Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14513 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 15807/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale allegata al ricorso (PEC: EMAIL);
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3010/20/2018, depositata il 16.12.2020.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA,
Oggetto:
Tributi
riguardante sanzioni irrogate con l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, in relazione agli anni 2005 e 2006;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel premettere che la cartella impugnata era stata emessa ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che aveva rigettato il distinto ricorso proposto avverso l’atto di contestazione, dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto detta cartella non era stata impugnata per vizi propri, in violazione dell’art. 19, comma 3, secondo alinea, del d.lgs. n. 546 del 1992, e non si versava nelle ipotesi di cui al citato art. 19, comma 3, terzo alinea;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo n. 2 del ricorso in appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sull’eccezione relativa alla sopravvenuta conoscenza da parte del contribuente dell’avvenuta adesione del coobbligato COGNOME NOME, ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, all’atto di contestazione, mediante il pagamento in misura ridotta dell’intera sanzione irrogata ad entrambi i coobbligati (COGNOME e COGNOME);
il motivo è infondato;
-la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto, con l’impugnazione della cartella di pagamento , il contribuente non aveva denunciato vizi propri della stessa, in violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ritenendo
così implicitamente che anche l’eccezione di estinzione dell’obbligazione tributaria in forza dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. 472 del 1972 non riguardasse un vizio proprio della cartella;
nella specie, pertanto, vi è stato un assorbimento improprio dell’eccezione, in quanto la decisione (assorbente) sulla inammissibilità del ricorso introduttivo comporta un implicito rigetto di altre domande;
ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento ( ex multis , Cass. n. 28995 del 12/11/2018);
-con il secondo motivo, denuncia l’erroneo / mancato apprezzamento sull’esito della prova riguardante la definizione dell’atto di contestazione, ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla definizione della pretesa sanzionatoria da parte del coobbligato solidale ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997;
– il motivo è fondato;
come risulta dallo stralcio del ricorso in appello, riportato per autosufficienza nel ricorso per cassazione, il contribuente ha dimostrato di avere eccepito in tale sede la sopravvenuta conoscenza dell’avvenuto pagamento in misura ridotta ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, effettuato nel 2015 da parte del coobbligato, COGNOME NOME, della sanzione inflitta ad entrambi in solido;
la CTR ha dichiarato erroneamente l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso la cartella di pagamento, relativa alla
medesima sanzione applicata nei confronti del COGNOME ed emessa dopo la adesione del COGNOME alla definizione dell’atto di contestazione, senza esaminare il fatto estintivo della pretesa, prospettato con la predetta eccezione che, riguardando anche la fase RAGIONE_SOCIALE riscossione, rendeva il ricorso originario ammissibile;
in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2023.