Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4705 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4705  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5114/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore , domiciliata  in  Roma  alla  INDIRIZZO  presso  gli  uffici AVV_NOTAIO‘Avvocatura Generale AVV_NOTAIOo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona  del legale rappresentante pro  tempore , elettivamente  domiciliata  in  Roma  alla  INDIRIZZO presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-controricorrente- avverso la SENTENZA AVV_NOTAIOa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 2041/2016 depositata il 20 luglio 2016
Udita  la  relazione  svolta  nell’adunanza  camerale  del  21  gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La   RAGIONE_SOCIALE   RAGIONE_SOCIALE   AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE
notificava alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), trasformatasi da RAGIONE_SOCIALE semplice in RAGIONE_SOCIALE di capitali con atto pubblico del 28 agosto 2008, un avviso di accertamento con il quale, ritenuta illegittima l’opzione per il regime di tassazione su base catastale di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 esercitata dalla contribuente, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2008, rideterminava il reddito imponibile ai fini AVV_NOTAIO‘IRES e AVV_NOTAIO‘IRAP afferente al suindicato arco temporale, operando le conseguenti riprese fiscali e irrogando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
La prefata RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale AVV_NOTAIO‘Emilia -Romagna, la quale, con sentenza n. 2041/2016 del 20 luglio 2016, in accoglimento AVV_NOTAIO‘appello  AVV_NOTAIOa  parte  privata,  annullava  l’avviso  di  accertamento impugnato.
A fondamento AVV_NOTAIOa decisione assunta il collegio regionale osservava che: -in virtù del combinato disposto degli artt. 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006, 2, comma 1, del D.M. n. 213 del 2007 (emanato ai sensi del comma 1095 AVV_NOTAIO‘art. 1 AVV_NOTAIOa citata legge) e 1, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997, l’opzione in discorso poteva essere legittimamente esercitata a partire AVV_NOTAIO‘inizio del periodo d’imposta o AVV_NOTAIO‘attività, che per le RAGIONE_SOCIALE di capitali deve essere individuato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 76 del TUIR; -il comma 2 del predetto art. 76 dispone che «il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE o AVV_NOTAIO‘ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo», precisando che, «se la durata AVV_NOTAIO‘esercizio o del periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è
costituito  dall’anno  solare»; -alla  luce  di  ciò,  «il  primo  periodo d’imposta  da  prendere  in  considerazione  per  la  valida  espressione AVV_NOTAIOa volontà di esercitare l’opzione e(ra) quello seguìto alla trasformazione  in  RAGIONE_SOCIALE  a  responsabilità  limitata,  ossia  dal  1° settembre al 31 dicembre 2008».
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La  causa  è  stata  avviata  alla  trattazione  in  camera  di  consiglio,  ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, AVV_NOTAIOo stesso articolo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con  il  primo  motivo  di  ricorso,  formulato  ai  sensi  AVV_NOTAIO‘art.  360, comma  1,  n.  3)  c.p.c.,  sono  denunciate  la  violazione  e  la  falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006, del D.M. n. 213 del 2007 e degli artt. 7 e 76 del TUIR.
1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’affermare che, ai fini del legittimo esercizio AVV_NOTAIO‘opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa  L.  n.  296  del  2006,  potesse  essere  considerato  autonomo periodo d’imposta l’arco temporale compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2008.
1.2 Viene al riguardo obiettato che, a mente AVV_NOTAIO‘art. 76, comma 2, del TUIR, il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione  AVV_NOTAIO‘ente  determinato  dalla  legge  o  dall’atto  costitutivo  e che, nel caso di specie, l’art. 23 AVV_NOTAIOo statuto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE prevedeva  la  chiusura  degli  esercizi  sociali  al  31  dicembre  di  ogni anno, in tal modo  .
Con il  secondo  motivo, proposto in via gradata ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
2.1 Si rimprovera  al  collegio  di appello  di  aver  trascurato  di considerare che, a mente AVV_NOTAIO‘art. 23 AVV_NOTAIOo statuto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE,  la  durata  AVV_NOTAIO‘esercizio  sociale  coincideva  con  quella  AVV_NOTAIO‘anno solare, sicchè non poteva ritenersi valida l’opzione per un determinato regime RAGIONE_SOCIALE  esercitata  dalla  RAGIONE_SOCIALE  in  riferimento  a un periodo d’imposta decorrente dal 1° settembre.
Il primo motivo pone una questione interpretativa sulla quale non constano precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità.
