Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18318 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18318 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10077/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FRIULI VENEZIA GIULIA (Trieste) n. 149/2019 depositata il 16/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieva l’appello dell’ufficio con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente avverso avviso di liquidazione di imposta di registro su atto traslativo; imposta versata dalla parte al notaio, ma poi da questi non riversata all’Amministrazione.
L’Agenzia emetteva un primo avviso liquidazione nei diretti confronti del notaio (rimasto senza esito), esigendo poi il pagamento dalla parte.
Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso dicendo che il notaio è adiectus solutionis causa ex lege, con conseguente liberazione del debitore ex 1188 cc; tale sentenza è stata riformata in appello.
Ricorre per cassazione la società contribuente con tre motivi di ricorso.
R esiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e con il raddoppio del contributo unificato.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione di legge, art. 7 l. 212 del 2000, 3, 21septies e 21octies della l. n. 241 del 1990, 54 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986, art. 42, d.P.R. n. 600 del 1973, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
L’avviso di accertamento non sarebbe motivato in quanto, per la ricorrente, la motivazione è separata (con foglio allegato, peraltro di incerta provenienza per l’assenza di sottoscrizione) dall’avviso.
La sentenza impugnata, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto una ‘unitarietà dell’atto’ dopo una
analisi concreta del suo contenuto. La questione è stata valutata dalla Commissione Tributaria Regionale nel senso della interconnessione integrativa tra allegati ed avviso: sia quanto a contenuto, sia quanto a provenienza.
Conseguentemente nessuna insussistenza della motivazione dell’atto può qui essere invocata, essendosi appurato trattarsi di un unico atto (avviso ed allegato) riferibile in concreto ed univocamente alla fattispecie in esame.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta falsa applicazione dell’art. 57, d. lgs. n. 546 del 1992 (contestazione della delega alla firma) rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, 52, d.P.R. n. 131 del 1986 e 17, comma 1bis, d. lgs. N. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (vizio della sottoscrizione e delega).
La sentenza impugnata rileva come sul punto nessun motivo fosse stato proposto nel ricorso introduttivo e dichiara inammissibile il motivo in appello per la sua novità. La ricorrente sostiene che la carenza di legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso poteva essere sollevata anche in forma generica (richiama Cass. Sez. 5, n. 22800/2015 e altre).
La sentenza impugnata evidenzia come nel ricorso introduttivo si fosse contestata la sola mancata allegazione all’avviso impugnato della delega di firma; l’Agenzia depositava la documentazione in sede di costituzione in giudizio e nessuna contestazione era svolta dalla ricorrente. Conseguentemente, nessun motivo di invalidità della delega di firma risulta proposta in primo grado e la relativa prospettazione, solo in appello, risulta inammissibile, come esattamente rilevato dalla sentenza oggi impugnata. Evidente, del resto, è la distinzione ed autonomia tra l’eccezione di difetto di delega di firma e quella di carenza di legittimazione del funzionario siccome non appartenente alla carriera direttiva.
Infondato anche il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1188 cod. civ., artt. 57, 54, quinto comma, e 66 d.P.R.n. 131 del 1986, art. 10, l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. : efficacia liberatoria per il pagamento del tributo a mani del notaio, legittimato alla registrazione telematica).
Deve darsi continuità alle decisioni di questa Corte sul punto, decisioni che hanno ritenuto soggetti obbligati ex art. 57, d.P.R. n. 131 del 1986 le parti sostanziali dell’atto, essendo il Notaio responsabile dell’imposta: «In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d’imposta, benché, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione» (Cass. Sez. 5, 19/08/2020, n. 17357, Rv. 659509 -01; vedi anche Cass. Sez. 6, 12/03/2015, n. 5016, Rv. 634742 -01, Cass. Sez. 5, 10/11/2020, n. 25119, Rv. 659698 -01; più di recente, Cass. n. 26800/24).
La procedura telematica di registrazione non incide sulla previsione specifica dell’art. 57, del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo.
Manifestamente infondati i dubbi prospettati dalla ricorrente sulla incostituzionalità della normativa per violazione degli artt. 3 e 53 Costituzione, in quanto la parte (si ripete, contribuente in senso effettivo e sostanziale) è garantita (nell’ipotesi di doppio versamento per infedeltà del Notaio) dall’azione civile di ripetizione e risarcimento nei confronti di questi. Ciò esclude in radice una violazione dei principi costituzionali invocati, in tal modo deve
ritenersi manifestamente infondata la relativa questione (peraltro, solo genericamente prospettata).
P.Q.M.
rigetta il ricorso,
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025 .