Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6479 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6479 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20702/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 5667/2017 depositata il 29/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale rettificava, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la dichiarazione presentata ai fini IVA per l’anno di imposta 2009, rideterminando un maggior imponibile IVA pari a € 18.768.431 e recuperando a tassazione una maggiore IVA per € 3.753.600, oltre sanzioni e interessi.
In particolare, l’amministrazione finanziaria riteneva indeducibile l’IVA relativa all’ acquisto di telefoni cellulari, in quanto operazioni soggettivamente inesistenti, perché le relative fatture erano state emesse da società coinvolte in una c.d. frode carosello.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, adita dalla contribuente, annullava l’atto di accertamento ritenendo che la ricorrente avesse provato l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali e la sua buona fede.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia , adita dall’ufficio impositore, confermava la pronuncia di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost., 82, 112, 115, 116, 167, 132, comma 2, n. 4 e 416 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1, 32, 36, comma 2, n. 4, 53, 54 e 61.
Sostiene il ricorrente che i giudici di seconde cure avrebbero omesso di illustrare le ragioni per le quali hanno ritenuto che le circostanze addotte dall’ufficio fossero inidonee a dimostrare in via presuntiva la falsità soggettiva degli acquisti portati in detrazione dalla contribuente e/o a
contestare le allegazioni del contribuente in punto di effettività dell’attività svolta dai fornitori, di assenza di uno specifico vantaggio fiscale e di corrispondenza tra il prezzo praticato dai fornitori e quello di mercato.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 2697, 2727 e 2729 c.c., 21, comma 7, e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 17 della Dir. CEE del 17 maggio 1977, n. 77/388/CE e 167 della Dir. CEE del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria).
Sostiene il ricorrente che i giudici di seconde cure avrebbero errato nel ritenere che, ai fini del legittimo disconoscimento della detrazione dell’IVA afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, spetti all’ufficio impositore « dimostrare che il cessionario, su base oggettiva, non sapeva e non avrebbe potuto sapere di essere coinvolto in una frode » e che l’effettività oggettiva degli acquisti possa emergere « dagli ordini di acquisto e dai documenti di trasporto e/o fatture ».
Con il terzo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Sostiene il ricorrente che i giudici di appello hanno omesso di considerare gli elementi addotti dall’ufficio impositore a dimostrazione della falsità soggettiva degli acquisti effettuati dalla società contribuente (natura di c.d. mere ‘ cartiere ‘ e/o di soggetti interposti in frodi IVA RAGIONE_SOCIALE società fornitrici, effettuazione degli acquisti a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato, mancanza di contratti scritti, incompletezza della documentazione di trasporto, esiguità della percentuale di ricarico applicata, note di credito emesse senza causale ), che avrebbero dovuto porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente.
P reliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso, siccome attinenti al merito, avanzata dal controricorrente.
Invero, il ricorrente non intende rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, ma solo suscitare il controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, dell’ esame e della valutazione fatta dal giudice di merito.
I motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
5.1. Va premesso che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, in coerenza con le plurime affermazioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, C-324/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C101/16 e, più di recente, Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, C-512/21) ha affermato che « qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto » (cfr. Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass., 12 giugno 2024, n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).
5.2. Come chiarito da questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizione dell’onere della prova occorre considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un’eccezione al principio di neutralità dell’IVA che tale diritto costituisce, sicché incombe, in primo luogo, sull’Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell’esibizione del titolo, difettano le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente; inoltre, la prova che deve essere fornita dall’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
5.3. Con specifico riguardo alla consapevolezza del contribuente, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l’esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l’operazione si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte RAGIONE_SOCIALE cessioni, precedente o successiva a quella effettuata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA (Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, C-439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, C80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, C-277/14).
5.4. Sul «tipo» di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei
ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova «certa» e incontrovertibile e che l’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta all ‘ Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero RAGIONE_SOCIALE scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell’imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 24490).
5.5. In via esemplificativa, poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concreta vicenda, possono costituire elementi di rilevanza sintomatica: l’acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezza dell’eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l’effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati in contanti; la qualità del concreto
intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata RAGIONE_SOCIALE transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
5.6. Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell’emittente, deve indurre l’operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., 16 novembre 2021, n. 34531). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Cass., 27 settembre 2022, n. 28165).
5.7. Ed invero, l’operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l’emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità RAGIONE_SOCIALE fatture riguardi operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione; segnatamente, nel caso in cui l’Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), la detraibilità dell’IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall’effettuazione di un’operazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche
nel caso in cui i termini soggettivi dell’operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719). In tal caso, infatti, come evidenziato da questa Corte, l’imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi “inesistenti” (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426). In sostanza, in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’IVA versata (come previsto dall’art. 21, comma 7, d.P.R. 6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come “fuori conto”, e cioè “isolata” dalla massa di operazioni effettuate ed “estraniata” dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte” che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229 e, più di recente, Cass., 20 luglio 2020, 15369).