3.1 Conviene, pertanto, anzitutto ricostruire la disciplina normativa di riferimento, la quale è costituita da:
(A)L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007)
-Art. 1, comma 1093:
«Le RAGIONE_SOCIALE di persone, le RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata e le RAGIONE_SOCIALE cooperative, che rivestono la qualifica di RAGIONE_SOCIALE agricola ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 32 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
-Art. 1, comma 1095:
«Con decreto del AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE, di concerto con  il  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALE,  sono dettate le modalità applicative del comma 1093»;
(B)D.M. 27 settembre 2007, n. 213, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 1095, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006
-Art. 1:
«L’opzione  per  l’imposizione  dei  redditi  ai  sensi  AVV_NOTAIO‘articolo  32  del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
AVV_NOTAIOa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  prevista  dall’articolo  1,  comma  1093,  AVV_NOTAIOa  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  può  essere  esercitata  dalle  RAGIONE_SOCIALE  di persone,  dalle  RAGIONE_SOCIALE  a  responsabilità limitata e dalle RAGIONE_SOCIALE cooperative,  che  rivestono  la  qualifica  di  RAGIONE_SOCIALE  agricola  ai  sensi AVV_NOTAIO‘articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99»;
-Art. 2:
«1. Ai fini RAGIONE_SOCIALE modalità di esercizio AVV_NOTAIO‘opzione di cui all’articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
L’opzione perde efficacia con effetto dal periodo di imposta in cui per i soggetti indicati all’articolo 1 vengono meno i requisiti prescritti dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99»;
-Art. 6:
«Le RAGIONE_SOCIALE di persone, le RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata e le RAGIONE_SOCIALE cooperative che posseggano i requisiti sostanziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sin dall’inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono optare per il regime impositivo di cui all’articolo 1 a partire dal medesimo periodo di imposta, se inseriscono nella ragione sociale o nella denominazione sociale l’indicazione di ed adeguano lo statuto entro il primo periodo di imposta per il quale è esercitata l’opzione»; (C)D.P.R. n. 442 del 1997:
-Art. 1:
«1. L’opzione e la revoca di regimi di determinazione AVV_NOTAIO‘imposta o di  regimi  contabili  si  desumono  da  comportamenti  concludenti  del contribuente  o  dalle  modalità  di  tenuta  RAGIONE_SOCIALE  scritture  contabili.  La validità AVV_NOTAIO‘opzione e AVV_NOTAIOa relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio AVV_NOTAIO‘anno o AVV_NOTAIO‘attività. È comunque  consentita  la  variazione  AVV_NOTAIO‘opzione  e  AVV_NOTAIOa  revoca  nel caso  di  modifica   del  relativo  sistema  in  conseguenza  di  nuove
disposizioni normative.
In presenza  di  fusione  o  scissione di RAGIONE_SOCIALE il  regime  di determinazione AVV_NOTAIO‘imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l’applicazione, ove necessario, RAGIONE_SOCIALE norme  contenute  nell’art. 36  del decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
-Art. 2:
«1. Il contribuente è obbligato a comunicare  l’opzione  di cui all’articolo  1  nella  prima  dichiarazione  annuale  IVA  da  presentare successivamente alla scelta operata.
Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione AVV_NOTAIOa dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed  i  termini  previsti  per  la  presentazione  AVV_NOTAIOa  dichiarazione  dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale AVV_NOTAIO‘imposta sul valore aggiunto.
Resta ferma la validità AVV_NOTAIO‘opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva  o  irregolare  comunicazione,  sanzionabili  secondo  le  vigenti disposizioni».
3.2 Dalla  lettura  coordinata  RAGIONE_SOCIALE  disposizioni  che  precedono  si ricava che:
-l’opzione per il regime impositivo su base catastale ex art. 32 del TUIR deve essere esercitata dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indicate nell’art. 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006 secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 213 del 2007, emanato in attuazione AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 1095, AVV_NOTAIOa stessa legge;
-tale decreto ministeriale, all’art. 2, comma  1, rinvia alle disposizioni  contenute  nel  D.P.R.  n.  442  del  1997  («Regolamento recante norme per il riordino AVV_NOTAIOa disciplina RAGIONE_SOCIALE opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette»);
-il  richiamato  D.P.R.,  a  sua  volta,  prevede  che  l’opzione  per  un regime di determinazione AVV_NOTAIO‘imposta può essere alternativamente esercitata: (a)mediante comunicazione inserita nella prima
dichiarazione  da  presentare  successivamente  alla  scelta  operata; (b) «per facta concludentia» con una condotta attuativa tenuta «sin dall’inizio AVV_NOTAIO‘anno o AVV_NOTAIO‘attività»;
-in base alla norma transitoria contenuta nell’art. 6 del D.M. n. 213 del 2007, l’opzione può essere esercitata già a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore AVV_NOTAIOo stesso decreto, alle condizioni ivi previste (possesso dei requisiti sostanziali di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 99 del 2004 fin all’inizio del periodo d’imposta; inserimento nella ragione sociale o nella denominazione sociale AVV_NOTAIO‘indicazione di ; adeguamento AVV_NOTAIOo statuto entro la fine del periodo di imposta);
-a decorrere dal primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.M. citato, l’opzione è esercitabile secondo le modalità di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997, operanti in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2, comma 1, AVV_NOTAIOo stesso decreto ministeriale; conseguentemente, essa deve essere comunicata nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta operata, potendo altrimenti essere desunta da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili «sin dall’inizio AVV_NOTAIO‘anno o AVV_NOTAIO‘attività».
