Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21736 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
Oggetto:
tributi doganali – origine merci importate
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24507/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’ Emilia Romagna n. 276/13/21, depositata il 23 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, quale giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza n. 19809/2019 di questa Corte, respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 61/09/10 della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva respinto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento per tributi doganali 2005 ed invece accoglieva l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 150/6/2012 della Commissione tributaria provinciale di Bologna, che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l’atto di contestazione e irrogazione sanzioni conseguente a detto atto impositivo.
La CTR osservava in particolare:
-che nel caso di specie non si poteva affermare sussistente il c.d. ‘errore attivo’ dell’Autorità doganale malese in relazione alle importazioni de quibus (lampade di contestata origine cinese, non malese e quindi sottratte al regime preferenziale per quest’ultime previsto);
-che nemmeno era sussistente l’allegata buona fede della società contribuente in relazione all’origine di dette merci;
-che conseguentemente doveva di contro ritenersi legittimo l’atto sanzionatorio impugnato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso MUT deducendo cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione illogica/contraddittoria). La censura è infondata.
Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
La motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti di cui al citato consolidato arresto giurisprudenziale, piuttosto contenendo una puntuale ed articolata argomentazione circa le statuizioni assunte, ben oltre il “minimo costituzionale” (v. Sez. U, 8053/2014).
Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.la ricorrente si duole dell’omesso esame di fatto decisivo controverso, poiché la CTR non ha valutato la mancanza di scritture doganali dell’Autorità doganale malese, causa prima dell’ ‘errore attivo’ ascrittole.
La censura è inammissibile.
E’ costante orientamento di questa Corte che «Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti
carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (tra le molte, v. Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 -01).
Appare evidente che la censura miri proprio a provocare un sindacato che è chiaramente al di fuori di quello che è consentito secondo il parametro prescelto.
Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 220, comma 2, lett. B), CDC, poiché la CTR ha escluso la sussistenza della sua buona fede.
La censura è inammissibile.
Va ribadito che:
-«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» ( ex multis Cass., n. 26110 del 2015);
-«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» ( ex multis Cass., n. 26110 del 2015);
-«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» ( ex multis Cass., n. 26110 del 2015).
Chiaro risulta che il mezzo ha come scopo una ‘revisione’ del giudizio -strettamente meritalesulla sussistenza in concreto dell’evocata esimente, ma altrettanto certo è che questo non è consentito in questa sede.
Peraltro va notato che la CTR emiliano romagnola ha con notevole puntualità valutato, appunto nel merito, la fattispecie concreta dedotta in giudizio per relazione con la fattispecie normativa astratta evocata, proprio con specifico riguardo alle allegazioni difensive della società contribuente.
Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente) in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo (colpa) dell’illecito doganale contestatole.
La censura è infondata.
Non può che ribadirsi quanto già sopra rilevato in relazione al primo motivo, stante il livello decisamente superiore al ‘minimo costituzionale’ della sentenza impugnata anche in relazione alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sue statuizioni in ordine al punto decisionale de quo .
Con il quinto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. 472/1997, poiché la CTR ha affermato la
sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito doganale contestatole.
La censura è inammissibile.
Anche in relazione a tale mezzo può limitarsi a ribadire quanto osservato in relazione al terzo mezzo in merito ai limiti del sindacato di questa Corte in ordine all’ error juris .
Infatti è evidente che la censura mira ad una -inammissibilerivalutazione del meritum causae relativamente alla questione in esame.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida in euro 5.800 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma 10 aprile 2024
Il presidente