Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11296/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO E AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO n. 4627/2015, depositata in data 27/10/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024;
Rilevato che:
Con ricorso proposto in primo grado dinanzi alla C.T.P. di Pavia, NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria notificato in data 5/3/2013 da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘l’agente della riscossione’ ), in seguito al mancato pagamento delle cartelle di pagamento presupposte.
Tra i motivi di impugnazione, la contribuente eccepì la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento.
Si difese l’agente della riscossione, che eccepì il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, oltre che l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività.
La RAGIONE_SOCIALE dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando la sua tardività (siccome proposto in data 24/10/2013) rispetto alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, notifica avvenuta in data 3/3/2013.
Su appello della contribuente, la C.T.R. ha dichiarato nulla l’iscrizione ipotecaria e ha rilevato la prescrizione decennale delle cartelle di pagamento presupposte.
Avverso la sentenza d’appello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.
Considerato che:
Per decidere sul ricorso dell’agente della riscossione è necessario acquisire i fascicoli dei giudizi di merito, allo scopo di verificare quale sia stato l’atto impugnato in prime cure e, di conseguenza, di giudicare sull’ammissibilità del ricorso dinanzi alla C.T.P.
Si impone, pertanto, un rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.