Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33639 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4260/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 2156/2023, depositata il 14 luglio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE, in data 8 gennaio 2019, proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari avverso l’intimazione di pagamento n. 014 2018 90093466 79/000, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE le intimava il pagamento di euro 398.542,25 relativo a n. 23 cartelle di pagamento. La ricorrente impugnava, inoltre, gli estratti di ruolo relativi a tutte le cartelle esistenti negli archivi dell’RAGIONE_SOCIALE afferenti alla ricorrente alla data del 5 dicembre 2018, non compresi nella stessa intimazione di pagamento. In particolare, la ricorrente, evidenziava come gran parte RAGIONE_SOCIALE cartelle contenute nell’intimazione di pagamento e nell’estratto di ruolo erano state oggetto di pignoramento mobiliare, effettuato in data 29 gennaio 2013 dai funzionari incaricati dalla RAGIONE_SOCIALE, affiancati dai militari della Guardia di Finanza, in virtù dei poteri di accertamento conferiti dall’art. 35, comma 25 -bis del d.l. n. 223/2006, impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari con ricorso incardinato con R.G. n. 1461/13.
Con sentenza n. 161/11/13, depositata in data 11 luglio 2013, la Commissione tributaria provinciale di Bari aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che il pignoramento, essendo un atto dell’esecuzione forzata, dovesse essere contestato innanzi al giudice ordinario.
Avverso tale sentenza, la ricorrente presentava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, con sentenza n. 1194/05/15 in data 11 maggio 2015, accoglieva l’appello , rimettendo la causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale affinché valutasse le eccezioni riguardanti le cartelle poste a base del pignoramento e se le stesse fossero state correttamente notificate.
RAGIONE_SOCIALE impugnava tale sentenza innanzi alla Corte di cassazione , contestando la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 13913 del 21 marzo 2017, rigettava il ricorso, condividendo il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario.
Pertanto, la Commissione tributaria regionale trasmetteva d’ufficio alla Commissione tributaria provinciale di Bari la sentenza n. 1194/05/2015, cosicché la causa veniva rimessa sul ruolo -R.G. 823/2019 -con la notifica alle parti dell’avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. 546/92.
La Commissione tributaria provinciale di Bari, riuniti i due giudizi (R.G. 39/2019 e 823/2019), con sentenza n. 1336/6/2019, decideva la causa dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in relazione agli atti recanti pretese di natura non tributaria, mentre confermava la correttezza formale dell’atto opposto .
-Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto di appello.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, ribadendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame opposto e chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 2156/2023, depositata il 14 Luglio 2023, la Corte di giustizia di secondo grado della Puglia ha rigettato l’appello , confermando la decisione di primo grado.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
4. -Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c. n. 3 e 5), laddove la pronuncia impugnata ha affermato che ‘ all’esito RAGIONE_SOCIALE scrutinio di secondo grado, la notifica degli atti preliminari, ovvero intimazione e il pignoramento (ricorsi riuniti n. 39/2018 e 1461/2013-823/2019 dopo la pronuncia di Cassazione) risulta essere stata provata mediante il deposito degli estratti di ruolo e RAGIONE_SOCIALE ricevute di notifica allegati ai fascicoli dei giudizi svoltisi nel primo grado. La documentazione presentata a tal fine non è stata illo tempore specificatamente contestata dalla società e, pertanto, qualsiasi lamentela in merito, in questa sede, deve essere considerata tardiva. Inoltre, l’appellante non ha sollevato alcuna eccezione riguardo alle informazioni materiali contenute negli estratti di ruolo prodotti nel primo grado di entrambi i giudizi richiamati nella sentenza impugnata, il che comporta che anche su questo punto sia ormai definitivamente formata una non contestazione coperta dal giudicato di prime cure .’ Parte ricorrente evidenzia che tra gli allegati prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE nel fascicolo relativo al pignoramento immobiliare sono state inserite le copie di pochissime relate di notifica e semplici interrogazioni telematiche che presuppongono la prova dell’avvenuta regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, rispetto alle 145 cartelle contenute negli estratti di ruolo e tantomeno ha prodotto alcuna copia conforme RAGIONE_SOCIALE cartelle contenute nel pignoramento immobiliare, per cui non sarebbe dato possibile evincere sulla base di quali presupposti i giudici hanno dichiarato che tutte le cartelle contenute nel pignoramento immobiliare, nell’intimazione di pagamento e negli estratti di ruolo, sono state correttamente, regolarmente e validamente notificate. La stessa RAGIONE_SOCIALE, già nelle controdeduzioni depositate in occasione della sua
costituzione in giudizio nel ricorso contro l’avviso di intimazione e gli estratti di ruolo (R.G. 39/2019), riporta un elenco di cartelle oggetto del giudizio R.G. 1461/2013, costituenti solo una parte RAGIONE_SOCIALE cartelle di cui agli estratti di ruolo, di cui non è stata in grado neanche di riportare la data in cui la notifica RAGIONE_SOCIALE stesse sarebbe avvenuta, né tantomeno avrebbe prodotto le relative relate. Le Commissioni che hanno esaminato i ricorsi sia in prima che in seconda istanza erano tenute, in presenza di specifica eccezione sollevata dalla società, a entrare nel merito e verificare la regolarità della notifica di ogni singola cartella sottostante il pignoramento e l’intimazione di pagamento prima di pronunciarsi sulla validità RAGIONE_SOCIALE stesse e sulla validità degli atti conseguenti.
1.1. -Va innanzitutto chiarito che in materia di esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria o degli altri atti presupposti (Cass., Sez. Un., n. 17126/2018).
Va precisato che, nella specie, le censure devono essere circoscritte alle cartelle riguardanti le pretese di natura tributaria, con l’esclusione RAGIONE_SOCIALE cartelle recanti iscrizioni a ruolo di natura contributiva (avvisi di addebito notificati ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE – e le cartelle di pagamento recanti pretese di natura contributiva o previdenziale ovvero a titolo di contravvenzioni al codice della strada), non essendovi stata sul punto un’impugnazione in sede di appello.
1.2. – Deve inoltre darsi atto che nel controricorso si deduce la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ad agire con riferimento alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, 01420070002661282, 01420080002405115, 01420080008210032- 01420080009887971, 01420080053740004,
01420090096145858 e 01420100015165683, avendo l’Amministrazione evidenziato l’avvenuto annullamento ex lege RAGIONE_SOCIALE partite rientranti nel perimetro applicativo dell’art. 4 , comma 6, d.l. 41/2021, convertito nella l. n. 69/2021.
L’intervenuto annullamento di alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento determina la cessazione parziale della materia del contendere.
1.3. -Con riferimento al restante debito tributario, a prescindere da ulteriori profili di inammissibilità del motivo in ragione della sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).
In particolare, è stato affermato che la denunciata illegittimità o tardività della notifica dell’avviso di accertamento non si traduce in un error in procedendo , attesa la natura sostanziale e non processuale dell’atto impositivo, e ciò impedisce alla RAGIONE_SOCIALE di controllare direttamente, quale giudice del fatto processuale, la data di perfezionamento, trattandosi di verifica rimessa al giudice di merito che, in presenza di doppia decisione conforme, non può essere contestata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto, su cui si fondano la pronuncia di primo grado e quella di appello, sono diverse (Cass. n. 2630/2024).
La regola secondo cui, in caso di cd. “doppia conforme”, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui
all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si applica anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3-bis dell’art. 54 cit., nel prevedere che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. n. 27547/2024).
Nel caso di specie, la questione riguardante le mancate notifiche di alcuni degli atti impugnati è stata presentata in maniera del tutto confusa e generica (non sono stati indicati i precedenti atti processuali nei quali avrebbe fatto valere le contestazioni in questione, né le cartelle o gli atti di riscossione per cui propone le censure di omessa notifica né, infine, i motivi in diritto per i quali i giudici avrebbero dovuto ritenere non notificati gli atti), mirando la parte ricorrente, in realtà, a conseguire una nuova e inammissibile rivalutazione dei fatti.
Inammissibile parimenti è la censura concernente la violazione dell’art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 poiché, come accertato in punto di fatto nella pronuncia impugnata, l’atto di pignoramento mobiliare è stato ritualmente preceduto dalle notifiche RAGIONE_SOCIALE intimazioni.
Infondata è, inoltre, la doglianza in ordine all’estinzione per inattività dell’azione di riscossione, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 546/92, per non aver l’agente della riscossione riassunto il giudizio dopo la pronuncia della Corte di cassazione. La Commissione tributaria regionale ha correttamente applicato l’art. 59, terzo comma, d.lgs. 546/92 nel testo applicabile ratione temporis ( ‘ Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d’ufficio il fascicolo del
processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte ‘ ). Stante il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale, la segreteria della Commissione ha trasmesso d’ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione a istanza di parte; il giudice di primo grado ha, quindi, ex officio provveduto alla prosecuzione del giudizio, notifican do l’avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. 546/92.
Va, infine, respinta la censura concernente la prescrizione dei crediti azionati sia riguardo alle cartelle sottese all’atto di pignoramento mobiliare avvenuto in data 29.01.2013 (le intimazioni di pagamento sono state notificate ad agosto del 2012) sia per le cartelle sottese all’intimazione di pagamento impugnata e di competenza del giudice tributario. Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 33213/2023).
-Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento per cui è intervenuto l’ annullamento ex lege , ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. 41/2021, convertito nella l. n. 69/2021, mentre per il carico relativo alle restanti cartelle il ricorso va respinto.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, determinata dal rigetto del ricorso in relazione alle
residue cartelle di pagamento, e vengono compensate nella misura della metà in ragione della cessazione parziale della materia del contendere.
Non vi è raddoppio del contributo unificato in ragione della parziale cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, 01420060053738624, 01420060057533428, 01420070002661282, 01420080002405115, 01420080008210032, 01420080009887971, 01420080053740004, 01420090096145858 e 01420100015165683;
rigetta nel resto il ricorso.
Compensa per metà le spese del giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME