Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4705 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5114/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici AVV_NOTAIO‘Avvocatura Generale AVV_NOTAIOo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-controricorrente- avverso la SENTENZA AVV_NOTAIOa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 2041/2016 depositata il 20 luglio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE
notificava alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), trasformatasi da RAGIONE_SOCIALE semplice in RAGIONE_SOCIALE di capitali con atto pubblico del 28 agosto 2008, un avviso di accertamento con il quale, ritenuta illegittima l’opzione per il regime di tassazione su base catastale di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 esercitata dalla contribuente, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2008, rideterminava il reddito imponibile ai fini AVV_NOTAIO‘IRES e AVV_NOTAIO‘IRAP afferente al suindicato arco temporale, operando le conseguenti riprese fiscali e irrogando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
La prefata RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale AVV_NOTAIO‘Emilia -Romagna, la quale, con sentenza n. 2041/2016 del 20 luglio 2016, in accoglimento AVV_NOTAIO‘appello AVV_NOTAIOa parte privata, annullava l’avviso di accertamento impugnato.
A fondamento AVV_NOTAIOa decisione assunta il collegio regionale osservava che: -in virtù del combinato disposto degli artt. 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006, 2, comma 1, del D.M. n. 213 del 2007 (emanato ai sensi del comma 1095 AVV_NOTAIO‘art. 1 AVV_NOTAIOa citata legge) e 1, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997, l’opzione in discorso poteva essere legittimamente esercitata a partire AVV_NOTAIO‘inizio del periodo d’imposta o AVV_NOTAIO‘attività, che per le RAGIONE_SOCIALE di capitali deve essere individuato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 76 del TUIR; -il comma 2 del predetto art. 76 dispone che «il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE o AVV_NOTAIO‘ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo», precisando che, «se la durata AVV_NOTAIO‘esercizio o del periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è
costituito dall’anno solare»; -alla luce di ciò, «il primo periodo d’imposta da prendere in considerazione per la valida espressione AVV_NOTAIOa volontà di esercitare l’opzione e(ra) quello seguìto alla trasformazione in RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata, ossia dal 1° settembre al 31 dicembre 2008».
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, AVV_NOTAIOo stesso articolo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006, del D.M. n. 213 del 2007 e degli artt. 7 e 76 del TUIR.
1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’affermare che, ai fini del legittimo esercizio AVV_NOTAIO‘opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006, potesse essere considerato autonomo periodo d’imposta l’arco temporale compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2008.
1.2 Viene al riguardo obiettato che, a mente AVV_NOTAIO‘art. 76, comma 2, del TUIR, il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione AVV_NOTAIO‘ente determinato dalla legge o dall’atto costitutivo e che, nel caso di specie, l’art. 23 AVV_NOTAIOo statuto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE prevedeva la chiusura degli esercizi sociali al 31 dicembre di ogni anno, in tal modo .
Con il secondo motivo, proposto in via gradata ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
2.1 Si rimprovera al collegio di appello di aver trascurato di considerare che, a mente AVV_NOTAIO‘art. 23 AVV_NOTAIOo statuto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, la durata AVV_NOTAIO‘esercizio sociale coincideva con quella AVV_NOTAIO‘anno solare, sicchè non poteva ritenersi valida l’opzione per un determinato regime RAGIONE_SOCIALE esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE in riferimento a un periodo d’imposta decorrente dal 1° settembre.
Il primo motivo pone una questione interpretativa sulla quale non constano precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità.
3.1 Conviene, pertanto, anzitutto ricostruire la disciplina normativa di riferimento, la quale è costituita da:
(A)L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007)
-Art. 1, comma 1093:
«Le RAGIONE_SOCIALE di persone, le RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata e le RAGIONE_SOCIALE cooperative, che rivestono la qualifica di RAGIONE_SOCIALE agricola ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 32 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
-Art. 1, comma 1095:
«Con decreto del AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE, di concerto con il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, sono dettate le modalità applicative del comma 1093»;
(B)D.M. 27 settembre 2007, n. 213, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 1095, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006
-Art. 1:
«L’opzione per l’imposizione dei redditi ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 32 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
AVV_NOTAIOa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevista dall’articolo 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere esercitata dalle RAGIONE_SOCIALE di persone, dalle RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata e dalle RAGIONE_SOCIALE cooperative, che rivestono la qualifica di RAGIONE_SOCIALE agricola ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99»;
-Art. 2:
«1. Ai fini RAGIONE_SOCIALE modalità di esercizio AVV_NOTAIO‘opzione di cui all’articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
L’opzione perde efficacia con effetto dal periodo di imposta in cui per i soggetti indicati all’articolo 1 vengono meno i requisiti prescritti dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99»;
-Art. 6:
«Le RAGIONE_SOCIALE di persone, le RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata e le RAGIONE_SOCIALE cooperative che posseggano i requisiti sostanziali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sin dall’inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono optare per il regime impositivo di cui all’articolo 1 a partire dal medesimo periodo di imposta, se inseriscono nella ragione sociale o nella denominazione sociale l’indicazione di ed adeguano lo statuto entro il primo periodo di imposta per il quale è esercitata l’opzione»; (C)D.P.R. n. 442 del 1997:
-Art. 1:
«1. L’opzione e la revoca di regimi di determinazione AVV_NOTAIO‘imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. La validità AVV_NOTAIO‘opzione e AVV_NOTAIOa relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio AVV_NOTAIO‘anno o AVV_NOTAIO‘attività. È comunque consentita la variazione AVV_NOTAIO‘opzione e AVV_NOTAIOa revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove
disposizioni normative.
In presenza di fusione o scissione di RAGIONE_SOCIALE il regime di determinazione AVV_NOTAIO‘imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l’applicazione, ove necessario, RAGIONE_SOCIALE norme contenute nell’art. 36 del decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
-Art. 2:
«1. Il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione AVV_NOTAIOa dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione AVV_NOTAIOa dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale AVV_NOTAIO‘imposta sul valore aggiunto.
Resta ferma la validità AVV_NOTAIO‘opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni».
3.2 Dalla lettura coordinata RAGIONE_SOCIALE disposizioni che precedono si ricava che:
-l’opzione per il regime impositivo su base catastale ex art. 32 del TUIR deve essere esercitata dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indicate nell’art. 1, comma 1093, AVV_NOTAIOa L. n. 296 del 2006 secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 213 del 2007, emanato in attuazione AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 1095, AVV_NOTAIOa stessa legge;
-tale decreto ministeriale, all’art. 2, comma 1, rinvia alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 442 del 1997 («Regolamento recante norme per il riordino AVV_NOTAIOa disciplina RAGIONE_SOCIALE opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette»);
-il richiamato D.P.R., a sua volta, prevede che l’opzione per un regime di determinazione AVV_NOTAIO‘imposta può essere alternativamente esercitata: (a)mediante comunicazione inserita nella prima
dichiarazione da presentare successivamente alla scelta operata; (b) «per facta concludentia» con una condotta attuativa tenuta «sin dall’inizio AVV_NOTAIO‘anno o AVV_NOTAIO‘attività»;
-in base alla norma transitoria contenuta nell’art. 6 del D.M. n. 213 del 2007, l’opzione può essere esercitata già a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore AVV_NOTAIOo stesso decreto, alle condizioni ivi previste (possesso dei requisiti sostanziali di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 99 del 2004 fin all’inizio del periodo d’imposta; inserimento nella ragione sociale o nella denominazione sociale AVV_NOTAIO‘indicazione di ; adeguamento AVV_NOTAIOo statuto entro la fine del periodo di imposta);
-a decorrere dal primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.M. citato, l’opzione è esercitabile secondo le modalità di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997, operanti in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2, comma 1, AVV_NOTAIOo stesso decreto ministeriale; conseguentemente, essa deve essere comunicata nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta operata, potendo altrimenti essere desunta da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili «sin dall’inizio AVV_NOTAIO‘anno o AVV_NOTAIO‘attività».
3.3 Tanto premesso, e venendo alla concreta vicenda in esame, va osservato che in data 28 agosto 2008 la RAGIONE_SOCIALE si trasformò da RAGIONE_SOCIALE semplice in RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata, inserì nella propria denominazione l’indicazione «RAGIONE_SOCIALE agricola» e modificò lo statuto con la previsione che da lì in poi il suo oggetto sociale sarebbe stato costituito dall’esercizio esclusivo RAGIONE_SOCIALE attività di cui all’art. 2135 c.c..
3.4 Orbene, il periodo compreso fra tale data e la fine AVV_NOTAIO‘anno solare 2008 doveva formare oggetto AVV_NOTAIOa prima dichiarazione annuale che la RAGIONE_SOCIALE era tenuta a presentare, considerato che: (a)ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 76, comma 2, del TUIR, il periodo d’imposta dei
soggetti passivi IRES è costituito dall’esercizio o periodo di gestione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE o AVV_NOTAIO‘ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo; (b)in base a quanto allegato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’esercizio sociale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE coincideva con l’anno solare.
3.5 Con tale dichiarazione la RAGIONE_SOCIALE poteva, quindi, legittimamente esercitare l’opzione, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997, con riferimento alla parte del periodo d’imposta successiva all’inizio AVV_NOTAIOa sua attività (28 agosto -31 dicembre 2008).
Del resto, a mente AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 1, AVV_NOTAIOo stesso D.P.R., l’esercizio AVV_NOTAIO‘opzione sarebbe stato desumibile anche da comportamenti attuativi tenuti dalla RAGIONE_SOCIALE fin dall’inizio AVV_NOTAIO‘attività, e non necessariamente fin dall’inizio AVV_NOTAIO‘anno, stante l’alternatività RAGIONE_SOCIALE due situazioni ivi contemplate, palesata dall’uso AVV_NOTAIOa congiunzione disgiuntiva .
3.6 Vanno conclusivamente affermati i seguenti princìpi di diritto:
<> ;
<> .
3.7 Per quanto precede, va esclusa la sussistenza del denunciato .
3.8 Non osta alle conclusioni appena esposte la difforme interpretazione fornita dall’RAGIONE_SOCIALE con la circolare n. 50/E emanata dalla RAGIONE_SOCIALE Normativa il 1° ottobre 2010, trattandosi di mero documento di prassi non costituente fonte di diritto e non vincolante per il contribuente, per gli uffici gerarchicamente subordinati e per la stessa autorità che l’ha emanato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23031/2007), né tantomeno per il giudice, il quale, in caso di contenzioso, deve enucleare il corretto significato da attribuire alle disposizioni, senza che possa attribuirsi rilievo decisivo all’orientamento esegetico AVV_NOTAIO‘Amministrazione, quand’anche espresso in atti formali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 15886/2024).
Il secondo motivo, proposto in via gradata, è anch’esso infondato.
4.1 La circostanza che si assume non essere stata esaminata dalla CTR -ovvero l’esistenza di un articolo AVV_NOTAIOo statuto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE che prevedeva la coincidenza AVV_NOTAIO‘esercizio sociale con l’anno solare -, oltre a non costituire un vero e proprio , nei termini esplicitati dalle Sezioni Unite con l’arresto n. 8053/2014, non appare decisiva, cioè idonea a determinare un esito diverso AVV_NOTAIOa controversia, alla luce di quanto si è detto sopra in sede di scrutinio del precedente mezzo di gravame, e cioè che l’opzione per il regime impositivo su base catastale poteva essere legittimamente esercitata dalla contribuente, per il periodo d’imposta 2008, con riferimento all’arco temporale decorrente dall’inizio AVV_NOTAIO‘attività sociale, anche se
di durata inferiore all’anno.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
La novità AVV_NOTAIOa questione giuridica trattata giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità fra le parti.
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’RAGIONE_SOCIALE -in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012 -la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), AVV_NOTAIOo stesso D.P.R., prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa Sezione