Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10578 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10578 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Nuova Cina di RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’accomandatario, con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore ;
– controricorrenti –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Brescia, n. 3536/18 depositata il primo agosto 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il contribuente propone ricorso fondato su due motivi avverso la pronuncia della CTR che respingeva il suo appello a proposito di domanda di ottemperanza volta ad ottenere la cancellazione del ruolo a sua volta oggetto di annullamento da parte della CTP di Brescia, che aveva annullato la cartella con cui l’imposta (ILOR 1997) era stata posta in riscossione.
LITISCONSORZIO NECESSARIO
CONDONO
Le Agenzie resistono a mezzo di controricorso, eccependo la riforma della sentenza della cui ottemperanza si tratta, e dunque il difetto di interesse ex art. 100, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce nullità del giudizio per violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, attesa mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altra socia della RAGIONE_SOCIALE, Zhu Hong.
2. Il motivo è infondato.
Senz’altro è principio consolidato quello per cui l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo atto, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr. Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815).
E con specifico riguardo all’ILOR, la necessità di litisconsorzio necessario risulta affermato indirettamente ancora con sentenza Cass. Sez. U. n. 13452/2017.
Tuttavia oggetto del presente giudizio non è l’accertamento o la verifica del titolo nei riguardi della società e dei soci, bensì l’ottemperanza ad un giudicato tributario favorevole alla società, e in relazione a ciò può ritenersi che lo stesso possa essere promosso tanto dalla società quanto dal socio, senza che si configuri un’ipotesi di litisconsorzio necessario, dal momento che l’accertamento è già avvenuto, e qui si tratta solo di eseguire il giudicato, il che appunto non deve necessariamente avvenire ad
iniziativa di tutte le parti del precedente giudizio che ha portato al giudicato, ma piuttosto ciascuno di essi deve ritenersi legittimato.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto
‘Ancorché nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento tributario, anche nel caso dell’ILOR , debba affermarsi il litisconsorzio necessario tra società personale e soci, attesa l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, nell’ipotesi del giudizio di ottemperanza siffatto litisconsorzio non può essere ritenuto sussistente dal momento che l’accertamento è già avvenuto, e occorre solo eseguire il giudicato, e ciò può avvenire anche nei confronti o ad iniziativa anche di ciascuna delle parti obbligate’.
Col secondo motivo si deduce nullità per violazione dell’art. 64 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 395 cod. proc. civ.
3.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
Anzitutto lo stesso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, perché quest’ultima neppure esamina la domanda di ottemperanza ritenendo l’appello inammissibile sulla base di varie rationes decidendi.
E’ vero che il motivo, nella parte finale, fa riferimento alle rationes sopra citate, peraltro sotto tal profilo palesando la propria natura inammissibilmente coacervata, ma in ogni caso, quanto alla violazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 (rispetto alla quale viene sollevata l’eccezione di difetto di interesse da parte della difesa erariale), la difesa della parte ricorrente è priva di qualsiasi contenuto, rimanda alla parte introduttiva del ricorso, dove peraltro -accomunando la questione con altra -si conclude in maniera a dir poco apodittica nel senso che ‘si tratta di un’evidente distrazione del relatore, perché in palese dissonanza con la documentazione in atti’.
Sulle altre rationes, circa la presentazione del ricorso introduttivo da parte di un soggetto diverso da quello che avrebbe sottoscritto
l’atto d’appello, indicato quest’ultimo in sentenza come non partecipante al primo grado né conferente alcuna procura, è detto esattamente quanto sopra, nell’ambito della parte introduttiva e senza alcun richiamo nel secondo motivo; e altrettanto vale per il fatto che il ricorso introduttivo sarebbe stato presentato dal socio accomandatario mentre l’appello lo sarebbe stato da parte della RAGIONE_SOCIALE
Anche volendo quindi esaminare l’ulteriore ratio (il difetto di legittimazione passiva dell’Equitalia), appare evidente l’inammissibilità del motivo che attinge aspetti relativi al merito della controversia (più che rilevanti come eccepita causa di revocazione, visto che si tratta di giudizio di ottemperanza della sentenza passata in giudicato) non risultando superata la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Il ricorso merita dunque rigetto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025