Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4382 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4382 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22428/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2415/2022 depositata il 08/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato intimazione di pagamento fondato su cartelle di pagamento, lamentando la mancata notifica di avviso bonario ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e vizi di notifica delle cartelle.
La Commissione Tributaria Regionale (CTP) di Milano ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, a sua volta, ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente.
Ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata ad un motivo.
Resta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce « nullità e illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del Dlgs 546/1992, nonché la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 340, primo comma nn. 3 e 4 c.p.c. », perché, fissata l’udienza per la trattazione in data 17.5.2022 alle ore 9.30 e successivamente rinviata, con avviso notificato il 13.5.2022, alle ore 10.30, la causa venne trattata alle ore 9.30 del 17.5.2022 in assenza dei rappresentanti delle parti, come risultante dal processo verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente del Collegio.
Il motivo è fondato.
Premesso che la violazione denunziata, rappresentando un error in procedendo , va ricondotta al paradigma censorio di cui al n. 4 de ll’art. 360 comma 1 c.p.c. e non al n. 3 ( error in iudicando ), va rammentato che, in tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. n. 19579 del 2018; Cass. n. 3559 del 2010; Cass. n. 10678 del 2009; Cass. n. 14380 del 2007; Cass. n. 20852 del 2005; Cass. n. 10099 del 2001; Cass. n. 5643 del 2001; Cass. n. 5986 del 2001).
Il medesimo principio deve applicarsi nella fattispecie in esame in cui è stato leso il diritto della parte al contraddittorio nella fase decisionale, essendosi impedito, con la trattazione anticipata rispetto all’orario comunicato alle parti, la sua partecipazione all’udienza di discussio ne. Da quanto esposto in ricorso per autosufficienza che riporta puntualmente il contenuto degli atti processuali in questione, risulta, infatti, che, comunicato il rinvio dell’udienza fissata per il 17.5.2022 ore 10.30, la stessa venne tenuta anticipatamente, alle ore 9.30, in assenza dei rappresentanti delle parti.
Conclusivamente la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05/11/2024.