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Oro da investimento: IVA e produzione in outsourcing

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18333/2024, ha stabilito che un’azienda è considerata ‘produttrice’ di oro da investimento, con diritto alla detrazione totale dell’IVA, anche se esternalizza la trasformazione materiale del metallo. L’elemento decisivo è che l’azienda mantenga il controllo del processo e, soprattutto, apponga il proprio marchio di identificazione legale sul prodotto finito, assumendosene così la piena responsabilità legale ed imprenditoriale.

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Pubblicato il 1 dicembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Oro da Investimento e IVA: Chi è il ‘Produttore’ se la Lavorazione è Esternalizzata?

La qualifica di ‘produttore’ nel settore dell’oro da investimento assume un’importanza cruciale ai fini della detrazione IVA. Ma cosa succede quando un’azienda, pur governando l’intero ciclo produttivo, affida la trasformazione materiale del metallo a un soggetto terzo? A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, chiarendo che il ruolo di produttore non dipende esclusivamente dall’esecuzione fisica delle lavorazioni, ma da chi assume la responsabilità legale e imprenditoriale del prodotto finale.

I Fatti del Caso

Una società operante nel settore degli investimenti in metalli preziosi si è vista recapitare un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. L’oggetto della contestazione era l’indebita detrazione dell’IVA, poiché, secondo il Fisco, la società non poteva qualificarsi come ‘produttore’ di oro da investimento. La ragione? La trasformazione fisica dell’oro grezzo in lingotti veniva materialmente eseguita da un’altra impresa, un cosiddetto ‘terzista’.

L’Amministrazione Finanziaria sosteneva che, non realizzando direttamente la produzione, la società non rientrasse nel regime di detraibilità totale previsto dall’art. 19, comma 3, lett. d) del D.P.R. 633/1972, ma in quello limitato del comma 5-bis. Dopo un primo grado di giudizio sfavorevole, la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato la decisione, dando ragione alla società contribuente. La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.

L’Analisi della Cassazione e il ruolo del marchio di identificazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la decisione d’appello e fornendo un’interpretazione fondamentale della normativa IVA applicabile all’oro da investimento. Il fulcro del ragionamento dei giudici non è stato l’aspetto meramente materiale della produzione, bensì quello giuridico e imprenditoriale.

La Corte ha chiarito che, ai fini fiscali, il concetto di ‘produttore’ o ‘trasformatore’ deve essere letto alla luce della specifica disciplina di settore, in particolare il D.Lgs. 251/1999 sui marchi di identificazione dei metalli preziosi. Secondo tale normativa, il ‘fabbricante’ è colui che appone sul prodotto il proprio marchio di identificazione. Questo atto non è una mera formalità, ma un’assunzione di responsabilità: il marchio garantisce legalmente le caratteristiche del bene (purezza, peso) nei confronti del mercato e dei consumatori.

La distinzione tra produzione materiale e responsabilità legale

Nel caso specifico, la società contribuente, pur affidando la fusione e la modellatura a un terzista:

1. Forniva la materia prima (l’oro).
2. Impartiva precise istruzioni tecniche.
3. Manteneva la proprietà del metallo durante tutto il processo.
4. Eseguiva in proprio le fasi finali e cruciali: controllo qualità, punzonatura (l’apposizione del marchio) e confezionamento.

Questo controllo sull’intero ciclo e, soprattutto, l’apposizione del proprio marchio, la qualificano a tutti gli effetti come il ‘fabbricante’ legale del bene, il soggetto che si assume il rischio d’impresa. Il terzista, al contrario, agisce come mero prestatore di servizi, eseguendo una fase del processo per conto altrui.

Le Motivazioni della Decisione

Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione sistematica della normativa nazionale e unionale. I giudici hanno sottolineato come la disciplina speciale per l’oro da investimento sia stata introdotta a livello europeo per creare un mercato competitivo, neutralizzando l’incidenza dell’IVA. Per raggiungere questo scopo, è necessario consentire la piena detrazione dell’imposta a chi produce e immette sul mercato il bene, anche se si avvale di collaborazioni esterne.

La distinzione tra il comma 3, lett. d) (produttori) e il comma 5-bis (soggetti diversi) dell’art. 19 non si basa su chi esegue materialmente la lavorazione, ma su chi si presenta al mercato come responsabile del prodotto finito. Negare la qualifica di produttore a chi esternalizza una parte del ciclo, ma ne mantiene la governance e la garanzia legale tramite il marchio, creerebbe una distorsione della concorrenza contraria allo spirito delle direttive europee.

In sostanza, per la Corte, il produttore ai fini fiscali è colui che, conservando il ‘marchio di identificazione’, si assume la paternità giuridica dell’oro da investimento messo in commercio.

Le Conclusioni

La Corte di Cassazione enuncia un principio di diritto chiaro: in materia di disciplina IVA sull’oro da investimento, la previsione dell’art. 19, comma 3, lett. d) del D.P.R. 633/1972, che garantisce la piena detraibilità dell’imposta, si applica ai soggetti che producono o trasformano oro anche quando le lavorazioni sono effettuate da altri per loro conto. La condizione essenziale è che tali soggetti conservino e appongano il proprio ‘marchio di identificazione’ ai sensi del D.Lgs. 251/1999. Questa pronuncia offre una certezza giuridica fondamentale per le imprese del settore, valorizzando il concetto di responsabilità imprenditoriale rispetto alla mera esecuzione materiale e allineando la normativa fiscale alla realtà operativa dei cicli produttivi moderni.

Un’azienda che affida a terzi la trasformazione di oro in ‘oro da investimento’ può essere considerata ‘produttore’ ai fini IVA?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, può essere considerata produttore a condizione che mantenga la governance del processo produttivo e, in modo decisivo, conservi e apponga sul prodotto finito il proprio marchio di identificazione legale, assumendosene la responsabilità.

Qual è l’elemento decisivo per qualificare un’azienda come ‘fabbricante’ di oro da investimento, anche se la lavorazione è esternalizzata?
L’elemento decisivo è l’apposizione del proprio ‘marchio di identificazione’. Questo atto identifica legalmente l’azienda come il soggetto che garantisce le caratteristiche del prodotto (titolo, peso) e si assume il rischio d’impresa, indipendentemente da chi ha eseguito la trasformazione fisica.

La detrazione piena dell’IVA per l’oro da investimento è ammessa se l’azienda non esegue materialmente la produzione?
Sì, la detrazione piena dell’IVA è ammessa. La Corte ha stabilito che il diritto alla detrazione totale, previsto per i produttori, spetta all’impresa che, pur esternalizzando fasi della lavorazione, si qualifica come ‘fabbricante’ legale attraverso l’uso del proprio marchio di identificazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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