Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2222 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
pugnata, che la società in base alla Convenzione sottoscritta ha assunto la qualifica di ‘soggetto obbligato al pagamento dell’accisa’ ed è stata delegata espressamente a liquidare direttamente i tributi nei confronti dell’Agenzia delle Dogane. Inoltre, come correttamente affermato già dal giudice di prime cure, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il fornitore dell’energia e l’Amministrazione finanziaria e il pagamento a terzi non libera la debitrice dall’assolvimento dell’obbligazione tributaria.
7.3. Pertanto, bene ha fatto il giudice di secondo grado, come già quello di prime cure, a non estendere il contraddittorio ad RAGIONE_SOCIALE, fornitrice dell’energia alla contribuente, allorquando questa operava come consumatore finale, e nessuna duplicazione dell’imposta sussiste.
8. Il terzo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., con riferimento all’aspetto sanzionatorio, prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma primo, d.lgs. n. 472/1997.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la ricorrente, ai fini delle sanzioni, la denunziata violazione di legge sarebbe consistita nell’aver ritenuto sussistente il requisito soggettivo della colpevolezza in relazione ad una violazione l’omesso pagamento del diritto di licenza – mai compiuta dalla contribuente. Dunque, secondo la società il provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificato alla contribuente non contesterebbe alla contribuente l’omesso pagamento del diritto di licenza bensì il mancato versamento delle accise.
Tale prospettazione impinge nel conforme accertamento contrario compiuto sia della CTR sia del giudice di primo grado, secondo cui la contestazione riguardava anche l’omesso pagamento del diritto di licenza (cfr. p.4 sentenza impugnata).
Inoltre, il mezzo è anche privo di specificità in quanto non riproduce il provvedimento di irrogazione sanzioni per dimostrare il fatto contrario.
La petizione di principio è infine smentita dalla sintesi dell’atto compiuta alle pagg.13 e ss. del controricorso da cui si desume che la contestazione anche ai fini delle sanzioni era estesa anche al diritto di licenza, dovuto dalla società in quanto officina di energia elettrica autorizzata.
10. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso in data 10 ottobre 2024