1° ottobre 2019, della Commissione tributaria regionale del Piemonte;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
-con sentenza n. 1033/5/19, depositata il 1° ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello dell’ Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione che, dietro disconoscimento dell’agevolazione prevista dal d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, art. 2, comma 4bis , conv. in l. 26 febbraio 2010, n. 25 , recava ripresa a tassazione ordinaria dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente in relazione ad una compravendita di terreni agricoli;
1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio atteso che -seppur tempestivamente impugnato l’atto impositivo la relativa obbligazione era stata (già) integralmente soddisfatta dalla contribuente, adempimento, questo, dal quale conseguiva (con l’estinzione della stessa obbligazione) l’acquiescenza alla pretesa impositiva ;
-la RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
-l’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che:
-col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, ed agli artt. 1176 e ss. cod. civ., deducendo, in sintesi, che dall’adempimento dell’obbligazione portata dall’atto impositivo finalizzato a prevenire l’applicazione della sanzione prevista (per omesso versamento) nel rispetto del termine assegnato (di gg. 60) -il giudice del gravame non avrebbe potuto desumere alcuna acquiescenza alla pretesa impositiva che, difatti, era stata
tempestivamente contestata con la proposizione della relativa impugnazione giudiziale;
-il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, sull’assunto che erroneamente il giudice del gravame aveva evocato, ai fini della rilevata inammissibilità, il disposto di cui all’art. 21, cit., venendo così in rilievo disposizione di natura processuale volta a predeterminare (a pena di inammissibilità) il solo termine concesso per la proposizione del ricorso, e dalla quale alcuna ulteriore implicazione avrebbe potuto trarsi quanto al previo adempimento del debito;
-in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dalla controricorrente che (impropriamente) ascrive il perfezionamento della notifica, a latere del notificante, alla data di spedizione dell’atto a mezzo del servizio postale (per l’appunto in data 5 giugno 2020) quando invece, nella fattispecie, deve aversi riguardo alla anteriore (e utile) data (del 4 giugno 2020) in ragione della consegna dell’a tto, per la sua notifica, allo stesso ufficiale giudiziario (v. la stampigliatura meccanografica apposta in calce all’atto in data 4 giugno 2020);
-tanto premesso, i due motivi di ricorso -che sottendono distinti profili di una medesima quaestio iuris di fondo -sono fondati e vanno accolti;
3.1 -c on riferimento all’imposta di registro (alla cui disciplina rinvia il d.lgs. n. 347 del 1990, art. 13, comma 1, quanto alle imposte ipocatastali), il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, agli artt. 54, comma 5, e 55, comma 1, prevede (giustappunto) un termine (di 60 giorni) per il pagamento dell’imposta, tanto che la Corte (v. Cass., 15 giugno 2010, n. 14390) ha rilevato in relazione all’abrogazione del dello stesso d.P.R. n. 131/1986, art. 70, da parte del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
473, art. 1, – una «continuità normativa» tra la previgente disposizione e «la più ampia fattispecie sanzionatoria, riguardante l’omesso o il ritardato versamento di qualsivoglia tipologia di tributo, prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997» (disposi zione, quest’ultima, della quale si è, peraltro, rimarcata la portata generale; v. così Cass., 23 aprile 2020, n. 8076; Cass., 28 marzo 2018, n. 7608; Cass., 4 agosto 2010, n. 18140);
-nella fattispecie, pertanto, l’adempimento dell’obbligazione portata dall’atto impositivo risultava (chiaramente) finalizzato ad incidere sul trattamento sanzionatorio (per omesso versamento dell’imposta liquidata), ed un siffatto adempimento non preclud eva ex se l’esercizio del potere processuale volto alla contestazione dell’ an di quell’obbligazione soddisfatta;
come, difatti, più volte statuito dalla Corte (anche in tema di imposta di registro; Cass., 6 maggio 2021, n. 11923; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378; Cass., 13 novembre 2014, n. 24239; Cass., 2 luglio 2014, n. 15008; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3346; Cass., 27 febbraio 2009, n. 4760; Cass., 15 aprile 2004, n. 7179), (solo) la mancata tempestiva impugnazione dell’atto impositivo lo rende irretrattabile e preclude la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento eseguito ( Cass., 29 novembre 2019, n. 31236; Cass., 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., 4 dicembre 2008, n. 28784; Cass., 15 gennaio 2007, n. 672; Cass., 2 settembre 2004, n. 17718; Cass., 2 maggio 1997, n. 3792);
3.2 – peraltro, va rimarcato, lo stesso giudice del gravame ha (correttamente) escluso che, nella fattispecie, la contribuente avesse inteso rinunciare al ricorso accedendo alla definizione (dell’obbligazione tributaria e delle sanzioni) ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15;
né, per vero, vi è stata alcuna definizione delle sanzioni (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16, 17), definizione agevolata della contestazione della sanzione amministrativa che, per vero, essa stessa non determina alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata, poiché l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono (Cass., 5 marzo 2021, n. 6126; Cass., 12 ottobre 2012, n. 17529);
3.3 -in difetto, allora, di ogni atto tipico cui correlare l’acquiescenza del contribuente alla pretesa impositiva, il giudice del gravame alcuna conseguenza avrebbe potuto trarre, in punto di interesse a ricorrere, dall’avvenuto adempimento dell’obbligazione tributaria, per di più in fattispecie connotata da un adempimento espressamente devoluto alla cognizione del giudice dietro tempestiva impugnazione dell’atto impositivo;
come, poi, la Corte ha avuto modo di statuire con riferimento (proprio) alla definizione (del rapporto impositivo e sanzionatorio) di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, art. 15, cit., il contribuente che, nei termini per impugnare l’atto impositivo, esegue spontaneamente il pagamento dell’imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente sintomatico della rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo, che, tuttavia, non è più ravvisabile quando il contribuente propone comunque l’impugnazione del suddetto atto, venendo meno la finalità deflattiva dell’agevolazione (Cass., 13 settembre 2024, n. 24696);
-l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in
diversa composizione, procederà al motivato esame del merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.