Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7648 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7648 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27827/2021 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Arcinazzo Romano (RM), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 26 luglio 2021, n. 3725/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO.
GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZA
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 26 luglio 2021, n. 3725/01/2021, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’1 luglio 2020, n. 6926/39/2020, nei limiti del capo relativo alla condanna del Comune di Arcinazzo Romano (RM) alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore di NOME COGNOME con distrazione a favore di NOME COGNOME, in qualità di difensore antistatario, ha rigettato il ricorso in conseguenza della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 26 luglio 2021, n. 3724/01/2021, la quale, pronunziandosi sull’appello proposto dal Comune di Arcinazzo Romano (RM) nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’1 luglio 2020, n. 6926/39/2020, ha riformato quest’ultima ed ha rimesso la causa al primo giudice per l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE;
il Comune di Arcinazzo Romano (RM) è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1. con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 101-115 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice d ell’ottemperanza che nessuna RAGIONE_SOCIALE parti aveva dedotto né documentato l’annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al giudice di prime cure per
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione de ll’art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice d ell’ottemperanza di sospendere il procedimento in attesa dell’esito della prosecuzione del giudizio di merito dopo la rimessione al giudice di prime cure;
i suddetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta da parte del collegio – sono infondati;
2.1 dopo la novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, con decorrenza dal 10 giugno 2016, le sentenze recanti la condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo; si è esteso così al processo tributario il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi dell’art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste d all’ art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede l’art. 69, comma 4, in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover
attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede – di regola – l’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
2.2 siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali a favore dell’amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2sexies dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può procedere alla riscossione « mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza »;
2.3 pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall’amministrazione finanziaria nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell’amministrazione finanziaria procedere all’adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell’adempimento può incidere sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del relativo processo (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286); 2.4 nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente rigettato il ricorso sull’ottemperanza in conseguenza dell’ annullamento da parte del giudice di appello della decisione contenente la statuizione sulle spese giudiziali che era stata posta in esecuzione dal difensore antistatario (« Avendo il Collegio rimesso la causa alla C.T.P. di Roma ex art. 59 del
D.Lgs. 546/92, lett. b), per integrazione del contraddittorio, il ricorso non può essere accolto »);
2.5 in definitiva, la caducazione della sentenza messa in esecuzione fa venir meno il presupposto dello stesso giudizio di ottemperanza, per cui il preliminare rilievo ex officio di tale sopravvenienza da parte dello stesso giudice che ha contestualmente pronunziato sull’appello in separato processo -oltre ad essere doveroso – non arreca alcun pregiudizio alle prerogative difensive RAGIONE_SOCIALE parti, prescindendo dalle relative allegazioni e produzioni;
2.6 a tale riguardo, è opportuno evidenziare come, nonostante la contestualità sul piano cronologico, la sentenza resa sull’appello sia antecedente sul piano logico rispetto alla sentenza sull’ottemperanza;
2.7 né rileva l’eventuale proposizione medio tempore del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, non giustificandosi la sospensione del giudizio di ottemperanza dopo la caducazione della sentenza posta in esecuzione;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;
nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa è rimasta intimata;
ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio