Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 332 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 332 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16951/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in GENOVA XX SETTEMBRE 14/17, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con indirizzo pec EMAIL, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n. 28/2024 depositata il 12/01/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME. Udite le conclusioni, come ‘infra’ riportate, del Pubblico Ministero e RAGIONE_SOCIALE parti.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE , con bollette presentate nel 2016 e nel 2017, importava alla dogana di Genova tubi in acciaio inox dichiarati di origine RAGIONE_SOCIALE con codice NUMERO_CARTA 41 00 90 e perciò liberi da dazi. Le bollette erano sottoposte a revisione dell’accertamento dall’Ufficio, il quale -su segnalazione (‘final report’) dell’RAGIONE_SOCIALE, che aveva accertato l’effettiva origine cinese, con conseguente assoggettamento a dazio antidumping di cui al Reg. (UE) n. 2018/330, di tubi in acciaio inox importati dalla Cina in India e riesportati nell’UE da RAGIONE_SOCIALE , fornitrice RAGIONE_SOCIALE della contribuente, in quanto non sottoposti a lavorazione o sottoposti a minime lavorazioni insufficienti a conferire l’origine RAGIONE_SOCIALE – con avviso di accertamento suppletivo di rettifica prot. n. 36185/R.U. del 07/11/2019 recuperava a tassazione maggiori diritti di confine e con separato atto n. 261100 -17 -2019 prot. n. 36189/R.U. del 07/11/2029 irrogava le sanzioni ex art. 303, comma 3, lett. e), DPR n. 43 del 1973 (TULD).
La contribuente impugnava separatamente entrambi gli atti nanti la CTP di Genova, che, dopo aver riunito i giudizi, con sentenza n. 4/1/21 depositata il 05/01/2021, li annullava parzialmente, ritenendo che solo per il 2016, e non anche per il 2017, ricorressero i presupposti del recupero e che non dovessero applicarsi le sanzioni.
Entrambe le parti proponevano appello in relazione ai capi di rispettiva soccombenza e la CGT II della Liguria, con la sentenza in
epigrafe, ‘ respinge l’appello della RAGIONE_SOCIALE ed accoglie quello dell’RAGIONE_SOCIALE ‘. In motivazione, affermata la ‘ piena validità probatoria della relazione RAGIONE_SOCIALE ‘, osservava che ‘ non vi è prova sufficiente, che incombeva ed incombe sull’appellante, che i materiali in esame abbiano di fatto subito in India quelle essenziali trasformazioni che fossero e siano idonee a conferire loro l’origine preferenziale RAGIONE_SOCIALE ‘; inoltre, ‘ rimasto senza prova sufficiente l’importante elemento temporale dell’acquisto RAGIONE_SOCIALE merci da parte dell’azienda RAGIONE_SOCIALE ‘; ‘ il rilascio del certificato di origine da parte della RAGIONE_SOCIALE non consente l’applicazione del paragrafo 3 dell’art. 119 del Codice Doganale dell’Unione europea, non essendovi errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’importatrice ‘; né ‘ ricorrono gli estremi per il trattamento preferenziale RAGIONE_SOCIALE merci ‘.
La contribuente propone ricorso per cassazione con undici motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. La contribuente deposita ampia memoria telematica. Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, giusta conclusioni scritte del 22 luglio 2025, ‘ insta per il rigetto del ricorso ‘.
All’odierna pubblica udienza, ad esito di discussione, il Pubblico Ministero, in persona del medesimo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, reitera tali conclusioni. I Difensori RAGIONE_SOCIALE parti – nelle persone, rispettivamente, degli AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, in rappresentanza della contribuente, e dell’AVV_NOTAIO, per l’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE – si riportano ai rispettivi atti, richiamando le conclusioni in esse prese, che ulteriormente illustrano.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata ‘ in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 156, comma 2
c.p.c. ‘. Essa – affermando che ‘ la Corte sia chiamata ad un giudizio di fatto sulle merci importate ‘ – fonderebbe ‘ su considerazioni del tutto inconferenti ‘; né alcuna attinenza ha il ‘ Reg. UE 2022/95 del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo su importazioni dalla Cina, Sri Lanka e Filippine, Taiwan ‘.
Il motivo è infondato. Ad una semplice lettura, emerge una motivazione effettiva sia graficamente che contenutisticamente; oggetto della censura è una pretesa inadeguatezza motivazionale: vizio la cui denuncia non è tuttavia consentita in cassazione (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).
Il terzo, il settimo e l’ottavo motivo, per parziale sovrapposizione di censure, sono suscettibili di trattazione congiunta.
Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., errando la sentenza impugnata ‘ laddove definisce non decisiva e di fatto omette di considerare gli effetti della sentenza della Corte di giustizia ‘.
Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della ‘ SAll’Allegato 22 -01 DAC reg. 2454/1993 e ll’art. 60 CDU. Interpretazione della Corte di Giustizia (C -210/22) ‘, essendo erronea l’affermazione della CGT II secondo cui ‘ l’unica regola applicabile nel caso di specie sia la CTH ossia il cambio di voce doganale principale ‘.
Con l’ottavo motivo si denuncia: ‘ Violazione art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2697 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sprovvist di prova il fatto che i materiali abbiano subito in India una trasformazione sostanziale (punto 5 e 6 sentenza, prima parte motiva) e in relazione alla Regola di origine dell’Allegato 22 -01, nonché alla Taric ‘, errando la CGT II quando addossa alla contribuente l’onere di ‘ provare la lavorazione sostanziale in India, posto che lavorazioni di saldatura e filettatura o di semplice mutazione di
diametro esterno e dello spessore non integrerebbero tale requisito ‘, mentre ‘ la lavorazione sostanziale che le merci importate hanno subito in India è una lavorazione a freddo, operata dalla RAGIONE_SOCIALE, non contestata e accertata dal reg. UE 2017/2093 ‘.
Preliminarmente il terzo motivo, sebbene volto a dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, è, alla luce del pedissequo svolgimento argomentativo, da riconnettersi all’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea di cui al settimo motivo: ragion per cui il terzo motivo deve farsi confluire giust’appunto nel settimo, con conseguente riqualificazione alla stregua di denuncia della violazione di legge in questo rappresentata.
Viene in rilievo la sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2023 in causa C 210 -22, RAGIONE_SOCIALE , sulla regola d’origine di cui all’allegato 22 -01 al reg. (UE) n. 2015/2446, relativamente all’acquisizione dell’origine non preferenziale dei tubi di acciaio inox formati a freddo e classificati alla voce doganale (v.d.) 7304 41 con fabbricazione a partire da profilati cavi classificati alla v.d. 7304 49.
Ai fini della corretta determinazione degli effetti di tale sentenza sul presente giudizio, premesso che il reg. (UE) n. 2015/2446 è un ‘regolamento delegato’, in quanto volto a dare attuazione, integrandovisi, alla fonte normativa primaria costituita dal reg. (UE) n. 2013/952 recante il ‘Codice Doganale dell’Unione’ (CDU), cui, per l’effetto, è gerarchicamente vincolato ex art. 290 TFUE, v’è da rilevare che la regola d’origine dell’allegato 22 -01, prima della sentenza medesima, prevedeva che la merce potesse acquisire l’origine del Paese di lavorazione soltanto in due casi: a) se essa avesse subito un cambiamento della cd. ‘voce principale’ (con riferimento alle prime quattro cifre, o ‘digit’, della classificazione, cui, nell’applicazione della nomenclatura, seguono altresì le due cifre della ‘sottovoce’ e per vero anche altre ulteriori, con sempre
maggior grado di dettaglio); ovvero b) se i tubi della voce doganale (v.d.) 7304.41 fossero stati realizzati a partire da profilati cavi di cui alla v.d. 7304 49, così restando limitata a questo solo rapporto di trasformazione la rilevanza della diversità RAGIONE_SOCIALE sottovoci (giust’appunto da 41 a 49).
Su tale sostrato normativo è andata innestandosi la citata sentenza, in conclusione della quale la Corte di giustizia, investita di rinvio pregiudiziale dal Giudice tributario austriaco in un caso riguardante l’origine di sbozzi di tubo di acciaio inossidabile laminati a freddo che, a partire da importazioni cinesi, avevano ricevuto l’ultima lavorazione in Corea del Sud, dopo un’ampia analisi al contempo tecnica e giuridica, giunge ad enunciare due principi, compenetrantisi vicendevolmente.
Il primo enuncia:
La regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione RAGIONE_SOCIALE merci, prevista all’allegato 22 -01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle modalità relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018, deve essere interpretata nel senso che non rientra nella nozione di «profilato cavo», ai sensi di tale regola, uno «sbozzo di tubo» formato a caldo, diritto e a parete di spessore uniforme, che non soddisfa i requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura in acciaio inossidabile lavorati a caldo e a partire dal quale sono fabbricati, mediante trasformazione a freddo, tubi di sezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione RAGIONE_SOCIALE merci.
È importante rilevare che, nell’indicare ciò che ‘ non rientra nella nozione di «profilato cavo» ‘, la Corte di Giustizia, di converso, indica altresì ciò che rientra, non solo e non tanto nella nozione di profilato cavo,
ma direttamente nella nozione di tubo, ossia lo ‘ «sbozzo di tubo» formato a caldo, diritto e a parete di spessore uniforme ‘, che ‘soddisfa i requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura in acciaio inossidabile lavorati a caldo e a partire dal quale sono fabbricati, mediante trasformazione a freddo, tubi di sezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41 ‘. In ragione di ciò, lo sbozzo di tubo avente tali caratteristiche, definibile direttamente tubo, legittima l’applicazione della regola d’origine, in tanto in quanto, a partire da esso, ‘ sono ‘fabbricati’, mediante ‘trasformazione a freddo’ , tubi di sezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41 ‘. Talché, in rapporto allo sbozzo di tubo (che in definitiva è un tubo pur lavorato in modo ancora approssimativo), assume (‘rectius’, seguita ad assumere) rilevanza il passaggio, per effetto della (ulteriore) lavorazione consistente nella ‘ trasformazione a freddo ‘, dalla sottovoce 49 alla sottovoce 41.
Proprio il profilo da ultimo accennato sul passaggio dall’una all’altra sottovoce riemerge ‘funditus’ nel secondo principio enunciato dalla Corte di giustizia, che giunge financo ad invalidare la regola primaria.
Infatti, vi si legge:
La regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione RAGIONE_SOCIALE merci, prevista all’allegato 22 -01 del regolamento delegato 2015/2446, come modificato dal regolamento delegato 2018/1063, è invalida nella parte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria risultante dalla trasformazione di tubi della sottovoce 7304 49 di tale sistema armonizzato in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) rientranti nella sottovoce 7304 41 del suddetto sistema armonizzato, conferisca a questi ultimi il carattere di prodotti originari del paese in cui tale cambiamento ha avuto luogo.
A commento di questo secondo principio, preme osservare che la ragione dell’invalidità della regola primaria risiede nell’illegittima ‘ esclusione ‘, e dunque irrilevanza, in essa, del ‘ cambiamento di voce tariffaria ‘ dalla sottovoce 7304 49 alla sottovoce 7304 41.
Tuttavia, a venire in linea di conto ai fini dell’illegittimità dell’esclusione, non è di per sé il ‘ cambiamento di voce tariffaria ‘, che assume una necessaria ma insufficiente valenza formale, ma è il ‘ cambiamento ‘ purché, sul piano della sostanza, ‘ risulti ‘ – ossia sia sorretto o giustificato – da un’effettiva ‘ trasformazione ‘ riguardante ‘ tubi della TARGA_VEICOLO ‘ ‘ in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) rientranti nella sottovoce 7304 41 ‘.
Di conseguenza, il punto di partenza del processo di lavorazione è costituito da tubi aventi in fatto le caratteristiche tecniche per essere classificati alla sottovoce 7304 49 ed il punto di arrivo da tubi e profilati aventi in fatto le caratteristiche tecniche per essere classificati alla sottovoce 7304 41.
Alla luce di ciò, assume importanza, in questo secondo principio come già nel primo, il cambiamento (anche) della (sola) sottovoce, da 49 a 41, a prescindere dal mantenimento della voce principale (7304), perché (anche) il cambiamento della (sola) sottovoce è idoneo a rappresentare, nel sistema di classificazione, l’effettiva ‘ trasformazione ‘ sostanziale conseguente al processo di lavorazione; processo in relazione al quale assume, in parallelo, importanza – come nuovamente già nel primo principio – (anche) la mera trasformazione a freddo (non essendo dunque necessaria ‘a contrario’ la trasformazione a caldo) ‘sub specie’, segnatamente, della cd. ‘ riduzione a freddo ‘ in termini di ‘ trafilatura ‘ o ‘ laminazione ‘ che ne costituiscono una modalità esecutiva.
In una prospettiva di sintesi di entrambi i principi, due paiono essere, ad avviso del Collegio, gli elementi essenziali emergenti dalla
sentenza della Corte di giustizia, che meritano di essere rimarcati, così enunciandosi corrispondenti principi di diritto:
-il primo ha riguardo al fatto che (peraltro in assonanza ai generali principi di marca unionale in ordine alla prevalenza della sostanza sulla forma) è ben possibile che si abbia lavorazione sostanziale idonea a determinare l’origine della merce ex art. 60 CDU anche in assenza di cambiamento della voce principale (7304), sebbene il cambiamento debba essere registrato pur sempre a livello di sottovoci, con il passaggio da 49 a 41;
-il secondo ha riguardo al fatto che è ben possibile che la lavorazione sostanziale – sottesa al cambiamento (se non della voce principale, comunque) della sottovoce – consista anche in un processo di lavorazione a freddo (oltreché a caldo), ben potendo anche la lavorazione a freddo (al pari dell’altra) comportare modifiche irreversibili RAGIONE_SOCIALE proprietà fisiche RAGIONE_SOCIALE merci sufficientemente incisive da imprimere loro sostanziali (e quindi essenziali) caratteristiche nuove, legittimanti l’attribuzione dell’origine doganale nel Paese o Territorio di siffatta trasformazione.
Ed invero, a questo proposito, il cerchio -sia consentito di così dire -si chiude perché, ai sensi dell’art. 60 CDU, le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o Territori sono considerate originarie del Paese o Territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Alla luce del superiore quadro normativo -giurisprudenziale deve essere esaminato il caso di specie.
Questo, alla stregua RAGIONE_SOCIALE allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti riferite dalla sentenza impugnata, in diritto -previi i necessari accertamenti di fatto su caratteristiche, lavorazione e classificazione dei prodotti importati ed
esportati, accertamenti che, come si dirà, sarà compito del giudice di rinvio effettuare – si lascia ricondurre a quello da cui è originata la sentenza della Corte di giustizia.
Invero – limitandosi la sentenza impugnata a riferire che si discute in causa dell” importazione di grandi quantità di tubi di acciaio inossidabile, voce doganale TARGA_VEICOLO, dichiarati dall’appellante di origine RAGIONE_SOCIALE perché asseritamente prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE ‘ – la contribuente sostiene che ‘ la RAGIONE_SOCIALE aveva importato alcune partite di tubi di acciaio inossidabile, con voce doganale TARGA_VEICOLO, dichiarati di origine RAGIONE_SOCIALE, perché prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (p. 1 ric.), laddove, invece, l’RAGIONE_SOCIALE, non solo ribatte che ‘ l’invalidità pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è, tuttavia, relativa all’esclusione aprioristica del valido cambiamento di luogo di origine in conseguenza di valido cambiamento della voce tariffaria e/o dell’effettiva fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione. Perciò, anche se oggi è superata la distinzione tra tubi e profilati cavi ai fini dell’acquisizione dell’origine, ciò non vuol dire che ogni trasformazione e/o cambiamento di voce doganale sia, di per sé, attributiva dell’origine preferenziale ‘ (p. 25 controric.), ma altresì aggiunge che, ‘ come è possibile osservare dalle tabelle annesse a report, risulta evidente che la materia prima importata da RAGIONE_SOCIALE è, nella quasi totalità dei casi, classificata alla sottovoce doganale TARGA_VEICOLO, in quanto tale estranea all’ambito di applicazione della sentenza della C.G.U.E. Le successive esportazioni della società attenzionata attengono esclusivamente a tubi della sottovoce doganale 7304 41. A tale riguardo si rimarca che solo le importazioni di tubi della sottovoce doganale 7304 49, eventualmente trasformati i tubi della sottovoce doganale 7304 41, avrebbero potuto (ma non dovuto), secondo quanto stabilito dalla C.G.U.E., portare all’acquisizione dell’origine RAGIONE_SOCIALE
del prodotto. In tutti gli altri casi l’origine resta cinese ‘ (pp. 26 e 27 controric.).