5.8. Questa Corte ha, poi, precisato che, in tema di evasione di IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il ce dente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico dell ‘ Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto, per l’effettività dell’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti, dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 20/04/2018, n.
9851; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35591).
5.9. Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare, oltre all’effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di « avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto », stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass., 20 luglio 2020, n. 15369). Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l’anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l’attività preventiva posta in essere da cui emergeva l’effettività ed operatività dell’impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull’inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l’ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949). Nessun rilievo assume, poi, la riscontrata congruità dei prezzi e la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., dicembre 2019, n.33915; Cass., 24 agosto 2022, n. 25192). Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), ovvero, « di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché
relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode » (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17153 del 2018).
5.10. Tanto premesso, nella vicenda in esame la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto piena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi nei suddetti arresti giurisprudenziali. I giudici di secondo grado, nella specie, a fronte della contestazione circa l’indebita detrazione I VA da parte della RAGIONE_SOCIALE in relazione a fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, società ritenute ‘ cartiere ‘ dall’Amministrazione finanziaria sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti , hanno escluso che l’Amministrazione avesse fornito elementi idonei a dimostrare la conoscenza e/o conoscibilità della frode IVA da parte della società contribuente, affermando genericamente che la società contribuente aveva provato la sua estraneità alla frode IVA e, comunque, la non consapevolezza della stessa, in quanto non si ravvisava un comportamento colposo della stessa; ciò senza considerare che, come si evince dal ricorso per cassazione, l’Ufficio aveva posto in evidenza elementi obbiettivi e specifici verificabili, che, consentendo di sospettare l’esistenza di irregolarità e/o di evasioni nella sfera RAGIONE_SOCIALE emittenti le fatture, dovevano indurre la società contribuente -usando la massima diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta -ad assumere le opportune informazioni sull’effettiva esistenza del soggetto fornitore della merce acquistata: assenza di dipendenti, di collaboratori, di mezzi e di una struttura (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE); assenza di documentazione contabile e finanziaria relativa alle operazioni poste in essere nel 2008 e nel 2009; assenza di documentazione contrattuale; assenza di documentazione di trasporto; prezzi di vendita inferiori a quelli di mercato; saldo del prezzo a mezzo assegni circolari contestualmente alla consegna della merce; registrazione di note di credito prive di causa; contabilizzazione di pagamenti in contanti relativi ad acconti privi di riscontri
documentali; ecc. Si tratta di elementi tipici (che danno luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l’inversione dell’onere della prova a carico della società contribuente, nel senso che quest’ultima avrebbe dovuto dimostrare che « non avrebbe potuto sapere » pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile; questi elementi, invece, sono stati (illegittimamente) trascurati dalla Commissione Tributaria Regionale, con il conseguente errore di diritto, correttamente censurato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Va, infatti, rilevato che i giudici di appello, non facendo una corretta applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, ha nno valorizzato elementi, tutti documentali, privi di rilievo (visure del registro RAGIONE_SOCIALE imprese, ordini di acquisto, documenti di trasporto e/o fatture accompagnatorie) e il silenzio serbato dall’RAGIONE_SOCIALE sulle argomentazioni difensive della contribuente in merito all’ipotizzato vantaggio fiscale e al differenziale dei p rezzi praticati dai fornitori oggetto di controllo e quelli praticati da altri fornitori (silenzio che non può essere interpretato come mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., attenendo alla portata probatoria degli elementi introdotti da parte avversa e non alla sussistenza di fatti oggetto di prova); omettendo, tuttavia, di considerare un’ulteriore varietà di elementi, introdotti dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di accertamento e riproposti nella sede giudiziaria, sopra indicati e tali da comportare un evidente dubbio sulla regolarità RAGIONE_SOCIALE cessioni oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture in contestazione, dimenticando, peraltro, che è l’indebita detrazione il maggior guadagno che consegue a tali operazioni. Inoltre, dai dati documentali evidenziati sopra (visure del registro RAGIONE_SOCIALE imprese, ordini di acquisto, documenti di trasporto e/o fatture accompagnatorie) la Commissione Tributaria Regionale ha tratto la conclusione che i fornitori della ricorrente erano soggetti economici reali, così come reali erano le operazioni di acquisto, mentre il thema decidendum , trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti, atteneva all’effettiva esecuzione di tali operazioni da parte RAGIONE_SOCIALE società
indicate in fattura e alla consapevolezza da parte della contribuente d ell’interposizione soggettiva.
Il procedimento logico-valutativo seguito dalla Commissione Tributaria R egionale non è, dunque, coerente con i criteri di ripartizione dell’onere probatorio come regolato dall’art. 2697 c.c. e con le regole di governo RAGIONE_SOCIALE prove presuntive, poste dagli artt. 2727 e 2729 c.c., nei limiti in cui questa Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica, può controllare tale processo (Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541).
5.11. Pertanto, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia territorialmente competente in diversa composizione per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME