Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4382 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4382  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22428/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE;
-intimata- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.    MILANO  n.  2415/2022 depositata il 08/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
 RAGIONE_SOCIALE  ha  impugnato  intimazione  di pagamento  fondato  su  cartelle  di  pagamento,  lamentando  la mancata  notifica di avviso bonario ex art. 36  bis d.P.R. n. 600/1973 e vizi di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle.
 La  Commissione  Tributaria  Regionale  (CTP)  di  Milano  ha dichiarato il ricorso inammissibile.
 Con  la  sentenza  in  epigrafe  la  Commissione  Tributaria Regionale (CTR)  della Lombardia,  a  sua  volta, ha  dichiarato inammissibile l’appello della contribuente.
 Ha  proposto  ricorso  per  cassazione  la  società  che  si  è affidata ad un motivo.
Resta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce « nullità e illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del Dlgs 546/1992, nonché la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 340, primo comma nn. 3 e 4 c.p.c. », perché, fissata l’udienza per la trattazione in data 17.5.2022 alle ore 9.30 e successivamente rinviata, con avviso notificato il 13.5.2022, alle ore 10.30, la causa venne trattata alle ore 9.30 del 17.5.2022 in assenza dei rappresentanti RAGIONE_SOCIALE parti, come risultante dal processo verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente del Collegio.
Il motivo è fondato.
Premesso che la violazione denunziata, rappresentando un error in procedendo , va ricondotta al paradigma censorio di cui al n. 4 de ll’art. 360 comma 1 c.p.c. e non al n. 3 ( error in iudicando ), va rammentato che, in tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. n. 19579 del 2018; Cass. n. 3559 del 2010; Cass. n. 10678 del 2009; Cass. n. 14380 del 2007; Cass. n. 20852 del 2005; Cass. n. 10099 del 2001; Cass. n. 5643 del 2001; Cass. n. 5986 del 2001).
Il medesimo principio deve applicarsi nella fattispecie in esame in cui è stato leso il diritto della parte al contraddittorio nella fase decisionale, essendosi impedito, con la trattazione anticipata rispetto all’orario comunicato alle parti, la sua partecipazione all’udienza di discussio ne. Da quanto esposto in ricorso per autosufficienza che riporta puntualmente il contenuto degli atti processuali in questione, risulta, infatti, che, comunicato il rinvio dell’udienza fissata per il 17.5.2022 ore 10.30, la stessa venne tenuta anticipatamente, alle ore 9.30, in assenza dei rappresentanti RAGIONE_SOCIALE parti.
Conclusivamente la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia  alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in  diversa  composizione  deciderà  anche  sulle  spese  del  presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05/11/2024.