Al cospetto di ciò, la sentenza impugnata – la quale, senza procedere ad appurare l’effettiva situazione di fatto, di per sé (affermando che ‘ l’RAGIONE_SOCIALE ha accertato che dal 2016 vi è stato un notevole aumento RAGIONE_SOCIALE importazioni di tubi di acciaio e profilati dalla Cina in India: e che gli interventi materiali operati sui prodotti in India non sono sufficienti ad attribuire loro una diversa origine doganale. Anche in quel caso oggetto del giudizio e del contendere erano tubi di acciaio, dritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessore di parete, della sottovoce doganale dichiarata 7304. 49: ed è emerso che le lavorazioni eseguite dal produttore indiano erano semplicissimi trattamenti/lavorazioni a freddo al termine dei quali si sono ottenuti tubi in acciaio inossidabile dichiarati alla voce doganale 7304 41 ‘) attribuisce preponderante rilievo agli accertamenti dell’RAGIONE_SOCIALE in una dimensione tuttavia solo generale, in difetto di alcun concreto vaglio della loro individualizzazione rispetto alla specifica posizione della contribuente (sul punto cfr. anche la giur. cit. al par. 13.1) – incorre in un primo fondamentale errore di diritto, laddove scrive che ‘ il conferimento dell’origine preferenziale RAGIONE_SOCIALE presuppone anche il cambio di voce doganale principale ‘, mentre ‘ non vi è prova sufficiente, che incombeva ed incombe sull’appellante, che i materiali in esame abbiano di fatto subito in India quelle essenziali trasformazioni che fossero e siano idonee a conferire loro l’origine preferenziale RAGIONE_SOCIALE ‘.
Siffatta affermazione della CGT II riposa sull’identità dei primi quattro ‘digit’ relativi alla voce principale, omessa ‘a priori’ alcuna rilevanza del cambiamento RAGIONE_SOCIALE sottovoci (da 49 a 41).
Tuttavia, siffatta affermazione, che in sostanza ritiene che l’unica regola d’origine della quale la contribuente aveva l’onere di fornire la prova era quella del cambio di voce (cd. ‘change of head tariff’: CHT), si
pone in palese contrasto con l’insegnamento promanante dalla superiore sentenza della Corte di giustizia, la quale, come visto, a termini in specie del secondo principio, invalida la regola primaria proprio perché ‘ esclude ‘ l’idoneità al conferimento dell’origine (anche) al ‘ cambiamento di voce tariffaria risultante dalla trasformazione di tubi della sottovoce 7304 49 in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) rientranti nella sottovoce 7304 41 del suddetto sistema armonizzato ‘.
Né, in contrario rispetto alle conclusioni che si vanno esponendo, vale opporre che la lavorazione effettuata da NOME in India – alla stregua RAGIONE_SOCIALE allegazioni e dei documenti dalla contribuente offerti, onde dimostrarne la valenza sostanziale ai sensi dell’art. 60 CDU, già ai giudici di merito, anche attraverso relazioni tecniche – sia stata svolta a freddo anziché a caldo.
A questo riguardo, la sentenza impugnata si sofferma in particolare su una perizia (‘recte’: consulenza) difensiva, rilevando che ‘ pure la stessa perizia di parte non solo si riferisce a merci successivamente esportate e importate, e non a quelle per cui è causa; ma non apporta elementi probatori riguardo all’asserita lavorazione a caldo (mentre le ricordate indagini RAGIONE_SOCIALE dimostrano mera lavorazione a freddo) ‘.
Emerge qui un altro errore in diritto attribuibile alla sentenza impugnata, che imputa alla contribuente un difetto di prova con riguardo ad una ritenuta necessaria lavorazione a caldo.
Infatti, come visto, alla stregua di entrambi i principi enunciati dalla Corte di giustizia, (anche) la pura e semplice lavorazione a freddo è idonea ad imprimere l’origine nel Paese o Territorio in cui è effettuata, alla sola condizione, generalmente applicabile, che si tratti di una ‘ trasformazione ‘, oltreché effettiva, sostanziale, dal punto di vista RAGIONE_SOCIALE caratteristiche tecniche od economiche del prodotto.
11. In ragione di quanto precede, i motivi in disamina sono fondati.
Ciò determina l’assorbimento di tutti gli altri, siccome incentrati su questioni giuridicamente gradate, essendo volti a denunciare l’erroneità della sentenza impugnata per aver addossato all’importatore l’onere della prova della buona fede (secondo e nono); per aver fondato la decisione sui ‘report’ dell’RAGIONE_SOCIALE pur privo di idoneità probatoria (quarto) anche alla luce della ‘ validità probatoria del reg. UE 2017/2093 ‘ (sesto e decimo); per aver non aver considerato le prove offerte dalla contribuente (quinto) per ‘ per mancanza di motivazione sull’assorbimento degli ulteriori motivi ‘ riproposti in appello (undicesimo).
In conseguenza dell’accoglimento dei motivi terzo (come riqualificato), settimo ed ottavo dianzi esaminati, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.
12. Non vi osta la circostanza – su cui il Collegio, in udienza, per il tramite della Presidente, ha espressamente invitato le parti ad interloquire – che, dinanzi alla Corte di giustizia – alla data dell’udienza stessa pendesse questione pregiudiziale in causa C -86/24, RAGIONE_SOCIALE (peraltro concernente l’importazione nell’UE di prodotti lavorati in India da NOME), volta a verificare ‘ se la regola primaria per la determinazione dell’origine relativa alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione RAGIONE_SOCIALE merci, prevista all’allegato 22 -01 del regolamento delegato 2015/2446, sia valida nella parte in cui esclude che per il cambiamento dell’origine dei tubi rifiniti a caldo di cui alla sottovoce 7304 11, conformi alla norma ASTM A312, sia sufficiente la loro trasformazione a freddo (riduzione a freddo) ‘. Infatti, di per sé, l’ordinanza di rinvio – dando per presupposto l”acquis’ RAGIONE_SOCIALE secondo cui la lavorazione a freddo può modificare in modo sostanziale le caratteristiche del prodotto – investiva prodotti diversi (tubi classificati alla TARGA_VEICOLO) da quelli vertiti nel presente giudizio, mirando dunque ad un’estensione del secondo principio di cui alla sentenza in causa C 210 -22. E, a sua volta, la sentenza su di essa ‘medio tempore’, in data 2
ottobre 2025, resa dalla Corte di giustizia, dopo aver espressamente confermato e fatto proprio l”acquis’ RAGIONE_SOCIALE (cfr. in part. punto 20) nei medesimi termini poc’anzi ricostruiti, con specifico riferimento a tali prodotti perviene -in integrale adesione alla prospettazione della Commissione secondo cui la ‘ trasformazione a freddo ‘ dei medesimi ‘ si distinguerebbe dalla trasformazione a freddo degli sbozzi di tubi, che sono prodotti semilavorati, oggetto della sentenza del 21 settembre 2023, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e che rientrano nella sottovoce 730449 del SA ‘ (punto 28) -alla conclusione che ‘ la differenza di trattamento quanto alla determinazione dell’origine, stabilita dalla regola primaria, tra una trasformazione a freddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730411 del SA e una trasformazione a freddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730449 del SA, è oggettivamente giustificata ‘ (punto 33).
13. Detto ciò, il Giudice di rinvio – dopo aver verificato le effettive voci e sottovoci dei prodotti importati ed esportati (in guisa da concretamente ricondurli rispettivamente nelle vv.dd. 7304 49 e 7304 41) e dopo aver ricostruito le lavorazioni realizzate prima dell’esportazione (tenendo conto anche della documentazione tecnica prodotta dalla contribuente) – è chiamato a dare pedissequa e rigorosa applicazione alla sentenza resa dalla Corte di giustizia nella suddetta causa C 210 -22 (cui il Giudice interno deve pianamente ossequio nell’applicazione del diritto unionale: cfr. già CGUE, 27 marzo 1980, in causa C -61/79, COGNOME , punto 16, secondo cui l’interpretazione di una norma di diritto unionale data in sede pregiudiziale opera ‘ex tunc’, poiché ‘ chiarisce a precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa ‘, cui ‘adde’, ad es., CGUE, 6 ottobre 2021, in causa C -561/19, RAGIONE_SOCIALE , punto 28, secondo cui ‘ il
meccanismo pregiudiziale mira a garantire in ogni circostanza al diritto dell’Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e a prevenire così divergenze interpretative di quest’ultimo che i Giudici nazionali ‘devono’ applicare e tende a garantire quest’applicazione, conferendo al Giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che possa generare il dovere di dare al diritto dell’Unione piena esecuzione nella cornice dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri ‘).
Conseguentemente, il Giudice di rinvio, in sede di sussunzione della fattispecie concreta nella cornice giuridica applicabile siccome sin qui delineata alla luce del diritto unionale, dovrà tenere in debito conto la rilevanza del cambiamento RAGIONE_SOCIALE sottovoci RAGIONE_SOCIALE importazioni della contribuente dall’India rispetto alle importazioni di RAGIONE_SOCIALE dalla Cina: cambiamento che il medesimo dovrà valutare sulla base RAGIONE_SOCIALE deduzioni e produzioni tecniche della contribuente circa la natura sostanziale, ex art. 60 CDU, della trasformazione operata da NOME, in rapporto all’effettiva portata RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dall’RAGIONE_SOCIALE in recepimento RAGIONE_SOCIALE relazioni dell’RAGIONE_SOCIALE.
13.1. Quanto a queste ultime, peraltro, si rammenta che trova applicazione il principio, parimenti di diretta derivazione unionale, secondo cui esse hanno bensì rilevanza probatoria, salvo però che non si limitino a contenere una mera descrizione dei fatti (CGUE 16 marzo 2017, in causa C -47/16, RAGIONE_SOCIALE SIA , punto 48; Cass. n. 10118 del 2017), atteso che ‘ dall’art. 9, paragrafo 2, del regolamento relativo alle indagini dell’Olaf (regolamento CEE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073/99) risulta difatti che le relazioni in questione costituiscono, al medesimo titolo e alle medesime condizioni di quelle redatte dagli ispettori amministrativi nazionali, elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene. Sicché soltanto se esse abbiano contenuto generico e quindi insoddisfacente le autorità doganali sono tenute a
ricercare elementi di prova supplementari (Corte giust. 26 ottobre 2017, causa C -407/16, «Aqua Pro» SIA, punto 60); nella giurisprudenza interna, cfr., da ultimo, Cass. ord. 12 gennaio 2018, n. 615) ‘ (Cass. n. 11631 del 2019, cit., in motiv., par. 4.3, p. 7). Ciò come ancora recentemente ribadito da questa S.C. (Cass. n. 4099 del 2024, in motiv., par. 6, p. 6: ‘ il Diritto dell’Unione esclude che le relazioni o informative RAGIONE_SOCIALE possano rappresentare da sole un elemento di prova sufficiente a determinare il disconoscimento dell’origine di un prodotto, se contengono solo una descrizione generale della situazione in questione ‘), in un caso del tutto analogo a quello che ne occupa (siccome ‘ avente ad oggetto tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio; altri di sezione circolare di acciai inossidabili; trafilati o laminati a freddo, dichiarati di origine RAGIONE_SOCIALE, di provenienza cinese (RPC) e ciò a seguito di indagine RAGIONE_SOCIALE, per non avere subito trasformazione tale da conferire alla merce l’origine RAGIONE_SOCIALE, con conseguente applicazione di dazio antidumping nella misura del 71% ‘): nel frangente, la RAGIONE_SOCIALE. ha in particolare precisato che dette relazioni, per regola generale, possiedono fede privilegiata per quanto ‘ attiene unicamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, ma non anche in relazione alla veridicità sostanziale di documenti esaminati dai pubblici ufficiali ‘ (tanto più in una fattispecie, quale quella sottoposta in allora all’esame della S.C., in cui ‘ gli estratti del rapporto RAGIONE_SOCIALE trascritti dal ricorrente non menzionano specifiche attività di analisi relative ai prodotti acquistati dall’azienda RAGIONE_SOCIALE di provenienza cinese, bensì indagini di carattere statistico, report di dichiarazioni di terzi e valutazioni ‘) (Id., in motiv., rispettiv. parr. 1 e 5, pp. 2 e 6).
All’esito, il Giudice di rinvio avrà altresì a definitivamente regolare, tra le parti, le spese di lite, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del terzo, come riqualificato, settimo ed ottavo motivo, rigettato il primo ed assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 16 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO relatore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME