Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 577 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1651/2018 R.G. proposto da in , rappresentata e
RAGIONE_SOCIALE nella qualità indicata in ricorso, persona del legale rappresentante pro-tempore difesa dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro-tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2832/23/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, n. 23, depositata il 26.6.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
1.Il 7 ottobre 2014 il Tribunale di Brescia, nel corso del processo esecutivo iscritto al n. RG 3270/13, pronunciava un’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati presso il terzo debitore con la quale, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., attribuiva al creditore
procedente Banca Popolare di Milano S.C.ARAGIONE_SOCIALE una somma pari ad 1/5 della pensione netta mensile eccedente i 600,00 euro, dovuta dall’ente previdenziale INPS al sig. NOME COGNOME fino al saldo del credito, pari ad euro 14.458.424,49.
L’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione n. 2013/001/EM/000003270/0/001 del 4.5.2015, liquidava un’imposta di registro di euro 72.292,00, pari allo 0,50% dell’ammontare del credito ceduto.
Con ricorso del 6.7.2015, la Banca Popolare di Milano S.C.A.R.RAGIONE_SOCIALEora Banca Popolare di Milano S.p.A.) proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione, deducendo che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non aveva alcun effetto traslativo della titolarità del credito e si limitava ad assegnare somme sulla base di un titolo esecutivo che aveva già scontato un’autonoma e specifica tassazione in base all’importo liquidato.
Con sentenza n. 30/2016, depositata il 12.1.2016, la CTP di Brescia rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, rilevando che l’ordinanza di assegnazione costituiva un provvedimento traslativo del diritto di credito del sig. COGNOME nei confronti dell’INPS.
La Banca Popolare di Milano (che, per effetto di fusione con il Banco Popolare Soc. Coop. a r.lRAGIONE_SOCIALE ha poi costituito il BANCO BPM S.p.A., odierna ricorrente) proponeva appello avverso la predetta sentenza e la CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’impugnazione. In particolare, i giudici d’appello affermavano che ‘l’ordine rivolto dal giudice a Inps opera una cessione (ancorch é coatta e giudiziale) del credito vantato dal COGNOME, con attribuzione dello stesso alla banca procedente, con conseguente inevitabilità della applicazione dell’aliquota dell’art. 6 dello 0,50%’.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Il ricorso è affidato ad un unico motivo rubricato ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 del DPR n. 131 del 1986, dell’art. 8 comma 1 Tariffa parte prima DPR 131 del 1986 e art. 6 comma 1 della Tariffa, parte prima DPR 131/1986 ‘, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l’ordinanza di assegnazione, priva di effetto traslativo o costitutivo del credito, rientrasse tra agli atti previsti dagli artt. 37, 8, comma 1, e 6 del citato d.P.R.
1.1. Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Si osserva, preliminarmente, che l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta ad imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio. L’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al citato decreto precisa che tra tali atti sono compresi anche ‘i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione’ e assoggetta ad imposta in misura proporzionale gli atti ‘recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti’ (lett. a), gli atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (lett. b), e gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lett. c).
Sono invece assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, tra gli altri, gli atti ‘non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale’ (lett. d) e quelli ‘che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto’ (lett. e).
1.2. Questa Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto che ‘ l’art. 8 della Tariffa, contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta di registro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio», ha
inteso riferirsi specificamente all’istituto previsto dall’art. 505 c.p.c. e dagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., dal momento che è da presumere che quando una norma di diritto tributario fa riferimento ad un istituto privatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione che di tale rapporto abbia dato la legge civile o processuale civile. In tal modo, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono stati equiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione del profilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsi nell’effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito) che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01). La natura traslativa dell’ordinanza di assegnazione è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente statuito che «l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n. 19394 del 2017, Rv. 645386-01; Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv. 640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01) ‘ (Sez. 5 – , Ordinanza n. del 16/03/2021, Rv. 660879 – 01).
Pertanto, correttamente l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile nella specie l’art. 8, lett. a) della Tariffa, venendo appunto in rilievo un atto avente effetto traslativo.
1.3. Questa conclusione non può ritenersi smentita dalla pronuncia di questa Corte richiamata dalla difesa della ricorrente (Sez. 5, n. 9400 del 2007, Rv. 598197-01).
Tale sentenza, come già chiarito dalla Corte nell’ordinanza n. 7306 del 2021 citata, infatti, concernente la tassazione dell’ordinanza di
assegnazione ai creditori dei beni pignorati presso terzi, ‘ ha escluso che detto provvedimento contenga una statuizione di condanna (al pagamento di somme o alla consegna di merce), essendo finalizzata «alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato», con la conseguenza che essa non rientra tra le ipotesi di cui all’art. 8, lett. b) della Tariffa alle quali si applica l’imposta di registro in misura proporzionale. La medesima pronuncia non ha, tuttavia, affrontato la questione relativa alla efficacia traslativa dell’ordinanza di assegnazione e dunque la sua riconducibilità alle ipotesi di cui all’art. 8, lett. a) della Tariffa dal momento che tale disposizione non era stata evocata nella motivazione dell’atto impugnato. Piuttosto, in quell’occasione, si è precisato che, costituendo l’imposta di registro un’imposta d’atto, in caso di provvedimenti plurimi dell’autorità giudiziaria, «ciascuno ha propria ed autonoma veste a fine impositivo», con la conseguenza che «deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento (ordinanza di assegnazione) della cui registrazione si tratta».
1.4. Giova poi precisare che il giudice d’appello, con statuizione non contestata, ha delimitato la materia giustiziabile, così come definita dagli atti di parte, alla sola questione della natura dell’ordinanza di assegnazione, posto che il tema ‘…se davvero il credito trasferito è quello di 14.000.000 di euro, o non piuttosto il valore attuariale di una rendita di 200 euro mensili correlata all’età anagrafica del Sonzogni, non è stato oggetto neppure di un ‘accenno di ricorso”. Ne deriva l’inammissibilità della questione, peraltro solo adombrata dalla banca, concernente la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro (cfr. gli ultimi due righi di pag. 8 e i primi due di pag. 9 del ricorso).
Ad ogni modo, e per completezza, quanto alla ‘iniquità sostanziale di un’imposta di circa 70.000,00 euro su un provvedimento che attuerebbe la soddisfazione del creditore in ‘soli’ 70.000 annui
circa, quanti cioè sarebbero necessari per mettere insieme 14.000.000 di euro a ‘botte’ di 200 euro al mese’ (in questi termini la CTR, nella sentenza impugnata), si osserva che è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., fra le tante, Cass. nn. 3206, 3215 e 3217 del 2022, che richiamano Cass. n. 10420/2020 e, tra le più recenti Cass. n. 16027 del 2024) il principio per cui, in mancanza di espresso addebito all’esecutato del costo di registrazione, tale importo fa capo al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non al terzo pignorato, in base all’art. 95 c.p.c.; qualora per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris ), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata.
1.5. Stante l’infondatezza delle censure dedotte, che comporta l’assorbimento dell’ulteriore questione, anch’essa soltanto accennata, riguardante l’affermata duplicazione d’imposta, in relazione alla tassazione del decreto ingiuntivo, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il BANCO BPM S.P.A. al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che quantifica in € 5.880,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, 29 novembre 2024