3.3 Tanto premesso, e venendo alla concreta vicenda in esame, va osservato che in data 28 agosto 2008 la RAGIONE_SOCIALE si trasformò da RAGIONE_SOCIALE  semplice  in  RAGIONE_SOCIALE  a  responsabilità  limitata,  inserì  nella propria denominazione l’indicazione «RAGIONE_SOCIALE agricola» e modificò lo statuto  con  la  previsione  che  da  lì  in  poi  il  suo  oggetto  sociale sarebbe  stato  costituito  dall’esercizio  esclusivo  RAGIONE_SOCIALE  attività  di  cui all’art. 2135 c.c..
3.4 Orbene,  il  periodo  compreso  fra  tale  data  e  la  fine  AVV_NOTAIO‘anno solare  2008  doveva  formare  oggetto  AVV_NOTAIOa  prima  dichiarazione annuale  che  la  RAGIONE_SOCIALE  era  tenuta  a  presentare,  considerato  che: (a)ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 76, comma 2, del TUIR, il periodo d’imposta dei
soggetti passivi IRES è costituito dall’esercizio o periodo di gestione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE o AVV_NOTAIO‘ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo; (b)in  base a quanto allegato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,  l’esercizio  sociale  AVV_NOTAIOa  RAGIONE_SOCIALE  coincideva  con l’anno solare.
3.5 Con tale dichiarazione la RAGIONE_SOCIALE poteva, quindi, legittimamente esercitare l’opzione, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997, con riferimento alla parte del periodo d’imposta successiva all’inizio AVV_NOTAIOa sua attività (28 agosto -31 dicembre 2008).
Del  resto,  a  mente  AVV_NOTAIO‘art.  1,  comma  1,  AVV_NOTAIOo  stesso  D.P.R., l’esercizio AVV_NOTAIO‘opzione sarebbe stato desumibile anche da comportamenti attuativi tenuti dalla RAGIONE_SOCIALE fin dall’inizio AVV_NOTAIO‘attività,  e  non  necessariamente  fin  dall’inizio  AVV_NOTAIO‘anno,  stante l’alternatività  RAGIONE_SOCIALE  due  situazioni  ivi  contemplate,  palesata  dall’uso AVV_NOTAIOa congiunzione disgiuntiva .
3.6 Vanno conclusivamente affermati i seguenti princìpi di diritto:
<> ;
<> .
3.7 Per  quanto  precede,  va  esclusa  la  sussistenza  del  denunciato  .
3.8 Non osta alle conclusioni appena esposte la difforme interpretazione fornita dall’RAGIONE_SOCIALE con la circolare n. 50/E emanata dalla RAGIONE_SOCIALE Normativa il 1° ottobre 2010, trattandosi di mero documento di prassi non costituente fonte di diritto e non vincolante per il contribuente, per gli uffici gerarchicamente subordinati e per la stessa autorità che l’ha emanato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23031/2007), né tantomeno per il giudice, il quale, in caso di contenzioso, deve enucleare il corretto significato da attribuire alle disposizioni, senza che possa attribuirsi rilievo decisivo all’orientamento esegetico AVV_NOTAIO‘Amministrazione, quand’anche espresso in atti formali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 15886/2024).
Il secondo motivo, proposto in via gradata, è anch’esso infondato.
4.1 La circostanza che si assume non essere stata esaminata dalla CTR -ovvero l’esistenza di un articolo AVV_NOTAIOo statuto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE che prevedeva la coincidenza AVV_NOTAIO‘esercizio sociale con l’anno solare -, oltre a non costituire un vero e proprio , nei termini esplicitati dalle Sezioni Unite con l’arresto n. 8053/2014, non appare decisiva, cioè idonea a determinare un esito diverso AVV_NOTAIOa controversia, alla luce di quanto si è detto sopra in sede di scrutinio del precedente mezzo di gravame, e cioè che l’opzione per il regime impositivo su base catastale poteva essere legittimamente esercitata dalla contribuente, per il periodo d’imposta 2008, con riferimento all’arco temporale decorrente dall’inizio AVV_NOTAIO‘attività sociale, anche se
di durata inferiore all’anno.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
La  novità  AVV_NOTAIOa  questione  giuridica  trattata  giustifica  l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità fra le parti.
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del  D.P.R.  n.  115  del  2002,  essendo  applicabile  all’RAGIONE_SOCIALE -in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012 -la disposizione recata  dall’art.  158,  comma  1,  lettera  a),  AVV_NOTAIOo  stesso  D.P.R., prevedente  la  prenotazione  a  debito  del  contributo  unificato  in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche.
P.Q.M.
La  Corte  rigetta  il  ricorso  e  compensa  interamente  fra  le  parti  le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma,  nella camera  di  consiglio AVV_NOTAIOa  Sezione